Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-03-2011, n. 10387 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente:

L.P., Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 04.03.2010, dalla Corte di appello di Roma che aveva riformato la sentenza di condanna emessa in data 17.10.2007 dal Tribunale di Cassino nei confronti del ricorrente, per i reati:

-di ricettazione del modulo di una carta di identità, oggetto di furto negli uffici del Comune di (OMISSIS), e – di contraffazione del predetto documento sul quale apponeva la propria fotografia con il falso nome di D.F.G.;

fatti del (OMISSIS);

nella sentenza impugnata la Corte di appello aveva dichiarato la prescrizione del reato di falso mentre aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di ricettazione, nella forma attenuata ex art. 648 c.p., comma 2, rideterminando la pena;

Nel presente ricorso si deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1)-Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogica ed omessa motivazione, atteso che è stata affermata la sua penale responsabilità pur in assenza di elementi in fatto e in diritto atti a giustificare una sentenza di condanna; deduce altresì che la mancanza di elementi probatori avrebbe dovuto comportare l’assoluzione dell’imputato;

chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile atteso che i motivi proposti deducono l’illogicità della motivazione in maniera generica, senza precisare in alcun modo le ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle censure mosse.

La Giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere l’inammissibilità dei ricorsi fondati su motivi proposti in violazione dell’obbligo di specificità imposto dall’art. 581 c.p.p. che prescrive la: "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

Il ricorso in esame pecca di indeterminatezza, formulando censure generiche che richiamano, senza specifica indicazione, l’insufficienza degli elementi probatori, così da non consentire a questa Corte di legittimità alcuna reale vantazione della denunciata carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Si è infatti affermato il principio per il quale: "La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione.

Cassazione penale, sez. 2, 01 ottobre 2009, n. 39044.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo all’eventuale prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione, maturato dopo la sentenza di 2^ grado e nelle more del giudizio di legittimità.

(Cassazione penale sez. 2 21 aprile 2006. n. 19578).

Quanto alla richiesta di prescrizione avanzata dal Difensore in sede di discussione, fondata sul presupposto dell’avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione anche in epoca anteriore alla sentenza di appello, va osservato che in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen., comma 2 non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata.

Cassazione penale sez. 2 01 ottobre 2008, n. 38803.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento.

Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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