Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 11-03-2011, n. 199 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora Fr.Ma. la impugnato la sentenza, specificata in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso dalla stessa promosso onde ottenere l’annullamento:

a) – del diniego di concessione edilizia n. 16 del 27 agosto 2004, emesso dal dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di Ribera;

b) – del provvedimento, prot. n. 14/19570 del 15 settembre 2004, adottato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.

Resiste all’appello il Comune di Ribera.

Con ordinanza n. 163 del 24 febbraio 2010, questo Consiglio, previa reiezione delle eccezioni formulate dalla difesa del Comune, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune stesso. Il Comune ha ottemperato con relazione del 15 aprile 2010, depositata il successivo 7 maggio.

Il Collegio è dell’avviso che il Comune debba integrare la suddetta relazione, fornendo i seguenti, ulteriori chiarimenti:

a) – se, e in che data, siano state rilasciate le licenze edilizie per la costruzione dei fabbricati di proprietà Ur. e Va., eredi Tr.Pa.;

b) – quale sia stata la consistenza degli abusi edilizi e quali atti siano stati adottati per ripristinare la legalità urbanistico-edilizia;

c) – se, successivamente alla data della richiamata relazione, siano intervenuti atti di definizione delle domande di concessione edilizia in sanatoria.

Per il suesposto incombente istruttorio è concesso il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

La trattazione del merito della controversia è rinviata a una prossima udienza, successiva alla scadenza del termine come sopra indicato, che sarà fissata dal Presidente di questo Consiglio con separato decreto.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione.

Rinvia per il prosieguo della trattazione della controversia l’udienza pubblica che sarà fissata dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.

Ordina che il presente provvedimento sia eseguito dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 11 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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