Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-03-2011, n. 10382

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente: S.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 22 marzo 2010 dalla Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna emessa in data 23 aprile 2008 dal Tribunale di Palermo nei confronti del ricorrente, imputato del reato di ricettazione ( art. 648 c.p.) per avere acquistato o comunque ricevuto un telefono cellulare provento di furto in danno di tale P.M.; fatto accertato in (OMISSIS), con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale;

Nel presente ricorso il ricorrente deduce:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e).

1)- violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) e art. 546 c.p.p. il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere rilevato la nullità della sentenza di primo grado conseguente all’irregolarità della citazione dell’imputato;

– al riguardo osserva che il S. era stato tratto in arresto in data 26.04.05 per il reato di furto e, in tale contesto, eleggeva domicilio nella Via (OMISSIS); da quel processo nasceva il presente per la diversa imputazione di ricettazione del telefono cellulare e il ricorrente osserva che, pertanto, non poteva essere utilizzata l’originaria dichiarazione di domicilio, valida solo per il (primo) processo in cui era stata formulata;

– ne deriverebbe la nullità della notificazione effettuata nella Via (OMISSIS) in virtù di un’elezione di domicilio ormai non valida;

– al riguardo sarebbe inconferente la motivazione della Corte di appello che aveva interpretato l’atto compiuto dal S. come dichiarazione e non come elezione di domicilio;

2)- violazione dell’art. 441 c.p.p., comma 5 per mancata acquisizione di una prova decisiva da parte del Tribunale consistente nei tabulati telefonici che risultavano necessari per accertare chi avesse in uso il telefono oggetto della contestazione;

3)- nullità della sentenza di primo grado per mancata acquisizione della fonoregistrazione dell’audizione del verbalizzante sentito nel giudizio di primo grado a seguito dell’ammissione del giudizio abbreviato condizionato all’ascolto del predetto verbalizzante;

4)- la motivazione era affetta da illogicità per avere ritenuto la ricezione del telefono da parte del ricorrente senza considerare che tale circostanza non era provata in maniera certa;

osserva il ricorrente che tale circostanza era dubbia atteso che in un primo verbale si affermava che egli ne aveva solo l’utilizzo e non il possesso e, al riguardo, la mancata acquisizione dei tabulati telefonici non consentiva di ritenere provato l’effettivo utilizzo del telefono da parte dell’imputato;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

I motivi proposti risultano totalmente infondati.

Quanto al primo motivo sulla nullità della sentenza per irregolare notificazione, occorre rilevarne l’infondatezza, atteso che nella specie si è proceduto con il rito abbreviato (a nulla rilevando ai fini della dedotta nullità verificare se condizionato o meno);

è noto il principio per il quale nel giudizio abbreviato l’imputato non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, nè sollevare l’eccezione d’incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perchè egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari. (Cassazione penale, sez. 6^ 04 maggio 2006. n. 33519).

Non vi è dubbio che l’irregolarità denunciata riguardo alla notifica non integra una nullità assoluta – atteso che la citazione è stata comunque notificata a mani di familiari dell’imputato – e l’eventuale nullità a regime intermedio non può essere eccepita perchè preclusa a causa dei rito prescelto.

Per completezza di motivazione va, in ogni caso, osservato che la Corte territoriale ha ritenuto corretta e valida la notifica nell’indirizzo di Via (OMISSIS), perchè corrispondente all’abitazione dell’imputato e cioè al luogo di effettiva dimora, così individuato in base alla notificazione effettuata con l’avviso conclusioni indagini, in data 29.07.05;

la sentenza impugnata ne ricava la corretta e condivisibile conclusione che la notifica del decreto di citazione effettuata in quello stesso luogo – anche a non voler ritenere utilizzabile la precedente dichiarazione di domicilio – è correttamente avvenuta ai sensi dell’art. 157 c.p.p.. La scelta del rito abbreviato evidenzia, nel contempo, l’inammissibilità della censura in ordine alla mancata acquisizione della prova decisiva, individuata dal ricorrente nei tabulati telefonici, atteso che la richiesta da parte dell’imputato del giudizio abbreviato, pur non implicando necessariamente il riconoscimento della responsabilità penale, presuppone, per la sua stessa natura, la rinuncia all’istruzione dibattimentale ( art. 496 c.p.p.) e la conseguente accettazione del giudizio allo stato degli atti; ne consegue che deve ritenersi incompatibile con il giudizio abbreviato ogni possibilità di riapertura del dibattimento o, comunque, di assunzione di nuove prove nel giudizio di appello, che deve, peraltro, svolgersi secondo le forme previste dall’art. 599 c.p.p.. Cassazione penale, sez. 6^, 08 aprile 1991.

Tale conclusione non cambierebbe anche in vista dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato, atteso che la prova richiesta con tale rito riguardava l’esame del verbalizzante e non l’acquisizione dei tabulati telefonici.

Quanto al motivo relativo al mancato accertamento dell’effettiva ricezione del telefono oggetto dell’imputazione, se ne deve rilevare l’infondatezza atteso che il ricorrente, pur deducendo formalmente l’illogicità della motivazione, procede in realtà alla formulazione di un’interpretazione alternativa delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, offrendo una diversa valutazione delle stesse, vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La sentenza impugnata rileva semplicemente che, al di là delle difformità ed imprecisioni linguistiche dei vari atti di polizia, emergeva dai medesimi che l’imputato "aveva con sè l’apparecchio e ciò non resta smentito da alcuna contraria risultanza";

si tratta di una motivazione del tutto aderente alle risultanze processuali sicchè le deduzioni difensive riguardo al "possesso" ovvero alla semplice "disponibilità" del telefono da parte dell’imputato ovvero all’effettivo "utilizzo" del medesimo risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione, correttamente adottata sulla scorta della semplice circostanza che la Polizia giudiziaria ha verificato che l’imputato aveva con sè il telefono in questione, risultato provento da furto, circostanza certamente idonea a fondare l’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, in assenza di idonee giustificazioni.

Ugualmente infondato per genericità è il motivo relativo alla mancata acquisizione della fonoregistrazione dell’audizione del verbalizzante sentito nel giudizio di primo grado, atteso che non vene spiegato in qual modo tale incombente avrebbe potuto determinare un diverso esito della decisione.

Consegue il rigetto del ricorso.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6^, 03 giugno 1994.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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