Corte Costituzionale, Sentenza n. 262 del 2012, in materia di contenimento della spesa nella Regione Puglia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 5-12-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 9,
comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 13, ultimo periodo,
della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in
materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-16 marzo 2011,
depositato in cancelleria il 14 marzo 2011, ed iscritto al n. 22 del
registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la
Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato l’8 marzo 2011, depositato in
cancelleria il 14 marzo 2011 e iscritto al n. 22 del registro ricorsi
2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma, della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale
degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e
13 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in
materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia).
1.1.- Il ricorrente deduce che l’art. 9, comma 1, della predetta
legge pugliese stabilisce che la disposizione, da esso stesso
dettata, secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2011, la spesa
per incarichi di studio e di consulenza non deve essere superiore al
20 per cento di quella sostenuta nel 2009, non si applica agli
incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato nonche’ agli
incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione
Puglia. Cosi’ stabilendo, la norma citata contrasterebbe con
l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita’ economica), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale sono
escluse dalla predetta riduzione della spesa per incarichi di studio
e consulenza solamente le «attivita’ sanitarie connesse con il
reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco». La norma regionale sarebbe dunque lesiva dei principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica
dettati dallo Stato nell’esercizio della competenza legislativa
concorrente attribuitagli dall’art. 117, terzo comma, Cost., poiche’
il generico richiamo al bilancio vincolato non consente di
comprendere l’entita’ e la portata dell’intervento riduttivo.
1.2.- Ad avviso della difesa dello Stato, anche gli artt. 10,
comma 1, e 11, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011
violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto
con la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa
delle pubbliche amministrazioni.
Infatti, l’art. 10, comma 1, stabilisce che la disposizione che
fissa la riduzione al 20 per cento delle spese sostenute nel 2009 per
convegni e sponsorizzazioni non si applica alle spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e rappresentanza, a valere
sulle risorse del bilancio vincolato.
Invece l’art. 11, comma 1, dopo aver stabilito che: «A decorrere
dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare spese per missioni,
anche all’estero, per un importo superiore al 50 per cento di quelle
sostenute nel 2009», aggiunge che «Sono escluse da tale limite di
spesa le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, quelle
effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attivita’
della protezione civile nonche’ le missioni connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e
interistituzionali. Il limite di spesa stabilito nel presente comma
puo’ essere superato in casi eccezionali. previa adozione di un
motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero dell’ufficio di
presidenza del Consiglio regionale».
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche
l’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 1 del 2011,
secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale in
distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del
Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente,
dei vice Presidenti e dei Consiglieri segretari del Consiglio
regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti,
nonche’ al personale distaccato presso i gruppi consiliari, sono
corrisposti sia un rimborso forfettario giornaliero, per ogni
giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210
giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro
(assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il Comune
sede dell’ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro), sia
un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto.
Ad avviso della difesa dello Stato, tali disposizioni si
porrebbero in contrasto con la disciplina contenuta nel titolo III
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), in base alle quali il trattamento economico fondamentale
ed i criteri utilizzati per la sua erogazione debbono essere definiti
in sede di contrattazione collettiva. Le predette norme regionali,
pertanto, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia
dell’ordinamento civile.
1.4.- Il ricorrente deduce, infine, che l’ultimo periodo
dell’articolo 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011
esclude dall’applicazione del limite di spesa per l’impiego di
personale assunto con forme contrattuali flessibili e per le
collaborazioni coordinate e continuative (stabilito nel primo periodo
dello stesso art. 13, comma 1, e corrispondente al 50 per cento della
spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalita’) le spese per
contratti flessibili e collaborazioni coordinate e continuative con
oneri a valere sul bilancio vincolato.
L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che tale generico
richiamo non permette di quantificare l’entita’ dell’intervento
riduttivo. Pertanto la predetta norma pugliese contrasterebbe con
l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale,
con disposizione costituente principio generale in materia di
coordinamento della finanza pubblica, non consente deroghe al limite
della spesa per l’utilizzazione delle predette categorie di
personale. Ne conseguirebbe la violazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost., che riconduce la materia del coordinamento della finanza
pubblica tra quelle di legislazione concorrente.
2.- La Regione Puglia si e’ costituita in giudizio ed ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
2.1.- Riguardo agli artt. 9, comma 1, 10, comma 1, 11, comma 1, e
13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, la resistente
sostiene che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza contabile e
dalla Conferenza delle Regioni, dalla spesa per il personale soggetta
alle limitazioni previste dagli artt. 6, comma 7, e 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010 debbano essere escluse le voci di costo
finanziate con risorse provenienti dall’Unione europea o da enti
pubblici o privati estranei all’ente interessato. Conseguentemente,
le predette norme regionali impugnate dal ricorrente non violerebbero
l’art. 117, terzo comma, Cost., appunto perche’ escludono dai limiti
di spesa solamente le voci che trovano copertura nelle risorse del
bilancio vincolato.
2.2.- Quanto all’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg.
Puglia n. 1 del 2011, la difesa regionale deduce che esso e’ oggetto
di un esame finalizzato alla sua modificazione e che, comunque, non
incide in misura rilevante sulle finanze pubbliche.
3.- Con atto depositato il 20 ottobre 2011, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha formalizzato rinuncia al ricorso
limitatamente all’impugnazione dell’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge reg. Puglia n. 1 del 2011, affermando che la resistente ha
recepito i suoi rilievi e, con l’articolo 2 della legge della Regione
Puglia 16 giugno 2011, n. 10 [Esenzione ticket assistenza
specialistica per motivi di reddito – Modifiche all’articolo 11 della
legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di
ottimizzazione e valutazione della produttivita’ del lavoro pubblico
e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella
Regione Puglia], ha disposto l’abrogazione delle predette norme.
4.- In prossimita’ dell’udienza pubblica la Regione Puglia ha
depositato una memoria nella quale insiste affinche’ la Corte
dichiari inammissibili o, comunque, infondate, le questioni di
legittimita’ costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio
dei ministri.
Preliminarmente la difesa regionale eccepisce l’inammissibilita’
della questione concernente l’art. 10, comma 1, della legge reg.
Puglia n. 1 del 2011, poiche’ il ricorrente non ha indicato il
parametro legislativo interposto ovvero ne ha indicato uno del tutto
inconferente.
La resistente eccepisce l’inammissibilita’ anche della questione
relativa all’art. 11, comma 1, perche’ la delibera del Consiglio dei
ministri che ha autorizzato la proposizione del ricorso reca
l’indicazione solamente formale della volonta’ di impugnare tale
norma, senza fornire alcuna ragione di contestazione e, anzi,
censurando un contenuto normativo diverso e riferibile solamente
all’art. 10, comma 1.
Ad avviso della difesa regionale, la questione e’ inammissibile
anche perche’ nel ricorso non e’ individuato il principio
fondamentale della legislazione statale che dovrebbe costituire il
parametro interposto, ne’ sono indicate le ragioni dell’asserito
contrasto con la disciplina statale.
Rispetto alla questione di legittimita’ costituzionale dell’art.
11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, la
resistente, dando atto della sopravvenuta abrogazione di tali norme,
si rimette alla Corte in ordine alla sussistenza delle condizioni
perche’ sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Regione Puglia sostiene, infine, l’infondatezza delle
questioni concernenti gli artt. 9, comma 1, e 13, ultimo periodo,
alla luce delle sentenze di questa Corte n. 182 del 2011 e nn. 139 e
211 del 2012, evidenziando come essa abbia fatto puntuale
applicazione degli artt. 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge
n. 78 del 2010, essendosi limitata ad escludere dalle riduzioni di
spesa le spese finanziate con risorse non gravanti sul bilancio
regionale.
5.- All’udienza pubblica la difesa della Regione Puglia ha
depositato l’accettazione della rinuncia parziale al ricorso
proveniente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in
riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma, della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale
degli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e
13 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in
materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita’ del
lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia).
1.1.- Ad avviso del ricorrente, l’art. 9, comma 1, della legge
reg. Puglia n. 1 del 2011, nella parte in cui stabilisce che la
disposizione secondo la quale, a partire dal 1° gennaio 2011, la
spesa per incarichi di studio e di consulenza non deve essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 non si applica
agli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e agli
incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione
Puglia, viola l’art. 117, terzo comma, Cost., poiche’ contrasta con
il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza
pubblica espresso dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita’ economica), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122,
secondo il quale sono escluse dalla predetta riduzione della spesa
per incarichi di studio e consulenza solamente le «attivita’
sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco».
1.2.- La difesa dello Stato aggiunge che ledono l’art. 117, terzo
comma, Cost., poiche’ contrastano con la vigente normativa in materia
di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, anche
altre due disposizioni contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del
2011: l’art. 10, comma 1, nella parte in cui stabilisce che la
disposizione in esso contenuta e secondo la quale, a partire dal 1°
gennaio 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita’ e rappresentanza sono ridotte al 20 per cento di quelle
sostenute nel 2009, non si applica alle spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e rappresentanza a valere su
risorse del bilancio vincolato; l’art. 11, comma 1, nella parte in
cui prevede che sono escluse dal limite da esso stabilito (e secondo
il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non si possono effettuare
spese per missioni, anche all’estero, per un importo superiore al 50
per cento di quelle sostenute nel 2009) le missioni a valere su
risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento
di compiti ispettivi e di attivita’ della protezione civile nonche’
le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi
internazionali, comunitari e interistituzionali e che il predetto
limite di spesa puo’ essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale ovvero
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che
l’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011,
stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale in
distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del
Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente,
dei vice Presidenti e dei Consiglieri segretari del Consiglio
regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti,
nonche’ al personale distaccato presso i gruppi consiliari sia
corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di
effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un
anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di
calcolo la distanza chilometrica tra il Comune sede dell’ufficio di
appartenenza e quello sede di lavoro, nonche’ un rimborso forfettario
giornaliero sostitutivo del buono pasto, viola l’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva
statale la materia dell’ordinamento civile, ponendosi in contrasto
con le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base alle quali
il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la
sua erogazione debbono essere definiti in sede di contrattazione
collettiva.
1.4.- Infine, e’ censurato anche l’art. 13 della legge reg.
Puglia n. 1 del 2011, il quale esclude dal limite di spesa stabilito
per il personale assunto con forme contrattuali flessibili e per le
collaborazioni coordinate e continuative (pari al 50 per cento della
spesa sostenuta per le medesime finalita’ nel 2009) i contratti
flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a
valere sul bilancio vincolato. Ad avviso del ricorrente, tale
disposizione lede l’art. 117, terzo comma, Cost., poiche’ contrasta
con il principio fondamentale in materia di coordinamento della
finanza pubblica espresso dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n.
78 del 2010, il quale non consente deroghe al predetto limite di
spesa.
2.- Occorre preliminarmente dichiarare, ai sensi dell’art. 23
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte,
l’estinzione del giudizio relativamente alla questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge reg. Puglia n. 1 del 2011.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato rinuncia
all’impugnazione di tali disposizioni e la Regione Puglia ha
accettato la rinuncia.
3.- La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 9,
comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, promossa in
riferimento all’art.117, terzo comma, Cost. e’ fondata.
La predetta disposizione regionale, pur riproducendo il contenuto
dell’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 quanto a
percentuale di riduzione della spesa per incarichi di studio e
consulenza, si differenzia da questa per il fatto che, nel suo
secondo periodo, esclude dal computo della spesa da tagliare quella
corrispondente agli incarichi gravanti su risorse del «bilancio
vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del
Presidente della Regione Puglia», in tal modo violando il principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal
citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Come gia’ affermato da questa Corte (sentenze n. 182 del 2011 e
n. 139 del 2012), infatti, la predetta norma statale, pur non
imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci
di spesa da essa considerate, richiede che esse, anche attraverso una
diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano
comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe
dall’applicazione di quelle percentuali.
L’art. 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011, si pone
quindi in contrasto con la vigente disciplina in materia di
contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni proprio per
effetto della violazione dell’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010
considerato nel suo complesso.
Spettava infatti alla Regione indicare le ulteriori misure
contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del 2011 dirette ad operare
tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa
derivanti dall’esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di
quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del
«bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere
del Presidente della regione Puglia», in maniera tale da assicurare
il rispetto del saldo complessivo risultante dall’applicazione
dell’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. La Regione nulla ha
dedotto al riguardo. La questione sollevata dal ricorrente e’ dunque
fondata, perche’ la norma impugnata non rispetta il principio
generale enunciato dal predetto art. 6.
Va quindi dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 9,
comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011.
4.- Anche l’analoga questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 10, comma 1, della medesima legge pugliese, promossa in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e’ fondata.
La norma oggetto della presente questione stabilisce la riduzione
delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e
rappresentanza in misura identica a quella imposta dall’art. 6 del
decreto-legge n. 78 del 2010 (nel suo comma 8) e tuttavia, nel
secondo periodo, esclude dall’ambito della sua applicabilita’ le
spese gravanti su risorse del bilancio vincolato.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma,
Cost., rinviando ai motivi esposti a proposito della questione
precedente, denunciando in tal modo il contrasto con il principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica
espresso dal citato art. 6.
Effettivamente la genericita’ dell’esclusione delle spese
gravanti sulle risorse del bilancio vincolato, unita alla mancata
indicazione, da parte della Regione, dell’adozione di misure
compensative, impongono di dichiarare l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1
del 2011.
5.- La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 11,
comma 1, della medesima legge regionale e’ fondata nei limiti di
seguito precisati.
La norma oggetto della presente questione stabilisce la riduzione
delle spese per missioni in misura identica a quella imposta
dall’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (al comma 12). Anche
rispetto ad essa il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che
la Regione ha illegittimamente escluso dall’ambito di applicabilita’
le spese per le missioni gravanti su risorse del bilancio vincolato
e, inoltre, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi
e di attivita’ della protezione civile nonche’ le missioni connesse
ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari
e interistituzionali. Il ricorrente si duole anche della previsione
secondo la quale il predetto limite di spesa puo’ essere superato in
casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della
Giunta regionale ovvero dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale.
Occorre preliminarmente precisare che alcune delle predette
esclusioni sono contemplate anche dalla normativa statale. Si tratta,
precisamente, delle spese per missioni connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a riunioni presso organismi internazionali e comunitari. Inoltre,
anche la norma statale consente che il limite di spesa per le
missioni possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione
di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice
dell’amministrazione.
Le eccezioni previste dalla norma pugliese che non trovano
corrispondenza nell’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 sono,
quindi, solamente quelle relative: a) alle missioni le cui spese
gravano su risorse del bilancio vincolato; b) alle missioni per lo
svolgimento di compiti ispettivi; c) alle missioni per l’assolvimento
di compiti di protezione civile; d) alle missioni necessarie per
assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi
interistituzionali.
Entro questi limiti la questione deve essere accolta per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., per effetto del
contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento
della finanza pubblica espresso dall’art. 6 del decreto-legge n. 78
del 2010. Infatti, la Regione non ha indicato le ulteriori misure di
risparmio contenute nella legge reg. Puglia n. 1 del 2011 che possano
consentire di ritenere rispettato il saldo complessivo risultante
dall’applicazione delle percentuali di riduzione cosi’ come previste
dalla citata norma statale.
Va quindi dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
11, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011,
nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo
periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato,
quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di
attivita’ della protezione civile, quelle indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi
interistituzionali.
6.- La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 13,
comma 1, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011 promossa in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e’ fondata.
La norma oggetto della presente questione applica alla Regione
Puglia la medesima riduzione della spesa per i contratti di lavoro
flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa
stabilita dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Tuttavia anche questa norma pugliese (al secondo periodo) esclude
dall’applicabilita’ del limite di spesa cosi’ introdotto i contratti
flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a
valere sul bilancio vincolato.
Come gia’ affermato da questa Corte (sentenza n. 173 del 2012),
l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 detta un
principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza
pubblica e la norma pugliese impugnata dal Presidente del Consiglio
dei ministri, nell’escludere dalla riduzione della spesa per i
contratti di lavoro flessibili e per quelli di collaborazione
coordinata e continuativa alcune categorie di quei contratti, si pone
in diretto contrasto con esso.
Va quindi dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art.
13, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 9,
comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio
2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttivita’ del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi nella Regione Puglia);
2) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma
1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011;
3) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 11, comma
1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia n. 1 del 2011,
nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo
periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato,
quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di
attivita’ della protezione civile, quelle indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi
interistituzionali;
4) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma
1, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 1 del 2011;
5) dichiara estinto il giudizio relativamente alla questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della
legge della Regione Puglia n. 1 del 2011, promosso, in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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