DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2012 Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2012-2013, n. 1.213 dirigenti scolastici, a trattenere…

…in servizio n. 134 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2012/2013, ad assumere n. 21.112 unita’ di personale docente ed educativo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 280 del 30-11-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la disciplina
autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)» ed in particolare l’art. 1, comma 101, che prevede
l’esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui
deriva, in assenza di disposizioni normative diverse,
l’inapplicabilita’ al medesimo comparto dei limiti assunzionali di
cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando
l’assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», in particolare l’art. 1, comma 523, il quale
nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di
limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il
comparto scuola;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, ed in particolare l’art. 9 che reca disposizioni in
materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Visto l’art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il
quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione
degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo
il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da
7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni
possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facolta’
assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle
cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure
autorizzatorie»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in
particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 25
giugno 2012, n. AOODGPER.4825, concernente la richiesta di
autorizzazione per l’anno scolastico 2012/2013 all’assunzione di
milleduecentocinquantacinque dirigenti scolastici, nonche’ al
trattenimento in servizio di centotrentaquattro dirigenti scolastici;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e’ stata definita,
ai sensi dell’art. 9 comma 17 del decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, la programmazione triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni
scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno
degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero
massimo di ventiduemila unita’ di personale docente ed educativo e di
settemila unita’ di personale ATA, previa verifica da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, della
concreta fattibilita’ del piano nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
Considerato l’art. 2, comma 416 della legge n. 244 del 2007 che,
nelle more del complessivo processo di riforma della formazione
iniziale e del reclutamento dei docenti fa salva la validita’ delle
graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 2
luglio 2012, n. AOODGPER.5026, concernente la richiesta di
autorizzazione per l’anno scolastico 2012/2013 alle nomine in ruolo
di personale della scuola, per ventunomilacentododici unita’ di
personale docente e di cinquemilatrecentotrentasei posti di personale
ATA;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’art. 2,
riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore;
Visto il citato decreto-legge n. 98 del 2011, che all’art. 19,
comma 7, dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della
scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni
organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico
2011/2012 in applicazione dell’art. 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota
delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio
dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato
disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’art. 64 citato;
Visto l’art. 14 comma 11, lettera a), del citato decreto-legge 95
del 2012, che dispone la riduzione a settanta unita’ del contingente
di personale messo a disposizione del Ministero degli affari esteri
per amministrare, coordinare e vigilare le scuole le istituzioni
educative italiane all’estero di cui all’art. 626, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l’art. 14 comma 11, lettera b), del medesimo decreto-legge 95
del 2012, che, apportando modificazioni all’art. 639, comma 3, del
decreto legislativo n. 297 del 1994, stabilisce per il contingente
del personale di ruolo da destinare all’estero limite massimo di
seicentoventiquattro unita’;
Considerato che le assunzioni di personale dirigente e docente
richieste con note rispettivamente del 25 giugno 2012, n.
AOODGPER.4825, e del 2 luglio 2012, n. AOODGPER.5026, si considerano
ridotte in numero corrispondente al personale che eventualmente
rientrera’ in servizio per effetto della misura di cui all’art. 14,
comma 11, del decreto-legge 95 del 2012;
Vista la comunicazione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, Direzione generale per il personale
scolastico, inviata con posta elettronica il 2 agosto 2012, nella
quale, in esito alla riunione tecnica svoltasi il 31 luglio c.a.,
presso il Dipartimento della funzione pubblica, e’ stata definita la
quantificazione delle assunzioni da autorizzare nei seguenti termini:
milleduecentotredici assunzioni di dirigenti scolastici,
centotrentaquattro trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici
per l’anno scolastico 2012/2013, ventunomilacentododici assunzioni di
personale docente ed educativo ed e’ stato, altresi’, concordato di
rinviare a data successiva ogni interlocuzione relativa al personale
ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti vacanti e disponibili
sul relativo organico di diritto sara’ piu’ preciso a conclusione dei
trasferimenti del medesimo personale ATA;
Visto l’art. 14, comma 13, del decreto-legge 95 del 2012, che
prevede che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo
transiti nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto
del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale
competente, e che tale personale venga immesso in ruolo su tutti i
posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra
provincia a richiesta dell’interessato, e mantenga il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
Ritenuto di dover concedere per l’anno scolastico 2012/2013
l’autorizzazione ad assumere milleduecentotredici assunzioni di
dirigenti scolastici, centotrentaquattro trattenimenti in servizio di
dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2012/2013,
ventunomilacentododici assunzioni di personale docente ed educativo;
Visto l’art. 9, comma 19, del decreto legge n. 70 del 2011, che
fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare
le immissioni in ruolo;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante «Determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica», ed in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 2 agosto
2012, n. 32606, con cui e’ stato chiesto al Ministero dell’economia e
delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il concerto per le
assunzioni richieste dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca;
Vista la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’economia
e delle finanze del 7 agosto 2012, n. ACG/112/RIFPA/11831, con la
quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
espresso con nota del 7 agosto, 2012 n. 70029;
Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero
dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 agosto 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2012/2013, ad assumere a tempo
indeterminato le seguenti unita’ di personale:
milleduecentotredici assunzioni di dirigenti scolastici;
centotrentaquattro trattenimenti in servizio di dirigenti
scolastici per l’anno scolastico 2012/2013,
ventunomilacentododici assunzioni di personale docente ed
educativo.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012
Registro n. 9, Presidenza del Consiglio dei Ministri,foglio n. 173

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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