DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2012, n. 214 Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti…

…amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata non superiore a novanta giorni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 287 del 10-12-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalita’ di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all’ordinamento del Ministero dell’interno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno; Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’interno; Ritenuto di dover procedere all’emanazione dei regolamenti che definiscono i termini massimi di durata dei procedimenti di competenza del Ministero dell’interno; Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 5 luglio 2012; Su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell’interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284.

Art. 2

Modalita’ di pubblicazione

1. Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione. Le stesse forme e modalita’ sono utilizzate per
le successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 10 ottobre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro dell’interno
Cancellieri

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Interno registro n. 7, foglio n. 147

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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