pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 97
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si omette il testo delle Note