Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-03-2011, n. 10384 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente: A.P.;

impugna, a mezzo del difensore di fiducia, la sentenza emessa in data 03.02.2010 dalla Corte di appello di Bologna che, salva una parziale riduzione di pena, aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Forlì il 23.11.2007 a carico di A.P., imputato del reato di ricettazione di prodotti contraffatti, fatti del (OMISSIS);

Con motivo unico:

MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e).

Il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione, nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello sulla nullità della sentenza di primo grado, emessa in violazione del diritto di difesa;

-al riguardo osserva che il difensore aveva presentato istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento, conseguente alla sua dichiarata adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali ed il Tribunale aveva respinto l’stanza con l’erronea motivazione che il legittimo impedimento non poteva essere riconosciuto in quanto l’istanza non era stata avanzata tempestivamente ma solo in udienza;

-a parere del ricorrente tale motivazione era viziata da illogicità perchè non considerava che, al contrario, la comunicazione dell’astensione dalle udienze era stata tempestivamente comunicata agli Uffici Giudiziari dall’Unione delle Camere Penali, ed anche perchè non considerava che, ai sensi dell’art. 3 del Codice di autoregolamentazione, l’avvocato aderente era obbligato a dare comunicazione all’Autorità procedente solo nel caso di mancata adesione allo sciopero.
Motivi della decisione

Il motivo sollevato è infondato in quanto propone un’interpretazione dell’art. 420 ter c.p.p. contraria alla consolidata Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per il quale il legittimo impedimento del difensore non può comportare il differimento dell’udienza in maniera automatica essendo necessario che il giudice ne valuti la legittimità; Cassazione penale sez. 5 11 ottobre 2007, n. 43062 ne deriva che in questa sede di legittimità deve valutarsi la correttezza e congruità della motivazione addotta dal giudice del dibattimento.

La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello osservando, per un verso, che il difensore – dinanzi al diniego del rinvio – aveva accettato di presenziare all’udienza e, per altro verso, che la comunicazione resa solo all’udienza doveva essere considerata tardiva, essendo irrilevante la preventiva comunicazione delle Camere penali al presidente del tribunale, attesa la natura individuale dell’adesione alla programmata astensione.

La circostanza della partecipazione all’udienza è stata correttamente valorizzata dalla Corte di appello , che ha ritenuto come lo svolgimento del magistero difensivo abbia sanato ogni eventuale nullità.

Invero, la presenza del difensore all’udienza escludeva ogni ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., e l’eventuale nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso riconoscimento del legittimo impedimento, è restata sanata ex art. 183 c.p.p. per l’esercizio della difesa da parte del medesimo difensore che, in tal modo, ha prestato acquiescenza all’ordinanza di rigetto; ne deriva l’impossibilità di impugnazione della medesima.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità.

(Cassazione penale sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro. 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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