Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-03-2011, n. 1571 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5432/2009.

Detta pronuncia, in riforma della sentenza del TAR per la Campania, Sezione IV, 23 aprile 1998, n. 1221, ha annullato gli atti, adottati dalla Unità Sanitaria Locale n. 42 della Campania, concernenti la riduzione di ben sedici unità, dei quarantuno posti oggetto di un concorso per assistente medico, bandito nel 1987.

2. Nelle more del giudizio di esecuzione, la ricorrente è stata assunta dalla ASL Napoli 1, amministrazione subentrata alla disciolta USL n. 42 (delibera n. 1495 del 30 dicembre 2010), con contratto a tempo indeterminato, presso la Divisione di Dermatologia del Presidio ospedaliero San Gennaro.

3. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato.

3.1. È improcedibile nella parte relativa alla pretesa all’assunzione: infatti, l’intervenuta assunzione in servizio ha realizzato la pretesa centrale derivante dal giudicato.

3.2. Il ricorso è fondato, invece, nella parte residua, concernente la richiesta di ricostruzione della carriera, ai soli fini giuridici e previdenziali.

Infatti, la decisione passata in giudicato ha accertato che l’interessata, collocata al 36° posto della graduatoria, avrebbe dovuto essere assunta a far data dal momento in cui risultavano sussistenti le vacanze relative ai 41 posti originariamente messi a concorso.

4. Alla ricorrente non possono essere riconosciute le pretese economiche riferite a tale periodo. Le spetta, invece, il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica, anche ai fini previdenziali, a far data dal momento in cui l’amministrazione avrebbe dovuto assumerla in servizio.

Pertanto, l’amministrazione sanitaria intimata, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, dovrà provvedere ad assumere le conseguenti determinazioni concernenti la decorrenza giuridica dell’assunzione in servizio dell’interessata, operando la corretta ricostruzione della sua carriera.

In caso di persistente inerzia provvederà l’Assessore Regionale alla Sanità, o un suo delegato, sulla base della mera richiesta dell’interessata.

5. Le spese vanno poste a carico della ASL NA/1, anche in considerazione della sua soccombenza virtuale, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Dichiara in parte improcedibile il ricorso e per il resto lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.

Pone le spese di lite a carico dell’amministrazione, liquidandole in euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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