T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 10-03-2011, n. 400 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento 11.6.2007 n. 162 con cui la Regione Veneto aveva disposto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 327/01, di alcune aree di loro proprietà site nei comuni di Camposampiero (foglio 11, mappale n. 400 per una superficie pari a mq. 8780) e di Loreggia (foglio 20, mappali n. 426 per una superficie pari a mq. 630, n. 450 per una superficie pari a mq. 1500, n. 451 per una superficie pari a mq 335, n. 452 per una superficie pari a mq. 4385 e n. 453 per una superficie pari a mq 708), per una superficie complessiva di mq. 16.338, interessate dalla realizzazione della S.R. n. 308 (ex S.S. n. 307 "Del Santo").

Secondo i ricorrenti il provvedimento sarebbe illegittimo per incompetenza del dirigente regionale che l’aveva adottato, per violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento, per violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e per incostituzionalità dell’art. 43 del DPR n. 327/01 per contrasto con gli artt. 42 e 117 della Costituzione: ne chiedevano, pertanto, in via principale l’annullamento, con conseguente restituzione delle aree (domanda, quest’ultima, successivamente rinunciata a favore del risarcimento per equivalente) e risarcimento del danno da occupazione abusiva per il periodo antecedente all’acquisizione (nella misura di Euro 1.285.260,90); e in via subordinata il risarcimento dei danni derivati dalla predetta acquisizione che quantificavano nell’importo di Euro 5.107.478,43. In prosieguo, poi – nelle more della determinazione del risarcimento -, instavano per la liquidazione di una provvisionale nella misura di Euro 2.818.950,90, ovvero in quella diversa misura che fosse ritenuta di giustizia.

Resistevano in giudizio V.S. e la Regione Veneto optando per il risarcimento (di cui, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso, chiedevano al Tribunale l’autocondanna giusta l’art. 43, III comma del DPR n. 327/01), nonchè la Provincia di Padova eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque rilevando, nel merito, l’infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti.

Con ordinanza n. 18/09 il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare il danno risarcibile in conseguenza dell’occupazione e della successiva "acquisizione sanante" delle aree di proprietà dei ricorrenti occorse per la realizzazione dell’opera pubblica.

Nelle more del giudizio, espletata la CTU (che veniva contestata, in particolare, dalle Amministrazioni esproprianti), con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293 la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del DPR n. 327/01.

Su tali presupposti la causa, chiamata all’udienza del 2 febbraio 2010 – ove la Regione e V.S. chiedevano una nuova CTU, la Provincia ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva e i ricorrenti insistevano per la provvisionale, nel caso di supplemento di istruttoria -, veniva introitata per la decisione.
Motivi della decisione

1.- Va preliminarmente accolta la richiesta della Provincia di Padova di declaratoria di difetto di legittimazione passiva, essendo essa rimasta estranea sia al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento acquisitivo qui impugnato, sia alla realizzazione ed alla gestione dell’opera pubblica insistente sulle aree di cui è causa.

2.- Nel merito va premesso che, com’è noto, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 43 del DPR n. 327/01 disciplinante l’istituto della c.d. "acquisizione sanante".

Orbene, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale determina l’illegittimità derivata dell’atto stesso qualora il ricorrente abbia, attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al Giudice delle leggi (cfr., da ultimo, CdS, IV, 2.11.2010 n. 7735).

In presenza, cioè, di uno specifico motivo di gravame riferito alla norma incostituzionale, ancorché non sia stato sollevato alcun profilo d’incostituzionalità di essa (ma non è il caso di specie, ove la norma è stata censurata anche per incostituzionalità, pur se sotto profili diversi da quelli della poi effettuata dichiarazione), assume, invero, rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d’ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla correlata specificità dei motivi (cfr., a contrario, CdS, V, 5.5.2008 n. 1986).

Ora, come si è già accennato, con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno denunciato la violazione e l’errata applicazione dell’art. 43 del DPR n. 327/01 sotto i profili dell’incompetenza del dirigente all’adozione dell’atto ablativo (che, invece, spetterebbe alla Giunta), del mancato rispetto delle garanzie partecipative al procedimento, della compatibilità con la giurisprudenza della CEDU e del contrasto con gli artt. 42 e 117 della Costituzione, sicché dalla riferita dichiarazione d’incostituzionalità di tale norma discende l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato.

Il quale ultimo, pertanto, va espunto dall’ordinamento unitamente, giusta la richiamata pronuncia della Consulta, all’art. 43 del DPR n. 327/01.

3.- Con la conseguenza che i ricorrenti conservano la titolarità delle aree e che la perdurante occupazione delle stesse, pur asservite alla realizzata opera pubblica, continua ad essere sine titulo e si caratterizza come fatto illecito permanente (cfr., da ultimo, Cass.civ., I, 21.6.2010 n. 14940).

In assenza, infatti, di un formale atto traslativo di natura privatistica ovvero di un atto legittimo di natura ablatoria (attualmente non previsto dall’ordinamento), l’Amministrazione non può acquistare a titolo originario la proprietà di un’area altrui, pur quando su di essa abbia realizzato in tutto o in parte un’opera pubblica: una tale acquisizione, invero, contrasterebbe palesemente con la Convenzione europea sui diritti dell’uomo che ha una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché per l’art. 117, I comma della Costituzione le leggi devono rispettare i "vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario". Principio, questo, ulteriormente rafforzato dalla nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea (modificato dal Trattato di Lisbona) che prevede che "l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" (II comma) e che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali" (III comma).

Donde l’assoluta impossibilità di ricorso alla "occupazione acquisitiva" o ad istituti analoghi.

Né la manifestata rinuncia dei ricorrenti alla restituzione dei beni abusivamente sottratti e la formale richiesta del risarcimento per equivalente in misura corrispondente al loro valore venale possono ritenersi idonee ex se ad operare il trasferimento dei beni stessi in capo all’Amministrazione, così come non possono privare quest’ultima della facoltà di far cessare l’illecita occupazione restituendo i beni nelle condizioni in cui si trovavano precedentemente all’intervento.

Nel caso, pertanto, in cui l’Amministrazione decidesse di restituire le aree, anziché di acquisirle in accordo con i ricorrenti pagandone il corrispettivo, non farebbe altro che far cessare l’illecito permanente causativo del danno, fermo restando l’obbligo del risarcimento per il periodo di occupazione abusiva sino al momento della restituzione.

Così come, analogamente, non può accedersi alla tesi secondo cui la domanda restitutoria possa cedere a quella (subordinata) risarcitoria, e quest’ultima possa trovare accoglimento in presenza di una evidente volontà, concretizzatasi attraverso atti e fatti concludenti (quali l’originario avvio della procedura espropriativa, l’occupazione del suolo, la realizzazione dell’opera pubblica e la domanda riconvenzionale, prevista dall’art. 43 del DPR n. 327/01, della PA convenuta diretta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del privato, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo), dell’Amministrazione di acquisire l’area, nonché in presenza di altrettanta inequivoca volontà del privato – espressa mediante l’esercizio della azione risarcitoria – di ritenere satisfattivo l’equivalente in denaro, e perciò in presenza di una sostanziale volontà di cessione del bene.

Non può accedersi perché le domande dei privati volte al risarcimento del danno causato dalla realizzazione dell’opera pubblica sui terreni di loro proprietà in assenza di cessione spontanea sono da ritenersi inammissibili, in quanto la proprietà in capo alla pubblica amministrazione (che costituirebbe unico fondamento della pretesa risarcitoria commisurata al valore venale del bene per il danno subito dal privato per la perdita della proprietà) si produce solo a seguito di formale acquisizione dei terreni stessi al patrimonio pubblico, acquisizione che non può certamente perfezionarsi mediante fatti concludenti sia per la necessità della forma scritta ad substantiam, sia perchè la volontà dell’Amministrazione si manifesta soltanto attraverso atti formali, e sia perchè un atto formale è necessario ai fini della trascrizione della proprietà del bene nei pubblici registri.

In mancanza, dunque, di un apposito atto negoziale la condotta dell’ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati di illiceità in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo ai privati proprietari i quali, entro il termine generale dell’usucapione ventennale, possono agire per la restituzione del bene.

4.- Venendo al merito della illegittima, perdurante occupazione del bene, appare evidente la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile invocata dalla parte ricorrente nella sua richiesta di risarcimento dei danni, atteso il grave inadempimento dell’Amministrazione, responsabile della sottratta disponibilità dei beni e del mancato ristoro al proprietario, donde la ricorrenza di tutti gli estremi previsti dall’art. 2043 c.c. (comportamento omissivo, colpa dell’Ente procedente, danno ingiusto e nesso di causalità) in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito delle resistenti, consistente, per l’appunto, nella suindicata sottrazione abusiva della disponibilità dei beni.

5.- La qualificazione della condotta della PA in termini di illecito civile impone, quindi, l’individuazione di rimedi a tutela del privato coerenti coi principi di cui alla disciplina generale prevista dagli artt. 2043 segg. c.c.

Ed allora l’Amministrazione dovrà risarcire il danno facendo cessare la situazione di permanente, illegittima occupazione (recte: sottrazione) anzitutto in forma specifica, provvedendo alla restituzione ai legittimi proprietari dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera pubblica opportunamente rimessi in pristino (e, naturalmente, corrispondendo l’indennizzo per il periodo di abusiva occupazione).

6.- La definizione della richiesta risarcitoria implica, pertanto, un passaggio intermedio consistente nell’assegnazione di un termine all’Amministrazione perché definisca la sorte della titolarità dei beni illecitamente appresi, cui potrà seguire, ma in posizione inevitabilmente subordinata, la condanna risarcitoria secondo il criterio generale ed esaustivo previsto dall’art. 2043 c.c.

Termine durante il quale l’Amministrazione, qualora ritenesse eccessivamente oneroso il risarcimento in forma specifica – ossia la restituzione dei beni nelle condizioni precedenti all’intervento: e l’irreversibilità della trasformazione dell’area, connessa con la realizzazione dell’opera, può effettivamente implicare un giudizio di impossibilità o, quanto meno, di eccessiva onerosità della sua restituzione al privato – potrebbe optare, conformemente peraltro con la domanda dei ricorrenti, per il risarcimento per equivalente, il cui pagamento sarebbe condizionato dal giudice (cui spetta, ai sensi dell’art. 2058, II comma c.c., di disporre che il risarcimento avvenga, appunto, per equivalente) alla conclusione del negozio traslativo (in considerazione della necessità di risolvere, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 43 del DPR n. 327/01, il problema della formazione di un titolo idoneo alla trascrizione del trasferimento del diritto reale in capo all’Amministrazione).

7.- A margine, peraltro, il collegio ritiene utile precisare che la necessità di una previa definizione certa della sorte del bene occupato supera la possibile obiezione di non corrispondenza tra il chiesto (risarcimento del danno per equivalente) e il pronunciato (acquisto negoziale), atteso che, diversamente opinando, si perverrebbe all’assurdo giuridico o di respingere la domanda (di risarcimento) dei ricorrenti per impossibilità di sommare il risarcimento integrale (pari al valore venale attualizzato dei beni, più accessori) alla conservazione della proprietà dei beni stessi nel patrimonio dei ricorrenti, ovvero di accoglierla limitatamente ai danni da illecita occupazione da parte dell’Amministrazione, illecita occupazione che, peraltro, continuerebbe a permanere: soluzione quest’ultima che sarebbe altresì formalmente coerente – ma non certamente satisfattiva – con la domanda di ristoro del danno formulata dai ricorrenti, giacchè sino al momento in cui interverrà il passaggio di proprietà delle aree in capo all’Amministrazione, il danno da essi subito è appunto da individuarsi nell’occupazione sine titulo delle aree stesse.

8.- In ordine alla quantificazione del danno – acclarata la responsabilità dell’Amministrazione – va da sé che, essendo nelle more mutato il quadro giuridico di riferimento (non possono, infatti, essere applicati i criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 43 del DPR n. 327/01, essendo tale disposizione stata estirpata dall’ordinamento), può aversi soltanto limitato riguardo, in quanto non incompatibile con l’attuale situazione di diritto, alla relazione della CTU in atti.

A tale proposito, va anzitutto premesso che qualora la Pubblica Amministrazione si impossessi di fatto di un immobile privato per realizzarvi un’opera pubblica, il pregiudizio consta di due distinte componenti (a cui se ne aggiunge una terza, eventuale, in caso di impossessamento parziale), una di carattere permanente corrispondente al mancato godimento dell’immobile stesso durante il periodo anzidetto (in cui il privato ne ha conservato la proprietà) compreso tra la data dell’illegittimo impossessamento e quella della sua (legittima) acquisizione, l’altra di carattere istantaneo con effetti permanenti collegata a tale ultima vicenda (il negozio traslativo), la quale comporta la perdita definitiva della proprietà: in caso, poi, di sottrazione parziale vi è, di regola, un’ulteriore componente, costituita dal deprezzamento – ma potrebbe anche esservi, all’opposto, un apprezzamento – della porzione residua del fondo che non si presta più all’originaria funzione.

A.- Pertanto, i ricorrenti – a cui, come s’è detto, il danno va liquidato alla stregua non già (o meglio non più) dei parametri indicati dall’art. 43 del DPR n. 237/01, ma dei principi civilistici – hanno diritto al valore venale dei beni abusivamente sottratti stimato al momento del trasferimento della proprietà (e cioè al momento della stipula del relativo contratto e coincidente, pertanto, con il prezzo del bene sul libero mercato), nonché al corrispettivo del minor valore dei beni residui a cui, naturalmente, deve essere aggiunto il danno sofferto per l’occupazione, meramente detentiva, dei beni prima della legittima acquisizione: danno in teoria corrispondente ai frutti e ad ogni altra utilità che il proprietario stesso dimostri di avere perduto durante il periodo in questione, ma suscettibile di liquidazione in via equitativa mediante commisurazione ai c.d. frutti civili, ovvero agli interessi corrispettivi (per il mancato godimento del bene, in analogia alla previsione dell’articolo 1499 c.c.), per ogni anno di occupazione, calcolati al tasso legale sulla somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto reale e determinata con riferimento al valore dello stesso (in ciascun anno di occupazione senza titolo, rivalutata secondo gli indici ISTAT, il che equivale al valore) al momento dell’alienazione. Il risarcimento del danno per l’occupazione abusiva integra, infatti, un’ipotesi di debito di valore e non una obbligazione pecuniaria, per cui ciascuna annualità deve essere rivalutata in modo da risultare adeguata ai valori monetari al momento dell’alienazione.

Non spettano, invece, gli interessi compensativi (dal momento dell’inizio dell’occupazione illegittima) sulla somma via via rivalutata: nei debiti di valore, infatti, gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria dell’eventuale danno da ritardo nella corresponsione dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca della produzione del danno, sicchè essi non sono dovuti ove il debitore non dimostri la sussistenza di una perdita da lucro cessante per non avere conseguito la disponibilità della somma di danaro non rivalutata fino al momento della verificazione del danno ed averla potuta impiegare redditiziamente in modo tale che avrebbe assicurato un guadagno superiore a quanto venga liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Civ., III, 12.2.2008 n. 3268).

In mancanza di qualsiasi prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo nei sensi sopra specificati, non vanno, pertanto, computati gli interessi compensativi (Cass. Civ., I, 21.4.2006 n. 9410; CdS, VI, 21.5.2009 n. 3144).

Assolutamente privo di fondamento appare, invero, il richiamo agli interessi moratori di cui all’art. 43 del DPR n. 327/01 e, ancor meno, il loro computo con riferimento a quelli previsti dal DLgs n. 231/02 effettuato dalla CTU, relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali (cfr. pagg. 128 segg.).

B.- Il dies a quo per il calcolo degli interessi (corrispettivi) dovuti per l’occupazione sine titulo – interessi dovuti, come si è accennato sopra, in difetto della prova di un maggior danno – è il 5 novembre 2002, data di notifica dei decreti di occupazione d’urgenza (data coincidente con l’effettivo spossessamento): il dies ad quem sarà, invece, collimante con il giorno della stipula dell’atto negoziale traslativo dei beni.

C.- Il valore venale delle aree abusivamente sottratte che l’Amministrazione dovrà corrispondere – calcolato, come si è detto, sul libero mercato al momento dell’effettivo trasferimento della proprietà – riguarderà esclusivamente le aree utilizzate e/o necessarie e/o opportune per la realizzazione dell’opera, previa restituzione di quelle ritenute inutili.

D.- Premesso che gli asseriti inquinamento acustico, diminuzione del livello della qualità della vita, impoverimenti di luce e di aria, rumori, esalazioni nocive, etc, sono insuscettibili di indennizzo (anche ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/01), salvo che essi, superando il livello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., possano in concreto ritenersi incidere sul valore della proprietà (ma di ciò non risulta fornita alcuna prova), va osservato che la diminuzione del valore dei fabbricati e della loro appetibilità all’acquisto va ragguagliata a parametri certi ed oggettivi (come gli atti di compravendita di immobili analoghi situati in zona), non già ad elementi disomogenei privi di concreto riscontro: assolutamente inattendibile, poi – in considerazione, anche, della presenza delle barriere fonoassorbenti -, è l’abbattimento teorico del 100% del valore di un edificio collocato a distanza = 0 all’interno della "fascia di pertinenza acustica" della strada (cfr. la relazione, pag. 22), essendo comunque irreale l’attribuzione ad un immobile di un valore pari a zero.

In tale contesto, peraltro, se è vero che nel caso di specie deve essere computata anche la diminuzione del valore residuo della proprietà dovuta al vincolo "conformativo" di rispetto stradale (cfr. la relazione CTU, pagg. 85 segg.) in quanto trovano applicazione i principi generali che discendono dall’art. 2043 c.c. riguardante la responsabilità aquiliana (cfr. Cass. Civ. I, 8.5.2009 n. 10588), è altresì vero che tale diminuzione, relativamente alle aree agricole, va opportunamente dimostrata (di regola, infatti, la fascia di rispetto non impedisce la coltivazione).

E.- In relazione al computo del diminuito valore dell’azienda agricola di S.A., non appare corretto il riferimento all’accordo 6.10.2003 per la determinazione delle indennità per la realizzazione del passante di Mestre (cfr. la relazione, pagg. 38 segg.), in quanto attinente ad una realtà obiettivamente diversa: appare, invero, maggiormente attendibile – come propone il perito dell’Amministrazione -, stimare il danno mediante la compilazione di due bilanci aziendali estimativi che diano conto dei redditi ritraibili prima e dopo l’opera, opportunamente capitalizzati.

F.- Non sembra suscettibile di risarcimento l’immobile bifamiliare di proprietà di S.L. e S.A. in quanto realizzato in virtù di una concessione edilizia (27.7.1999 n. 22) rilasciata successivamente alla variante urbanistica (adottata il 15.9.1997 ed approvata con DGR 4.8.1998 n. 3040) che aveva già localizzato il tracciato dell’infrastruttura stradale di cui è causa.

G.- Inoltre, il risarcimento per l’appropriazione del mapp. 426 di mq 630 sito nel Comune di Loreggia non appare collegabile con la situazione dei beni di proprietà dei figli di S.A., il quale con atto 5 giugno 2006, regolarmente trascritto il successivo 9 giugno, aveva donato il predetto mappale n. 426, con evidente funzione strumentale (ciascun donatario, infatti, si è visto riconoscere il risarcimento in relazione alla nuova posizione acquisita) ai propri figli F.S., M.S., F.S., A.S., E.S., A.S. e L.S..

La data rilevante ai fini dell’esclusione dal computo dell’indennità di espropriazione delle c.d. migliorie opportunistiche e, comunque, degli interventi realizzati al solo scopo di conseguire un’indennità maggiore, non è, infatti, quella della espropriazione, ma quella, anteriore, della conoscenza del procedimento espropriativo (cfr. ex pluribus, Cass. Civ., I, 19.1.2007 n. 1161), che nel caso di specie coincide quanto meno con la notifica dei provvedimenti di occupazione d’urgenza delle aree.

H.- Ancora, non appaiono meritevoli di tutela risarcitoria i danni non patrimoniali asseritamente consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, paura per la compromissione della proprietà ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale: né lo sono, analogamente, i pregiudizi ai diritti della personalità, dell’onore e della reputazione, e ciò in quanto, attesa l’inesistenza di un diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio: il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Superamento che abbisogna di opportuna dimostrazione, in quanto non può ritenersi automaticamente connaturato con una normale procedura espropriativa (procedura alla quale, peraltro, i ricorrenti, diversamente dagli altri proprietari coinvolti, hanno opposto una notevole e pervicace resistenza, poco coerente con una "soglia di offensività" alla vita di relazione situata a livello basso).

9.- Su tali premesse, pertanto, in ordine alla quantificazione del danno il Collegio ritiene opportuno fare ricorso al meccanismo di cui all’art. 34, IV comma del DLgs n. 104/2010, in base al quale l’Amministrazione – fatta salva l’ipotesi che essa decida di restituire, anche parzialmente, le aree – dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d’azione:

a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notificazione, ove anteriore) V.S. e/o la Regione Veneto da una parte ed i ricorrenti dall’altra potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi in favore dell’Amministrazione della proprietà delle aree definitivamente occupate (e non restituite), mentre alla parte ricorrente verrà corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso, somma che – come innanzi precisato – dovrà essere determinata in base al valore venale dei terreni, nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito e comprensiva, altresì, del danno per il periodo della loro mancata utilizzazione nella forma degli interessi corrispettivi sul capitale rivalutato: essa, ovviamente, andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa;

b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato l’Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, dovrà emettere formale provvedimento con cui disporrà la restituzione delle aree a suo tempo occupate, opportunamente ripristinate, impregiudicate le questioni consequenziali in ordine al ristoro relativo all’occupazione illegittima, che dovrà essere regolato secondo quanto disposto al punto sub A..

c) qualora le parti in causa non concludano alcun accordo e l’Amministrazione neppure adotti un atto formale di restituzione delle aree in questione, decorsi i termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere all’intestato Tribunale l’esecuzione della presente sentenza per l’adozione delle misure consequenziali, con possibilità di nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente e di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;

10.- Sussistono, in ragione del fatto che la richiesta risarcitoria dei ricorrenti è manifestamente errata per eccesso e quella dell’Amministrazione per difetto, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e per porre le spese per l’espletata CTU – che si liquidano, in conformità con la relativa nota prodotta in giudizio, nella misura complessiva di Euro 55.727,60 oltre agli accessori di legge (se dovuti) – a carico, per un terzo ciascuno, di V.S., Regione Veneto e parte ricorrente.

Non sussistono i presupposti per la liquidazione della richiesta provvisionale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), previa estromissione dal giudizio della Provincia di Padova, accoglie il gravame nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto di "acquisizione sanante" adottato dall’Amministrazione ex art. 43 del DPR n. 327/01 e condanna V.S. e la Regione Veneto al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, con i criteri e le modalità ivi precisati, da determinarsi con la procedura di cui all’art. 34, IV comma del DLgs n. 104/2010 secondo i criteri parimenti indicati in motivazione.

Respinge la domanda di provvisionale.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Spese di CTU come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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