Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-03-2011, n. 10408 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa in data 29.11.2007, su richiesta ex ART. 444 C.P.P., applicava all’odierno ricorrente:

M.A. la pena indicata in sentenza per i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio, con la riduzione per il rito.

Ricorre l’imputato con gravame in appello, convertito in ricorso per cassazione, deducendo:

– violazione di legge conseguente alla mancata ammissione alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, L. n. 689 del 1981, ex art. 58; la decisione impugnata aveva negato il beneficio al M. con il rilievo che costui, avendo fatto ricorso al gratuito patrocinio, aveva dimostrato il suo stato di impossidenza, sicchè vi era la probabilità che non sarebbe riuscito a pagare la sanzione pecuniaria;

– il ricorrente censura tale motivazione, osservando che la L. n. 689 del 1981, art. 58, comma 2, subordina la sostituzione della pena alla verifica dell’effettiva possibilità per il condannato di ottemperare alle prescrizioni solo per le sostituzioni della pena detentiva accompagnate da prescrizioni, mentre nulla stabilisce per la sostituzione della pena in quella pecuniaria;

– il giudicante aveva dato alla norma un’interpretazione illegittima, tanto più che l’imputato aveva subordinato la richiesta all’applicazione della sospensione condizionale della pena e, in ogni caso, tale interpretazione prestava il fianco a censure di incostituzionalità;

Chiede la cassazione della sentenza ovvero il suo annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, atteso che la decisione impugnata risulta emessa in contrasto con il principio per il quale la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche). Cassazione penale, sez. unite, 22.04.2010 n. 24476.

Il Tribunale ha, pertanto, errato nel negare all’imputato la conversione della pena pecuniaria sul rilievo delle sue disagiate condizioni economiche, non rientrando tali circostanze tra gli elementi di valutazione utilizzabili per negare il beneficio.

Tanto premesso va, inoltre, osservato che la decisione è stata emessa nell’ambito del giudizio ex art. 444 c.p.p. e che la conversione della pena faceva parte del patto intervenuto tra le parti;

l’accordo avente ad oggetto la pena o altri ammissibili aspetti della decisione costituiva un vero e proprio negozio giuridico, non solo immodificabile unilateralmente dalle parti ma altresì recepibile dal giudice solo integralmente. Cassazione penale, sez. 4^, 14 maggio 1993.

Il giudice, pertanto, avrebbe potuto accogliere o rigettare la richiesta così come formulata ma non aveva il potere di accoglierla parzialmente, negando la conversione della pena.

La decisione impugnata risulta emessa in violazione dei suddetti principi e va, pertanto, annullata senza rinvio.

L’errore materiale relativo al nome del giudicante, segnalato nel ricorso, resta superato dall’annullamento della sentenza.

Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Pistoia per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pistoia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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