Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 15-03-2011, n. 10472 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.F. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in data 18.6.2010 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione distaccata di Melito Porto Salvo ha disposto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio già disposta a favore del L. nell’ambito del procedimento definito con sentenza del medesimo Tribunale del 29.5.2009, irrevocabile il 7.12.2009.

Ritiene il collegio che l’impugnabilità del decreto di revoca mediante ricorso per Cassazione attenga alla sola ipotesi di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario competente. Siffatto approdo ermeneutico, sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte nell’assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 115 del 2005, convertito in L. n. 168 del 2005 (confr. Cass. Sez. Un. 14 luglio 2004 n. 36168, Rv. 228666, che aveva peraltro escluso l’esistenza di un generale potere di revoca d’ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio, in assenza di richiesta dell’ufficio finanziario), va mantenuto anche con riguardo alla nuova formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113, di guisa che il ricorso immediato per Cassazione deve ritenersi ammesso nella sola ipotesi di revoca d’ufficio in seguito a richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mentre in tutte le altre ipotesi occorre proporre ricorso ex art. 99 della medesima fonte al Presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca.

Tale ricostruzione del sistema è avvalorata, sul piano letterale, dalla limitazione del ricorso per Cassazione al solo "decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d)" – ove il termine "richiesta" allude evidentemente a un’iniziativa dell’ufficio finanziario competente – e, sul piano sistematico, dalla considerazione che la revoca d’ufficio solitamente comporta una serie di valutazioni in fatto difficilmente contrastabili in sede di legittimità. In tale contesto il provvedimento deve ritenersi impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dal menzionato art. 99, e cioè con ricorso al Presidente dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso la relativa decisione (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32057 del 14/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248202).

Ne consegue che, qualificata l’impugnazione come ricorso ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, deve ordinarsi la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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