Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-05-2011, n. 11225 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La GESAMS.P.A., istituita a norma della L. n. 142 del 1990, art. 22, con prevalente partecipazione pubblica, per la gestione dei servizi pubblici locali, ha impugnato quattro comunicazioni/ingiunzioni dell’Agenzia delle Entrate, intese a recuperare le somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali di cui la società ha beneficiato negli anni dal 1995 al 1998, in forza del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, conv. con modificazioni in L. n. 427 del 1993 (c.d. moratoria fiscale), trattandosi di "aiuti di Stato" illegittimi ed incompatibili con il mercato comune ( decisione 2003/193/CE della Commissione Europea e conseguente sentenza CGCE 1 giugno 2006, nella causa C-207/05), che lo Stato italiano deve recuperare con le modalità stabilite dal D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (conv. in legge, con modif., dalla L. n. 46 del 2007, art. 1).

La CTP adita dalla società ha riunito ed accolto nel merito i ricorsi. La CTR ha poi dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate perchè depositato tardivamente, il 30 luglio 2008, oltre il termine di 15 giorni (30 giorni, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, ridotti a 15, in forza del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis) dalla notifica dell’appello avvenuta il 7 luglio 2008.

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la GESAM S.P.a. per ottenere la cassazione della sentenza della CTR, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi. La società resiste con controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell’odierno ricorso, perchè tardivo.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo a) in punto di fatto, che l’odierno ricorso è stato proposto tardivamente, nel termine lungo ma con l’aggiunta dei quarantasei giorni dovuti alla sospensione dei termini feriali;

b) in punto di diritto, che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, comma 4, nelle controversie relative agli aiuti di Stato non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini.

L’eccezione è infondata perchè, come già ha avuto modo di chiarire questa Corte, la disposizione invocata dalla società resistente non ha nulla a che vedere con il termine per la proposizione del ricorso per cassazione. Non è infatti condivisibile la tesi secondo la quale la deroga alla sospensione dei termini feriali, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, comma 4, avrebbe portata generale e riguarderebbe tutte le fasi di impugnazione. Il tenore dell’art. 47 bis, comma 4, non lascia dubbi sul fatto che la disapplicazione della sospensione dei termini feriali riguarda esclusivamente il caso di "pronuncia dell’ordinanza di sospensione" (che non risulta che ricorra nella specie), in relazione alla quale, nella logica di accelerazione della procedure, la stessa disposizione fissa "un breve termine di efficacia (prorogabile per una sola volta), stabilendo i rapporti col giudizio di merito; e, proprio in relazione a quel termine di efficacia, detta la regola della inapplicabilità della sospensione feriale, non diversamente da quanto avviene, per tutti i procedimenti cautelari, in virtù del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario), richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 (sulla sospensione feriale)" (Cass. 26285.2010, punto 4.1.2. della motivazione). A ciò si aggiunga che al ricorso per cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile, salvo incompatibilità (che nella specie non sono ravvisabili), e quindi vale il termine lungo con l’aggiunta della sospensione feriale.

2. Nel merito, il ricorso va accolto con riferimento al terzo motivo, assorbito gli altri due.

2.1. Con i primi due motivi, l’Agenzia delle Entrate, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, comma 7 e D.L. n. 59 del 2008, art. 2, comma 2 (conv. nella L. n. 101 del 2008), degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi in materia di errore scusabile, prospetta la tesi della applicabilità della disposizione che ha dimezzato i termini alle controversie che fossero già pendenti in appello alla data di entrata in vigore della stessa disposizione (9.4.2008) e non anche alle controversie per le quali il termine per appellare era ancora pendente, come quella sub indice (primo motivo). In subordine, prospetta la tesi dell’errore scusabile nella applicazione della legge (2^ motivo).

2.2. Soltanto con il terzo motivo viene prospettata la tesi, logicamente prioritaria ed assorbente rispetto ad ogni altra censura (benchè la tesi venga prospettata dalla ricorrente come subordinata), secondo la quale il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, comma 7, deve essere disapplicato se porta alla conseguenza di far dichiarare inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate ed impedisca, conseguentemente, che si possa procedere al recupero di aiuti di Stati, illegittimi ed incompatibili con il mercato unico europeo. Aiuti che lo Stato italiano è obbligato comunque a recuperare in forza di una decisione della Commissione (2003/123/CE del 5 giugno 202), in quanto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che ha erroneamente escluso che l’agevolazione in esame abbia natura di aiuto di stato in contrasto con la citata decisione della commissione, non preclude il recupero dell’indebito risparmio fiscale, di cui ha beneficiato la società, così come ha sancito la Corte di Giustizia nella sentenza 18 luglio 2007, nella causa C-119/05 Lucchini.

Più specificamente, l’Agenzia ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, comma 7, e del D.L. n. 59 del 2008, art. 2, comma 2, conv. nella L. n. 101 del 2008, nonchè dei principi di cui alla sentenza 18.7.2007 della CGUE, in causa Lucchini C-129/05, prospetta alla Corte il seguente puntuale quesito di diritto: "Dica la Corte se una sentenza della CTP che in un giudizio diretto al recupero di un aiuto di Stato in ottemperanza di una decisione esecutiva della Commissione europea dichiari illegittimo il provvedimento di recupero dell’aiuto, in contrasto con quanto statuito nella stessa decisione comunitaria di recupero (anzichè sollevare questione pregiudiziale ex art. 234 del Trattato), sia inidonea ad acquisire autorità di cosa giudicata alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 18.7.2007 (in causa C- 119/05 Lucchini) e comunque costituendo anche violazione del diritto comunitario (in particolare del Reg. CE 659/1999) non consenta al Giudice di appello di dichiarare inammissibile il gravame a causa del mero tardivo deposito dell’atto di appello e se conseguentemente sia illegittima per violazione delle citate disposizioni, la sentenza della CTR che dichiari inammissibile l’appello proposto in data 4/7.7.2008 per essere stato depositato il successivo 31.7.2008, sul presupposto che fosse applicabile la riduzione a metà dei termini, tra cui quello di deposito di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 22, comma 1, omettendo di disapplicare, nonostante la peculiarità della fattispecie, la norma processuale (combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 comma 1, art. 53 e art. 47 bis, comma 7, unitamente al D.L. n. 59 del 2008, art. 2, comma 2, che prevedeva la inammissibilità dell’impugnazione nel caso di mancato rispetto del termine di 15 giorni per il deposito dell’appello.

In risposta a tale quesito, già prospetto in fattispecie analoga, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "Il potere-dovere del giudice nazionale di conformarsi al diritto comunitario comporta la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo, in sede di legittimità, l’esame delle questioni non specificatamente dedotte dal ricorrente, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie; tale potere-dovere coesiste con quello di interpretare correttamente quelle regole, in modo da superare ogni incompatibilità con il diritto comunitario". In applicazione di tale principio, questa Corte ha ritenuto che la commissione tributaria regionale non avrebbe potuto rilevare l’inammissibilità del gravami proposti dall’Agenzia delle Entrate, per tardiva costituzione dell’Agenzia medesima, dal momento che tale inammissibilità avrebbe impedito il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario (Cass. 26285/2010).

Peraltro, se si aderisse alla tesi della inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, per non avere rispettato il termine dimezzato previsto da una norma che tende ad accelerare la procedura di recupero degli aiuti, si finirebbe per applicare in maniera "suicida" la stessa norma acceleratoria, che finirebbe per legittimare la perdita della possibilità di recuperare gli aiuti, in contrasto con la normativa europea. Il rilievo non è sfuggito al Collegio che ha esaminato il precedente caso analogo. Infatti, al punto 4.1.3. della motivazione della sentenza 26285/20910 si legge:

"Tornando alla interpretazione più generale dell’art. 47 bis, va ribadito che essa trova riscontro nella medesima ratio della più recente normativa: da un lato, solo in caso di sospensione dell’esecuzione può trovare spiegazione la disciplina acceleratoria (non a caso introdotta dopo la Legge del 2007); dall’altro – e simmetricamente -, risulterebbe addirittura controproducente -se generalizzato – il nuovo regime (che, in appello, prevede la riduzione alla metà di "tutti i termini (…) avanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso"), in quanto finirebbe soltanto per rendere ingiustificatamente più gravosa la posizione del già inadempiente. Stato italiano". 3. Le eccezioni formulate dalla parte resistente, secondo la quale potrebbero esservi ipotesi in cui la moratoria fiscale sfugge alla disciplina del divieto degli aiuti di Stato, attengono al giudizio di merito, fermo restando che deve trattarsi di ipotesi compatibili con le statuizioni della Decisione 2003/193/CE della Commissione (come il ed. regime de minimis).

Conseguentemente, il ricorso va accolto nei termini sopra specificati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR della Toscana, per la decisione di merito e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Toscana, altra sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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