Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 15-03-2011, n. 10471 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento indicato in epigrafe il G.I.P. presso il Tribunale di Latina disponeva l’archiviazione del procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di C.L., "condividendo integralmente il ragionamento del Pm procedente ed in assenza di elementi per sostenere l’accusa in giudizio" (cosi testualmente si legge nel decreto di archiviazione); con il medesimo provvedimento il giudice predetto dichiarava altresì inammissibile l’opposizione della parte offesa D.P.G. alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., senza tuttavia indicare alcuna ragione a fondamento del giudizio di inammissibilità dell’opposizione stessa.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la parte offesa, con atto sottoscritto dal difensore (cassazionista), censurando il provvedimento stesso sotto il profilo della violazione di legge, per la mancata declaratoria di infondatezza della "notitia criminis", nonchè relativamente alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione, sul rilievo della mancanza di motivazione al riguardo.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Va sottolineato che il G.I.P., ha provveduto "de plano", senza procedere nel contraddittorio delle parti nelle forme dell’art. 127 c.p.p., e – pur avendo implicitamente, e sinteticamente, dato atto della ritenuta infondatezza della notizia di reato laddove ha evidenziato l’assenza di elementi per sostenere l’accusa in giudizio – non ha tuttavia fornito motivazione alcuna (neppure in termini di sinteticità) in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione, limitandosi dunque ad una enunciazione meramente assertiva e del tutto apodittica. Orbene, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato e consolidato l’indirizzo interpretativo – che il Collegio ritiene pienamente condivisibile – secondo cui "in tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del g.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e la mancata motivazione in ordine all’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ( art. 178 c.p.p., lett. c)) deducibile in Cassazione" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6, N. 1801/03 – CC. 4/12/2002 – RV. 223282; in tal senso cfr. Sez.Un., n. 2/1996 -cc. 14/2/1996 – RV. 204132).

L’impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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