DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2012 Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 288 del 11-12-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o
Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
Uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto, altresi’, l’art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303
del 1999, secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta
collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di
Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro
composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta delle rispettive Autorita’ politiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo
2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
maggio 2012, concernente l’attivita’ di revisione della spesa
pubblica (spending review);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
giugno 2012, che dispone la riduzione del 20% delle dotazioni
organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del 10% delle dotazioni organiche non dirigenziali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
gennaio 2007 di determinazione della dotazione organica del personale
dirigenziale di prima e seconda fascia dei ruoli speciali del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure
urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l’art. 12-bis,
gli articoli da 19 a 22 e l’art. 67-ter, comma 4;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Ritenuto necessario procedere alla ridefinizione dell’ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in modo da adeguare l’organizzazione della Presidenza alle riduzioni
disposte con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2012;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il
Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato
con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario
generale ed il Vice Segretario generale;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i
Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi
equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell’autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra
struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o
Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a
Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di
una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze
in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) Uffici: strutture, anch’esse di livello dirigenziale
generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

Art. 2 Strutture della Presidenza 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente: a) l’Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare; b) l’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente; c) l’Ufficio del consigliere diplomatico; d) l’Ufficio del consigliere militare. 2. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali: a) Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; b) Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica; c) Dipartimento della funzione pubblica; d) Dipartimento della gioventu’ e del Servizio civile nazionale; e) Dipartimento per le pari opportunita’; f) Dipartimento per le politiche antidroga; g) Dipartimento per le politiche europee; h) Dipartimento per le politiche della famiglia; i) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; j) Dipartimento della protezione civile; k) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; l) Dipartimento per le riforme istituzionali; m) Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane; n) Ufficio per il programma di Governo; o) Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; p) Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. 3. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonche’ per il supporto tecnico-gestionale: a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo; c) Dipartimento per l’informazione e l’editoria; d) Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita’; e) Ufficio del Segretario generale; f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; g) Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali; h) Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita’ amministrativo-contabile; i) Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze. 4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilita’ non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura. 5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. 6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 11 della legge. 7. Le strutture di cui ai commi 4 e 6 devono avvalersi, preferibilmente, di personale dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli della Presidenza. 8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita’ dell’Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato. 9. Nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non
affidate alla responsabilita’ di Ministri o poste alle dirette
dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende
all’organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato
generale ed e’ altresi’ responsabile dell’approvvigionamento delle
risorse umane della Presidenza, nonche’ dei profili gestori per i
quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una
gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente
dell’esercizio coordinato delle funzioni di cui all’art. 19 della
legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando,
anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti
occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di
incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di
cui all’art. 18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio
annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della
Presidenza e li sottopone all’approvazione del Presidente, con le
modalita’ stabilite dall’apposito decreto che disciplina l’autonomia
finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile.
Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l’avviso dei
Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali
della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4
e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture
del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive
generali per l’azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e
determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle
caratteristiche peculiari dell’attivita’ da svolgere.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche
per delega, di responsabilita’ gestionali, possono delegare a
dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all’art. 18, comma 3, della legge, i capi delle
strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la
prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro,
nonche’ le attribuzioni esercitate in via di ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e
quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del
Segretario generale e comunque per non piu’ di quarantacinque giorni
dalla data del giuramento del nuovo Governo.

Art. 4 Organizzazione delle strutture generali 1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l’organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo’ essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell’organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilita’ di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati. 2. L’organizzazione delle Unita’ di coordinamento interdipartimentale, istituite ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo, e’ disciplinata con decreto del Segretario generale. Con la stessa modalita’ sono individuate le risorse di cui si avvalgono le Unita’ stesse e sono adottati i provvedimenti di carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.

Art. 5 Poteri gestionali 1. Il Segretario generale e’ responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo’ essere coadiuvato da uno o piu’ Vice Segretari generali. Qualora siano nominati piu’ Vice Segretari generali, almeno uno di essi e’ scelto tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di piu’ Vice Segretari generali, uno di essi puo’ essere delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di Vice Segretari generali, il Segretario generale puo’ attribuire funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali. 2. Ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi ad essi equiparati della Presidenza l’incarico e’ conferito ai sensi dell’art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli Uffici interni ai Dipartimenti o ai servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilita’ di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 19, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale puo’ delegare ai capi delle strutture generali l’assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l’attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita’ suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche’, per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita’ di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di Uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale. 3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita’ nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata. 4. Per l’esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile. 5. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all’art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 4, e’ stabilito in sette ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall’ordinamento, a norma dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze, si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia, oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sara’ reso indisponibile, al fine di garantire l’invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. Ove non diversamente disposto, la gestione del personale titolare di incarichi di cui al presente comma fa carico al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali. 6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5, terzo periodo, l’individuazione degli incarichi da rendere indisponibili e’ effettuata, di norma, dal Ministro o dal Sottosegretario nell’ambito delle strutture a questi affidate se il conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi e’ effettuata dal Segretario generale.

Art. 6 Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari 1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell’incarico di Governo. La composizione dei predetti Uffici e’ disciplinata dal presente articolo. 2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono cosi’ costituiti: a) Ufficio di Gabinetto; b) settore legislativo; c) segreteria particolare; d) Ufficio stampa. 3. All’Ufficio di Gabinetto e’ preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed e’ nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita’. 4. Al settore legislativo e’ preposto un consigliere giuridico, nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata professionalita’. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza. 5. Alla segreteria particolare e’ preposto il segretario particolare nominato con decreto del Ministro. 6. All’Ufficio stampa puo’ essere preposto un estraneo iscritto all’albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli Uffici stampa dei Ministri operano in collegamento funzionale con l’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente. 7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici di cui al comma 2 e’ assegnato un contingente complessivo composto di non piu’ di una unita’ di personale dirigenziale, scelto preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il Ministro puo’ attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e di quindici unita’ di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo’ essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. 8. L’Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e’ costituito con specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario. 9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso la Presidenza, con delega di funzioni da parte del Presidente, sono costituiti: dalla segreteria tecnica cui e’ preposto il capo della segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalita’ e dalla segreteria particolare cui e’ preposto il segretario particolare. Puo’ essere altresi’ assegnato un contingente complessivo di non piu’ di sei unita’ di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo’ essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario puo’ attribuire al capo della segreteria tecnica o al segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli Uffici di diretta collaborazione. 10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare cui e’ preposto un segretario particolare. Alla segreteria particolare puo’ altresi’ essere assegnato un contingente di non piu’ di quattro unita’ di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unita’ di tale personale puo’ essere scelta tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. 11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente, su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto legislativo, puo’ essere individuata una composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell’incarico di Governo. 12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni afferenti a piu’ strutture generali si avvale comunque di un solo Ufficio di diretta collaborazione. 13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Anche sulla base dei predetti parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 7 Conferenza dei Capi delle strutture generali e Conferenza dei Capi di Gabinetto 1. Il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto che ne disciplina l’autonomia finanziaria, nonche’ per l’esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento. 2. Per l’esame preparatorio di profili istituzionali di ordine generale, il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio. 3. La Conferenza dei Capi di Gabinetto di tutti i Ministri puo’ essere convocata, per l’esame di questioni di competenza, dal Ministro per l’attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.

Art. 8 Ufficio del Presidente 1. L’Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale al Presidente ai fini dell’espletamento delle sue funzioni ed assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi istituzionali e politici.

Art. 9 Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente 1. L’Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente cura l’informazione inerente all’attivita’ del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano, in raccordo funzionale con l’Ufficio, gli Uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.

Art. 10 Ufficio del consigliere diplomatico 1. L’Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attivita’ in materia di relazioni internazionali in Italia e all’estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.

Art. 11 Ufficio del consigliere militare 1. L’Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attivita’ per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organismi che trattano materie di politica spaziale, infrastrutture critiche, difesa e sicurezza nazionale; inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari, compresi quelli industriali, connessi all’appartenenza dell’Italia alle organizzazioni internazionali ed effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. Nell’ambito dell’Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS e del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la segreteria prodotti per la difesa.

Art. 12 Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport 1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e’ la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l’esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il Dipartimento e’ altresi’ la struttura di cui il Presidente si avvale per l’esercizio delle funzioni in materia di sport e per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all’attivita’ delle regioni all’estero; l’attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonche’ delle isole minori. Il Dipartimento cura altresi’ la realizzazione delle attivita’ connesse all’attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell’art. 118 della Costituzione, nonche’ il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Il Dipartimento promuove iniziative di sviluppo e valorizzazione del turismo; attua politiche di sostegno per la realizzazione di progetti strategici per la qualita’ e lo sviluppo dell’offerta turistica e per il miglioramento dei livelli dei servizi; cura le attivita’ di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta’ imprenditoriali; provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all’estero e in Italia; cura, per quanto concerne la materia del turismo, le relazioni istituzionali con l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali e gli altri Stati; gestisce il Fondo per il prestito e il risparmio turistico e il Fondo nazionale di garanzia; svolge attivita’ di vigilanza su Enit-Agenzia nazionale del turismo, ACI e CAI e ogni altra attivita’ non di competenza esclusiva delle regioni; assicura il supporto alla Segreteria permanente del Comitato mondiale di etica del turismo, con funzioni di supporto all’attivita’ dello stesso Comitato e all’Osservatorio nazionale del turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse con il turismo. 4. E’ un Ufficio del Dipartimento l’Ufficio per lo sport che provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina ed attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all’Unione europea, al Consiglio d’Europa, all’UNESCO e all’Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attivita’ culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell’apposito sito web; cura l’istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. 5. Il Dipartimento si articola in non piu’ di sei Uffici ed in non piu’ di sedici servizi, ivi compreso l’Ufficio per il federalismo amministrativo e l’Ufficio per lo sport, articolato in non piu’ di due servizi.

Art. 13 Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica 1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica e’ soppresso a decorrere dall’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, citato in premessa. Fino a tale data resta disciplinato dall’art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, e successive modificazioni.

Art. 14 Dipartimento della funzione pubblica 1. Il Dipartimento della funzione pubblica e’ la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attivita’ in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all’efficienza, efficacia ed economicita’, nonche’ relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; tenuta dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l’Organismo centrale di valutazione di cui all’art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita’; garanzia del principio di trasparenza dell’attivita’ amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali. Il Dipartimento contribuisce all’elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina e cura l’attivita’ normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonche’ la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all’attuazione delle riforme concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attivita’ di ricerca e di monitoraggio sulla qualita’ dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi’ compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull’Organismo centrale di valutazione e il Formez; di gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento. 3. Nell’ambito del Dipartimento e’ istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale del 19 novembre 2008, eccetto che per la posizione dirigenziale di I fascia che viene soppressa dalla data del presente decreto, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti gia’ attribuiti all’Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. Il Dipartimento, altresi’, si avvale di non piu’ di dieci unita’ nell’ambito del contingente di esperti di cui all’art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137. 4. Il Dipartimento si articola in non piu’ di sette Uffici e in non piu’ di venti servizi, ivi compreso l’Ispettorato per la funzione pubblica.

Art. 15 Dipartimento della gioventu’ e del Servizio civile nazionale 1. Il Dipartimento della gioventu’ e del Servizio civile nazionale e’ la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della gioventu’, nonche’ in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all’istruttoria degli atti concernenti l’esercizio delle funzioni in materia di gioventu’, con particolare riguardo all’affermazione dei diritti dei giovani all’espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all’innovazione tecnologica, nonche’ alla promozione e al sostegno del lavoro e dell’imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita’ creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell’accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all’art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione del Fondo di cui all’art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ; alla gestione del Fondo di cui all’art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali ed europei istituiti in materia di politiche giovanili. 3. Il Dipartimento svolge le funzioni dell’Ufficio nazionale del servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche’ la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento, ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; cura altresi’, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all’obiezione di coscienza nonche’ le eventuali attivita’ di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza. 4. Il Dipartimento si articola in non piu’ di tre Uffici e in non piu’ di dieci servizi.

Art. 16 Dipartimento per le pari opportunita’ 1. Il Dipartimento per le pari opportunita’ e’ la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. 2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita’ conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero; all’adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali. 3. Presso il Dipartimento operano le segreterie dei seguenti organismi: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita’; Commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. 4. Il Dipartimento si articola in non piu’ due Uffici e in non piu’ di due servizi. 5. Nell’ambito del Dipartimento opera, altresi’, l’Ufficio per la promozione delle parita’ di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica di cui all’art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi.

Art. 17 Dipartimento per le politiche antidroga 1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e’ la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell’azione di Governo in materia di politiche antidroga. 2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche’ a promuovere e realizzare attivita’ in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunita’ terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l’attivita’ di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all’evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attivita’ di prevenzione delle possibili conseguenze rilevanti per la salute e della mortalita’ della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali nonche’ dagli altri organismi internazionali. Provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze. Promuove, finanzia e coordina attivita’ di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalita’ correlata all’uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo a tal fine il coordinamento interministeriale, le attivita’ internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con stati esteri, anche mediante la promozione di progettualita’ europee ed internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri. 3. Nell’ambito del Dipartimento opera l’Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all’archiviazione, all’elaborazione e all’interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto; provvede alle esigenze informative e di documentazione. 4. Il Dipartimento si articola in non piu’ di un Ufficio e in non piu’ di due servizi.

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