Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-02-2011) 15-03-2011, n. 10470 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B. M. in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè estinto il reato per oblazione.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia denunciando violazione di legge sul rilievo che il Giudice – avendo pronunciato declaratoria di estinzione del reato per oblazione – avrebbe errato nell’omettere di trasmettere all’Autorità amministrativa, per quanto di competenza ai fini della sospensione della patente di guida.

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5 ha – come è noto – riscritto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento (poi nuovamente criminalizzato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125), ed ha differenziato le pene, per la guida in stato di ebbrezza, in base alla gravità della violazione:

prima fascia: ammenda da 500 a 2000 Euro e arresto fino ad un mese se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8; la previsione dell’arresto è stata, poi, soppressa dalla L. Conversione 2 ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere oblabile, ai sensi dell’art. 162 c.p.), seconda fascia: ammenda da 800 a 3.200 Euro ed arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5, terza fascia: ammenda da 1.500 a 6.000 Euro ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell’intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.

Con le modificazioni anzidette sono state dunque introdotte tre fasce contravvenzionali che, come questa Corte ha già, seppur incidentalmente, avuto modo di affermare (cfr. ad esempio Cass. 4, 16 settembre 2008, Vergori; Cass. 4, 11 aprile 2008, P.G. in proc. Scanziani, non massimate), integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le tre disposizioni:

le ipotesi ivi contemplate – disposte, come si è visto, in ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico accertato – sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità. Fatte queste premesse sul piano sistematico ed ermeneutico, e passando all’esame della concreta fattispecie, mette conto sottolineare che, come si rileva dagli atti, il reato di guida in stato di ebbrezza è stato addebitato al B. sulla scorta dell’esito dell’accertamento strumentale; nell’organismo del B. fu rilevata la presenza di un tasso alcolemico pari a 0,64 g/l in entrambe le prove, dunque superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l: di tal che, trattandosi di fatto commesso il (OMISSIS), correttamente all’imputato è stato contestato il reato di cui alla fascia a) dell’art. 186 C.d.S., comma 2.

Con la recente novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie di cui alla fascia a) del novellato art. 186 C.d.S., comma 2, è stata però depenalizzata, e sanzionata con il pagamento di una somma da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00), quale illecito amministrativo. Deve quindi trovare applicazione, in relazione al "tempus commissi delicti" ((OMISSIS)) ed in forza del principio di cui all’art. 2 del codice penale, la L. n. 120 del 2010 – entrata in vigore il 13 agosto 2010 – con la quale la violazione addebitata al B. è stata, appunto, depenalizzata. Trattasi di "abolitio criminis", rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, nonchè – al pari della declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice – in sede di esecuzione come stabilito dall’art. 673 c.p.p. (e quindi anche in presenza di un ricorso inammissibile).

In ordine all’addebito in argomento, l’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato; non deve essere disposta la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, in virtù del principio di legalità – irretroattività operante anche per gli illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata L. n. 120 del 2010 previsione in senso contrario che induca a far ritenere una deroga a tale principio (cfr. Sez. 4, n. 41564 del 26/10/2010 Ud. – dep. 24/11/2010 – Rv. 248456).

Resta pertanto assorbito, a prescindere quindi da qualsiasi considerazione circa la sua fondatezza o meno, il ricorso proposto dal P.G. territoriale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è (più) previsto dalla legge come reato; è assorbito il ricorso del P.G. territoriale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *