Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-03-2011, n. 1580 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto dall’attuale appellante, diretto all’annullamento degli atti con cui l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo aveva revocato la procedura di gara riguardante la fornitura di materiale sanitario.

2. L’appellante contesta la decisione e ripropone le censure articolate dinanzi al TAR, incentrate sulla violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e sul difetto di motivazione.

L’amministrazione resiste al gravame.

3. L’appellante sostiene che il TAR abbia erroneamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, basandosi unicamente sulle affermazioni rese dal difensore del ricorrente, senza tenere conto della circostanza che il mandato difensivo fosse stato revocato, sin dal 2 ottobre 2008.

4. Il motivo è privo di pregio, anche prescindendo dalla infondatezza, nel merito, dei motivi articolati in primo grado, posto che, in concreto:

(a) il provvedimento di revoca della procedura di gara risulta adeguatamente motivato, con riferimento alla chiara indicazione delle ragioni di fatto e alla concreta rilevanza dell’interesse pubblico;

(b) trattandosi di revoca intervenuta prima della conclusione del procedimento di affidamento, non era necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento alle imprese concorrenti.

5. In base all’articolo 85 del codice di procedura civile, la revoca e la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

A maggiore ragione, la revoca e la rinuncia non hanno effetti quando esse non sono nemmeno comunicate alle altri parti e al giudice.

6. Nel caso di specie, il difensore, ancorché revocato, si è limitato a dare atto, nel corso dell’udienza di discussione, l’obiettiva carenza di interesse alla decisione, senza compiere alcun atto di disposizione della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio.

Tale affermazione è stata correttamente valutata dal giudice di primo grado, quale conferma della mancanza concreta di un interesse alla decisione di merito, in una situazione nella quale sià si avevano plausibili indizi in tale senso, tenuto conto del lungo tempo trascorso tra l’adozione del provvedimento di revoca impugnato in primo grado e l’udienza di discussione (oltre quattro anni), senza che fossero intervenute ulteriori iniziative dell’amministrazione, in ordine alla contestata procedura di affidamento della fornitura.

7. Ne deriva che il giudice di primo grado:

– non ha violato le regole riguardanti la difesa della parte ricorrente;

– ha correttamente accertato la sopravenuta carenza di interesse al ricorso.

8. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello.

Condanna l’appellante a rimborsare all’Azienda Sanitaria appellata le spese di lite, liquidandole in euro tremila (3.000).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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