Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 15-03-2011, n. 10467 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) R.D. ha proposto ricorso avverso il provvedimento 24 febbraio 2010 della Corte d’assise di Milano che ha revocato d’ufficio l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in precedenza disposta in suo favore respingendo, con il medesimo provvedimento, la richiesta di liquidazione dei compensi presentata dal suo difensore per l’opera difensiva prestata nel procedimento instaurato nei suoi confronti.

Il ricorrente deduce, a fondamento del ricorso, tre motivi con i quali censura il provvedimento impugnato per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nn. 1 e 2 e art. 112, nonchè il vizio di motivazione, e ne chiede l’annullamento.

2) Il primo problema che si pone all’esame della Corte è quello della diretta impugnabilità in cassazione del provvedimento del giudice di merito. A questo fine vanno preliminarmente chiariti i termini del sistema delle impugnazioni dei provvedimenti di revoca previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112.

E’ anzitutto da ricordare che, fino alla modifica intervenuta nel 2005, cui si accennerà in seguito, dopo che si erano formati orientamenti contrastanti, le sezioni unite di questa Corte (v. sentenza 14 luglio 2004 n. 36168, Pangallo, rv. 228666) hanno stabilito che la revoca d’ufficio fosse consentita solo nei casi previsti dalla legge – e quindi nei casi di revoca c.d. "formale" previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. a, b, c – ma non anche nel caso previsto dalla lett. d della medesima norma consentita solo se vi fosse stata la richiesta dell’ufficio finanziario.

Nei casi in cui era consentita la revoca d’ufficio la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sez. 6, 26 marzo 1998 n. 1078, Sinfisi, rv. 211956; sez. 3, 19 ottobre 1994 n. 2737, Carriere, rv. 200616) riteneva il provvedimento di revoca in esame non direttamente ricorribile in cassazione ma reclamabile davanti al medesimo giudice che lo aveva emesso ai sensi della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, comma 4 ed è stato in più occasioni affermato (v. Cass., sez. 1, 21 settembre 2004 n. 41113, Brusca, rv. 229811;

sez. 4, sentenza 4 giugno 2003 n. 34899, Sirio, rv. 227262; sez. 1, 25 giugno 2003 n. 30206, Cuzzocrea, rv. 226002) che la delega sulla cui base è stato approvato l’indicato D.P.R. 115 prevedeva soltanto un riordino per l’armonizzazione della materia e questa finalità è stata ribadita nella relazione illustrativa del testo unico.

Non avendo il legislatore delegato il potere di apportare modifiche sostanziali alla previgente disciplina, non avrebbe potuto essere eliminato il mezzo d’impugnazione costituito dall’opposizione reclamo previsto dall’art. 99 del citato D.P.R..

Ne consegue – come hanno riconosciuto le sezioni unite di questa Corte nella già citata sentenza 14 luglio 2004 n. 36168, Pangallo – che deve essere privilegiata un’interpretazione dell’art. 112, rispettosa della precedente disciplina, che consente, per i provvedimenti di revoca, la proposizione dell’opposizione reclamo la cui perdurante esistenza è stata dalle sezioni unite ritenuta confermata anche dal sistema delle comunicazioni del provvedimento di revoca.

Diversa era la situazione per quanto riguarda il caso di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario competente prevista dall’art. 112, lett. d seconda parte.

In questo caso, infatti, l’art. 113 del medesimo D.P.R. prevedeva (e prevede) espressamente la possibilità di proporre ricorso in cassazione (v. Cass., sez. 4, 27 gennaio 2004 n. 13253, Madonna, rv.

227882) indipendentemente dalla proposizione dell’opposizione che sembra anzi preclusa (in questo senso, pur con un’osservazione incidentale, v. la più volte menzionata sentenza Pangallo delle sezioni unite). Era dunque consentito il ricorso diretto contro il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato su richiesta dell’ufficio finanziario competente.

3) In questo complesso quadro normativo è intervenuto il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168 il cui art. 9 bis (comma 1, lett. e ed f) ha modificato l’art. 112 e l’art. 113 del D.P.R. 115: l’art. 112, lett. d è stato modificato consentendo la revoca d’ufficio al patrocinio a spese dello Stato anche al di fuori dei casi di revoca "formale" e pur in assenza della richiesta dell’agenzia delle entrate; l’art. 113 è stato modificato consentendo il ricorso in cassazione "contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, lett. d), comma 1".

Va osservato che questa modifica non era contenuta nel testo del decreto legge ma è stata inserita nella legge di conversione; con la conseguenza che la sua entrata in vigore coincide con l’entrata in vigore della medesima legge di conversione, da individuare nel giorno 23 agosto 2005, giorno successivo alla pubblicazione sulla g.u..

E’ verosimile che l’innovazione legislativa intendesse modificare l’art. 113 nel senso di consentire il ricorso diretto in cassazione anche contro il provvedimento di revoca d’ufficio non diversamente da quanto avviene, come si è già visto, per il provvedimento di revoca su richiesta dell’ufficio finanziario competente. Il legislatore ha infatti mantenuto il richiamo all’art. 113 ma ha eliminato il riferimento alla richiesta di revoca proveniente dall’"ufficio finanziario". Sicchè in talune decisioni di questa sezione si è ritenuto che il ricorso diretto fosse consentito anche nel caso di revoca d’ufficio.

Ad un esame più approfondito della questione deve però rilevarsi che non è sufficiente l’eliminazione del richiamo all’ufficio finanziario per estendere l’ambito di applicazione della norma anche alla revoca d’ufficio perchè la modifica – per un evidente errore del legislatore certamente non rimediabile in sede interpretativa – ha conservato il riferimento alla "richiesta di revoca" contenuta nell’art. 112, lett. d.

E poichè la richiesta di revoca non esiste, ovviamente, nel caso di revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio la conclusione non può che essere quella che il ricorso diretto continua ad essere consentito solo nel caso di richiesta proveniente dall’ufficio finanziario (la giurisprudenza di legittimità è univoca in questo senso; si vedano, da ultimo, Cass., sez. 4, 14 luglio 2010 n. 32057, Midolo, rv. 248202; 22 giugno 2010 n. 34668, Pianadei, rv. 248082; 29 aprile 2010 n. 20087, rv. 247545).

4) Nel caso in esame il provvedimento di revoca d’ufficio è stato disposto quando la modifica normativa era già intervenuta ed era entrata in vigore e quindi, per questo tipo di provvedimento continuava a non essere previsto il ricorso diretto in cassazione.

L’unico rimedio esperibile era, ed è, quello dell’opposizione ai sensi del più volte ricordato art. 99 nel quale dunque il ricorso va convertito.

D’altro canto va ancora osservato che il provvedimento impugnato contiene due statuizioni: la revoca di cui si è già trattato e il diniego di liquidazione dei compensi al difensore nominato. Orbene, per quanto riguarda questa seconda statuizione, deve osservarsi che la materia in esame è disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 84 che prevede l’opposizione avverso il decreto di pagamento. In questa formulazione deve ritenersi ricompreso anche il caso del rigetto della richiesta di pagamento del resto non espressamente disciplinata da alcuna diversa norma.

L’art. 84 prevede che contro il decreto in esso previsto sia ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo D.P.R. il cui comma 2 stabilisce che "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato". Anche per questa seconda statuizione il rimedio previsto era dunque quello dell’opposizione per cui deve concludersi che gli atti vadano trasmessi ai presidente dell’ufficio giudiziario competente per tale incombente.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, qualificato il ricorso per cassazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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