Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-03-2011, n. 1578 Competenza dell’amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dalla Società E. s.r.l., titolare di un impianto di disidratazione di biomasse organiche per la produzione di concimi, diretto all’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Azienda sanitaria Locale di Caserta, nelle sue diverse articolazioni, in relazione alla diffida presentata in data 3 dicembre 2009, volta ad avviare "ogni azione utile ad accertare quali siano i siti, industriali e non, alle cui attività, almeno in parte siano riconducibili le emissioni maleodoranti per cui è processo".

2. L’amministrazione appellante contesta, sotto diversi profili, la pronuncia di accoglimento, deducendo il difetto di interesse e di legittimazione della società ricorrente in primo grado, nonché la propria incompetenza in ordine ai provvedimenti amministrativi richiesti dall’istante.

3. L’appellato resiste al gravame, eccependo anche l’irricevibilità dell’atto di impugnazione. Al riguardo, fa presente che l’appello è stato notificato in data 29 ottobre 2010 e depositato il 25 novembre 2010.

Pertanto, a suo dire, l’appello è stato tardivamente depositato, considerando che deve trovare applicazione la previsione dell’articolo 87, comma 3, del codice del processo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010, in forza del quale nei giudizi in camera di consiglio tutti i termini sono dimezzati rispetto a quello del processo ordinario. In base a queste premesse sistematiche, il termine ordinario di trenta giorni, previsto dall’articolo 45 per il deposito del ricorso, va ridotto a quindici giorni nel rito del silenzio.

4. La parte appellante, senza contestare il merito dell’eccezione, chiede di essere ammessa al beneficio dell’errore scusabile, in applicazione della previsione dell’articolo 37, comma 1, del codice del processo amministrativo, secondo cui "il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto."

5. Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per ammettere l’appellante al beneficio della rimessione in termini. Infatti, il ricorso in appello è stato notificato e depositato a poche settimane dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. La nuova regola del dimezzamento dei termini endoprocessuali nei giudizi in camera di consiglio rappresenta una radicale innovazione rispetto al sistema previgente.

Si tratta, poi, di una normativa di percezione niente affatto agevole e immediata, considerando che essa è contenuta in una disposizione riferita alla disciplina dell’udienza (articolo 87), la quale non è espressamente richiamata dagli articoli riguardanti il rito speciale in materia di silenzio.

6. La difficoltà di individuare l’effettiva portata della regola deriva anche dalla circostanza che, per stabilire la durata dei termini del giudizio di appello in materia di silenzio, l’interprete deve compiere un complesso lavoro di coordinamento tra gli articoli riguardanti, rispettivamente:

a) il giudizio ordinario di primo grado;

b) il processo speciale, in materia di silenzio, a sua volta regolato nell’articolo 31 e nell’articolo 117;

c) il rito in camera di consiglio;

d) le impugnazioni in generale;

e) l’appello.

7. In tale contesto, l’errore in cui è incorso l’appellante deve considerarsi giustificato, considerando che esso si è verificato proprio nella primissima fase di applicazione della nuova disciplina codicistica.

8. Nel merito, l’appello è fondato.

Infatti, la ASL di Caserta non è competente all’adozione dei provvedimenti invocati dalla parte ricorrente in primo grado. Si tratta, al contrario, di attribuzioni della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale operante nella Regione Campania (ARPAC), che esercita la vigilanza e il controllo sulle fonti di inquinamento fisico, chimico biologico delle acque, dell’aria e del suolo, nonché sull’igiene dell’ambiente, esclusi gli ambienti di lavoro.

Per altro verso, poi, spetta alla Provincia (e non già alla Asl) il compito di effettuare i controlli periodici sulle attività di gestione dei rifiuti.

Va aggiunto che la ASL di Caserta, una volta investita dall’istanza proposta dall’interessata, ha comunque provveduto a sollecitare la competente ARPAC ad attivare i controlli e il monitoraggio della qualità dell’aria su tutto il territorio del comune di Orta di Atella.

9. Restano quindi assorbiti gli ulteriori motivi di gravame con cui l’amministrazione sostiene che non vi fosse alcun obbligo di rispondere alla diffida formulata dalla ricorrente, genericamente intesa, a suo dire, a sollecitare i poteri di controllo e vigilanza delle autorità istituzionalmente competenti.

10. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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