Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 15-03-2011, n. 10364 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11 maggio 2010, il Tribunale di Bologna ha applicato a R.D. la pena concordata (anni uno, mesi due di reclusione ed Euro quattromila di multa) per il reato previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (T.U. stup.).

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge: rileva che alcune sostanze non superavano i limiti quantitativi stabiliti con i decreti ministeriali e non avevano effetto drogante e, pertanto, non dovevano essere incluse nelle condotte antigiuridiche.

Tanto premesso, deve osservarsi come la deduzioni difensiva non trovi conforto nel testo della sentenza impugnata che precisa il dato ponderale ed il principio attivo dei vari stupefacenti, trovati nella illecita disponibilità dell’imputato; da tali elementi si può desumere che il quantitativo della droga fosse modesto (per cui è stata riconosciuta la speciale attenuante), ma non di irrilevante entità. Inoltre, l’imputato – chiedendo di essere giudicato a sensi dell’art. 444 segg. cod. proc. pen. – ha rinunciato a fare valere le sue eccezioni difensive ed a contestare l’accusa: pertanto, non può mettere in discussione con il ricorso in Cassazione i termini di un accordo che lo stesso ha sollecitato e che il Tribunale, all’esito che sindacato che la legge gli demanda, ha ritenuto conforme a giustizia. Per gli esposti motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che reputa equo fissare in Euro millecinquecento – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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