T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 133 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 23.3.2010 l’Istituto C.R.O.B. di Rionero in Vulture ha indetto la garaprocedura aperta, come specificata in epigrafe.

Il bando di gara (spedito in data 23.3.2010 alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) prevedeva l’importo presunto a base di gara di 627.914,14 Euro, al netto di IVA ed oneri fiscali e previdenziali, e con riguardo ai requisiti di ammissione rinviava al Disciplinare di gara. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi precisati dal punto 9 del Disciplinare di gara e cioè:

a) "Relazione Tecnicometodologica", per il quale veniva prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti, suddiviso nei seguenti 5 subelementi: "Effettiva accessibilità per i diversamente abili del nuovo edificio e, tramite esso, dell’intero Ospedale" (max 15 punti); "Vivibilità degli ambienti di lavoro per gli utenti e per il personale" (max 15 punti); "Sicurezza e funzionalità dell’edificio e degli impianti, operatività anche in caso di eventi calamitosi" (max 15 punti); "Risparmio energetico e sostenibilità ambientale dell’edificio" (max 15 punti); "Qualità estetiche degli spazi interni ed esterni" (max 10 punti);

b) "Offerta economica", per il quale potevano essere attribuiti massimo 20 punti;

c) "Offerta di tempo per la progettazione", per il quale potevano essere attribuiti massimo 10 punti, con la precisazione di cui al punto 4 del Disciplinare di gara: 40 giorni per il progetto preliminare, non riducibili a meno di 25 giorni; 120 giorni per il progetto definitivo, non comprimibili a meno di 90 giorni; 90 giorni per il progetto esecutivo senza che i concorrenti potessero ridurre tale tempo in meno di 60 giorni).

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 10,00 del 18.5.2010; non erano ammesse le offerte parziali o in variante, le offerte in aumento e le offerte condizionate, ma si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, se ritenuta idonea

La congruità dell’offerta sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 86 e ss. D.Lg.vo n. 163/2006.

Il disciplinare di gara, per quel che qui interessa, prevedeva che:

1) l’importo stimato dei lavori di costruzione dell’edificio, da destinare a sede della direzione scientifica e dei servizi di supporto al Dipartimento di oncologia sperimentale, ammontava a 3.082.474,51 Euro (IVA esclusa), di cui: 1.442.289,82 Euro relativi alla Classe I Categoria D ex art. 14 L. n. 143/1949 (Palazzi pubblici importanti); 774.625,84 Euro relativi alla Classe I Categoria G ex art. 14 L. n. 143/1949 (Strutture in cemento armato); 126.073,21 Euro relativi alla Classe III Categoria A ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti idricosanitari); 331.366,01 Euro relativi alla Classe III Categoria B ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti di climatizzazione); 408.119,63 Euro relativi alla Classe III Categoria C ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti elettrici) (cfr. punto 4 del Disciplinare di gara);

2) nel caso di ATP, a pena di esclusione, doveva prevedere la partecipazione di un professionista, abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, e tutti gli elaborati progettuali dovevano essere sottoscritti dal professionista, designato mandatario, e dai "professionisti indicati nella suddivisione delle prestazioni" (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara);

3) oltre al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006 (i quali dovevano essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 secondo il modello scheda n. 2, allegata al Disciplinare di gara) ed alla precisazione che, "indipendente dalla natura giuridica del soggetto affidatario", l’incarico avrebbe dovuto essere "espletato da professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali" (e in sede di offerta doveva "essere indicata anche la persona fisica, incaricata dell’integrazione delle prestazioni specialistiche": cfr. punto 5 del Disciplinare di gara), i concorrenti dovevano possedere i seguenti requisiti di ammissione economico finanziari: a) fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 DPR n. 554/1999, "riferito ai migliori 5 esercizi finanziari degli ultimi dieci anni", per almeno 1.883.742,42 Euro, pari a 3 volte l’importo a base di gara; b) "aver svolto, nell’ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di cui all’art. 50 DPR n. 554/1999, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per l’importo, sotto indicato, pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare" (precisamente: servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe I Categoria D ex art. 14 L. n. 143/1949 (Palazzi pubblici importanti), per almeno 2.884.579,64 Euro; servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe I Categoria G ex art. 14 L. n. 143/1949 (Strutture in cemento armato), per almeno 1.549.251,68 Euro; servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe III Categoria A ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti idricosanitari), per almeno 252.14642 Euro; servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe III Categoria B ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti di climatizzazione), per almeno 662.732,02 Euro; servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe III Categoria C ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti elettrici), per almeno 816.239,26 Euro); c) "aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno 2 servizi di cui all’art. 50 DPR n. 554/1999, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il presente bando, per un importo complessivo pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare" (precisamente: 2 servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe I Categoria D ex art. 14 L. n. 143/1949 (Palazzi pubblici importanti), per almeno 576.915,93 Euro; 2 servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe I Categoria G ex art. 14 L. n. 143/1949 (Strutture in cemento armato), per almeno 309.850,34 Euro; 2 servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe III Categoria A ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti idricosanitari), per almeno 50.429,28 Euro; 2 servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe III Categoria B ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti di climatizzazione), per almeno 132.546,40 Euro; 2 servizi ex art. 50 DPR n. 554/1999, relativi alla Classe III Categoria C ex art. 14 L. n. 143/1949 (Impianti elettrici), per almeno 163.247,85 Euro), con l’espressa puntualizzazione che in caso di ATP tale requisito non era frazionabile e doveva "essere posseduto, per ciascuna categoria, indistintamente da uno o più componenti del Raggruppamento stesso"; d) aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico ("comprendente esclusivamente: il titolare in caso di libero professionista individuale; tutti i professionisti associati per le associazioni professionali; i soci professionisti in caso di società; i dipendenti; i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto; i collaboratori a progetto di cui all’art. 62 D.Lg.vo n. 276/2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni") non inferiore a 12 unità, "pari a 2 volte le unità stimate come necessarie" per lo svolgimento dell’incarico professionale di cui è causa, con l’espressa puntualizzazione che tale numero medio doveva "intendersi riferito come media annua per ciascun anno" ed al riguardo veniva anche specificato come tale numero medio annuo doveva essere calcolato; e) inoltre, oltre al richiamo esplicito dell’art. 66, comma 2, DPR n. 554/1999, veniva specificato che il possesso di tali predetti requisiti economico finanziari di ammissione dovevano essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e che -sempre con riferimento agli stessi- i concorrenti potevano utilizzare l’avvalimento ex art. 49 D.Lg.vo n. 163/2006 (cfr. punto 6 del Disciplinare di gara);

4) i concorrenti dovevano indicare quali professionisti avrebbero svolto le seguenti prestazioni professionali: coordinamento di progetto ed integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva edile; progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione operativa strutturale; progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione operativa impiantistica; direzione lavori; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; studio geologico, con la specificazione che potevano essere subappaltati le indagini geologiche, geotecniche e sismiche ed i rilievi, misurazioni e picchettazioni, ma non le relazioni geologiche (cfr. punto 7 del Disciplinare di gara);

5) le offerte dovevano essere confezionate in un plico sigillato, il quale doveva contenere tre buste, anch’esse sigillate, di cui: a) una, contenente la documentazione amministrativa, tra cui la domanda di partecipazione, che doveva essere redatta secondo la scheda n. 1 (allegata al Disciplinare di gara), e le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lg.vo n. 163/2006 e dei suddetti requisiti di ammissione economico finanziari, da compilarsi, rispettivamente, in conformità alle schede n. 2 e n. 3, allegate al Disciplinare di gara, "seguendo le istruzioni in esse indicate" (al riguardo veniva precisato che, nel caso di ATP, i requisiti di ammissione economico finanziari dovevano "essere posseduti dal raggruppamento come indicato nella scheda" e la scheda doveva "essere sottoscritta da tutti i componenti" dell’ATP); b) un’altra, contenente l’offerta tecnica; c) un’altra ancora, contenente l’offerta economica e l’offerta del tempo di esecuzione dell’incarico di cui è causa (cfr. punto 8 del Disciplinare di gara);

6) eventuali richieste di chiarimenti in merito all’appalto dovevano essere formulate per iscritto entro e non oltre il decimo giorno antecedente al termine perentorio di presentazione delle offerte (cioè entro l’8.5.2010), con la puntualizzazione che le risposte ai chiarimenti richiesti dovevano essere inviate, sempre per iscritto, o via fax o email, entro e non oltre sei giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte (cioè entro e non oltre il 12.5.2010 (cfr. il punto 10 del Disciplinare di gara).

Entro il predetto termine perentorio delle ore 10,00 del 18.5.2010 l’ATP ricorrente (con mandataria designata la S.T. S.r.l. e professionisti mandanti S.T.C., Ing. D.A., Ing. D.G., Ing. L.M., Ing. D.L.M. e Arch. S.R.) presentava l’offerta, specificando, nell’ambito della dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 scheda n. 2 (allegata al Disciplinare di gara), relativa alle quote di partecipazione all’ATP, che: 1) il professionista mandante Ing. D.G. partecipava all’ATP con la quota del 22,77% (tale professionista nella dichiarazione scheda n. 3 (allegata al Disciplinare) ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 attestava di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico ("comprendente esclusivamente: il titolare in caso di libero professionista individuale; tutti i professionisti associati per le associazioni professionali; i soci professionisti in caso di società; i dipendenti; i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto; i collaboratori a progetto di cui all’art. 62 D.Lg.vo n. 276/2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni") pari ad 1 unità); 2) il professionista mandante Ing. D.A. partecipava all’ATP con la quota dell’8,87 % (tale professionista nella dichiarazione scheda n. 3 (allegata al Disciplinare) ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 attestava di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad 1 unità); 3) il professionista mandante Ing. L.M. partecipava all’ATP con la quota dell’8,87 % (tale professionista nella dichiarazione scheda n. 3 (allegata al Disciplinare) ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 attestava di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad 1 unità); 4) il professionista mandante Ing. D.L.M. partecipava all’ATP con la quota dell’8,87 % (tale professionista nella dichiarazione scheda n. 3 (allegata al Disciplinare) ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 attestava di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad 1 unità);

In data 3.5.2010 (cioè 15 giorni prima del termine perentorio di scadenza della presentazione delle offerte e perciò entro il termine previsto dal punto 10 del Disciplinare di gara) il Responsabile del procedimento, rispondendo ad un apposito quesito, con formale comunicato, pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante, aveva precisato che "si conferma il principio, secondo il quale il singolo raggruppato non potrà eseguire prestazioni, e quindi partecipare al raggruppamento, in misura superiore alla propria qualificazione", specificando che detto principio rappresentava "un principio cardine di qualsiasi affidamento di lavori, servizi e forniture: ogni operatore deve essere qualificato per le prestazioni da svolgere".

Con provvedimento prot. n. 11926 del 16.6.2010 (notificato alla mandataria designata dell’ATP ricorrente tramite fax del 17.6.2010) il Presidente Commissione aggiudicatrice decideva di escludere dalla procedura aperta in commento l’ATP ricorrente, sui rilievi che:

1) il professionista mandante Ing. D.G. non possedeva il requisito di ammissione economicofinanziaria, previsto dalla lett. d) del punto 6 del Disciplinare di gara, poiché per tale professionista mandante era stata indicata la quota di partecipazione all’ATP del 22,77%, per cui doveva aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico ("comprendente esclusivamente: il titolare in caso di libero professionista individuale; tutti i professionisti associati per le associazioni professionali; i soci professionisti in caso di società; i dipendenti; i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto; i collaboratori a progetto di cui all’art. 62 D.Lg.vo n. 276/2003, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni") pari ad almeno 2,73 unità, mentre con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 aveva attestato di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad 1 unità;

2) i professionisti mandanti Ing. D.A., Ing. L.M. e Ing. D.L.M. non possedevano il requisito di ammissione economicofinanziaria, previsto dalla lett. d) del punto 6 del Disciplinare di gara, poiché per tali professionisti mandanti era stata indicata la quota di partecipazione all’ATP dell’8,87%, per cui dovevano aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad almeno 1,06 unità, mentre con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 avevano attestato di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad 1 unità.

Con nota ex art. 243 bis D.Lg.vo n. 163/2010 del 14.7.2010 il legale rappresentante della mandataria designata dell’ATP ricorrente chiedeva di essere riammesso alla procedura aperta in commento.

Il suddetto provvedimento di esclusione del Presidente Commissione aggiudicatrice, prot. n. 11926 del 16.6.2010, unitamente al predetto chiarimento, reso dal Responsabile del procedimento in data 3.5.2010, ed al verbale Commissione giudicatrice n. 1 del 18.5.2010 (nella parte in cui conferma la corrispondenza tra le quote di partecipazione all’ATP ed i requisiti di ammissione corrispondenti all’indicata quota di partecipazione all’ATP, eccetto quello previsto dalla lett. c) del punto 6 del Disciplinare di gara), sono stati impugnati con il presente ricorso che deduce la violazione punto 6, lett. d), del Disciplinare di gara e quella dell’art. 37 D.Lg.vo n. 163/2006, nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento, difetto di funzione, violazione del giusto procedimento, intento repressivo, contraddittorietà funzionale, disparità di trattamento, illogicità manifesta ed errata interpretazione.

Si costituiva in giudizio il C.R.O.B.e sosteneva l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 287 del 6.10.2010 questo Tribunale ha respinto l’istanza di provvedimento cautelare.

All’Udienza Pubblica del 10.2.2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 416 dell’8.2.2008, n. 2310 dell’11.5.2007 e n. 1001 dell’1.3.2007: C.d.S. Sez. V Sent. n. 5260 del 9.10.2007 e n. 6586 del 12.10.2004; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 116 del 31.3.2006, n. 358 del 13.6.2005; n. 97 dell’8.3.2005;), condiviso anche da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 577 del 26.10.2009 e n. 408 del 5.8.2008), dal tenore letterale degli artt. 37, comma 13, D.Lg.vo n. 2006 e 93, comma 4, DPR n. 554/1999 (per la precisione quest’ultima norma, di contenuto analogo all’art. 37, comma 13, D.Lg.vo n. 2006, è stata abrogata dall’art. 256, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006) si evince la imprescindibilità (e perciò, anche a prescindere da una specifica e/o espressa indicazione della lex specialis di gara) che le quote di partecipazione ad un’ATI siano previamente indicate in sede di offerta, non essendo sufficiente che vengano evidenziate soltanto nella fase esecutiva dell’appalto, poiché la ratio di tali norme è quella di permettere alla stazione appaltante di verificare il possesso da parte di tutte le imprese facenti parte di un’ATI dei requisiti di ammissione alla gara, in relazione alle singole quote di partecipazione all’ATI, e di assicurare l’effettiva corrispondenza sostanziale tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione dell’appalto., Perciò tali norme rispondono ad un interesse di natura sostanziale e di carattere essenziale della Pubblica Amministrazione, per cui, poiché esprimono un principio fondamentale nella materia dei procedimenti di affidamento degli appalti pubblici, deve ritenersi che, anche in assenza di una puntuale previsione del bando e della lettera invito la mancata specificazione delle parti dell’appalto va sanzionata con l’esclusione dalla gara;

Tale orientamento giurisprudenziale trova applicazione anche nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra le quote di partecipazione all’ATI ed i requisiti di ammissione corrispondenti all’indicata quota di partecipazione all’ATI, in quanto costituisce principio fondamentale dei procedimenti di evidenza pubblica quello statuito dall’art. 40, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, secondo cui "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati", cioè devono possedere i requisiti di ammissione, stabiliti dalla lex specialis di gara, per poter concorrere all’aggiudicazione dell’appalto pubblico ed alla sua esecuzione, oppure, nel caso di ATI, devono possedere i requisiti di ammissione, stabiliti dalla lex specialis di gara, corrispondenti alla quota di partecipazione all’ATI, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali, discendendone che solo ove la singola impresa costituente il raggruppamento sia dotata della capacità economica adeguata alla sua percentuale di partecipazione al raggruppamento, la medesima può adeguatamente adempiere alle prestazioni scaturenti dall’aggiudicazione del contratto di appalto. Diversamente l’istituto dell’Associazione Temporanea di Imprese, creato con la chiara finalità di attuare in modo più efficace il principio della libera concorrenza e di apertura al mercato del settore degli appalti pubblici (il quale può trovare concreta applicazione soltanto se le imprese, che non hanno i requisiti di carattere economico e tecnico per partecipare singolarmente alla gara, possono associarsi; conseguentemente, la possibilità di partecipare in ATI risponde al principio generale di garantire la più ampia partecipazione nei procedimenti di evidenza pubblica, al fine di garantire la selezione della migliore offerta presente sul mercato) si presterebbe ad essere utilizzato strumentalmente, per consentire alle imprese, non in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, di eseguire lo stesso gli appalti pubblici.

Pertanto, dall’art. 37, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006, che ha espressamente sancito l’obbligo di specificare in sede di offerta "le parti del servizio o della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti", discende che i principi sopra indicati ai punti nn. 1 e 2, trovano automatica applicazione anche nei procedimenti di gara per l’affidamento di appalti pubblici di forniture e servizi (per inciso va, però, precisato che tali principi risultano espressamente richiamati dal combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 6, e 40 D.Lg.vo n. 163/2006 soltanto con riferimento agli appalti pubblici di lavori), tenuto conto anche della circostanza che l’art. 40, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, sebbene espressamente riferito soltanto agli appalti pubblici di lavori, costituisce un principio fondamentale in materia di procedimenti di evidenza pubblica, senz’altro valevole anche con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi. D’altra parte l’opposta interpretazione, sostenuta dai ricorrenti, sancirebbe l’incomprensibile ed illogico principio, secondo cui, diversamente dagli appalti pubblici di lavori, gli appalti pubblici di servizi e forniture potrebbero essere eseguiti anche da imprese e/o ditte, partecipanti ad un’ATI, non in possesso pro quota dei requisiti di ammissione alla gara.

In tema va anche rilevato che: a) l’art. 105, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006 per quanto riguarda la disciplina dei concorsi di progettazione richiama espressamente le disposizioni della Parte II del D.Lg.vo n. 163/2006 e perciò anche l’art. 37 citato; b) l’art. 65, comma 4, DPR n. 554/1999 statuisce che la stazione appaltante, nel caso di ATP, "può chiedere che i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 66, comma 1, lett. a, b) e d)" dello stesso DPR (e l’art. 66, comma 1, lett. b), contempla proprio il requisito di ammissione, previsto dal punto 6, lett. b), del Disciplinare di gara in esame, dell’avvenuto espletamento, nell’ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, dei servizi di cui all’art. 50 DPR n. 554/1999, cioè lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate dall’art. 14 L. n. 143/1949, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare) "siano posseduti in misura non superiore al 60% dalla capogruppo", specificando che "la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi". Ne consegue che anche da quest’ultima norma, che deroga all’art. 95 dello stesso DPR n. 554/1999 soltanto per l’assenza di prescrizioni del possesso in capo alla mandataria ed alle mandanti dei requisiti ammissione in base a percentuali minime (mentre l’art. 95 prevede rispettivamente il possesso in capo alla mandataria della percentuale minima del 40% ed in capo alle mandanti della percentuale minima del 10% dei requisiti di ammissione), si desume agevolmente la conferma del suddetto principio di corrispondenza tra le quote di partecipazione all’ATP ed i requisiti di ammissione corrispondenti all’indicata quota di partecipazione all’ATP.

Ancora, va pure evidenziato che, conformemente all’art. 71, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006, in data 3.5.2010 (cioè 15 giorni prima del termine perentorio di scadenza della presentazione delle offerte delle ore 10,00 del 18.5.2010 e perciò entro il termine previsto dal punto 10 del Disciplinare di gara) il Responsabile del procedimento, nelle modalità formali già richiamate, ha richiamato "il principio, secondo il quale il singolo raggruppato non potrà eseguire prestazioni, e quindi partecipare al raggruppamento, in misura superiore alla propria qualificazione", specificando che detto principio rappresentava "un principio cardine di qualsiasi affidamento di lavori, servizi e forniture: ogni operatore deve essere qualificato per le prestazioni da svolgere".

Infine, va rilevato che l’ATP ricorrente non ha utilizzato l’istituto dell’avvalimento ex art. 49 D.Lg.vo n. 163/2006.

Conclusivamente risulta legittimo l’impugnato provvedimento di esclusione dell’ATP ricorrente dalla procedura aperta in commento, dal momento che:

a) il professionista mandante Ing. D.G. non possedeva il requisito di ammissione economicofinanziaria, previsto dalla lett. d) del punto 6 del Disciplinare di gara, avendo con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 attestato di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad 1 unità al posto delle almeno 2,73 unità dovute;

b) i professionisti mandanti Ing. D.A., Ing. L.M. e Ing. D.L.M. non possedevano il requisito di ammissione economicofinanziaria, previsto dalla lett. d) del punto 6 del Disciplinare di gara, poiché per tali professionisti mandanti era stata indicata la quota di partecipazione all’ATP dell’8,87%, per cui dovevano aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad almeno 1,06 unità, mentre con dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 avevano attestato di aver utilizzato "nei migliori tre anni degli ultimi cinque" un numero medio annuo di personale tecnico pari ad 1 unità.

Consegue la reiezione del ricorso in esame.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in merito all’estensione del principio di corrispondenza tra le quote di partecipazione all’ATP ed i requisiti di ammissione corrispondenti all’indicata quota di partecipazione all’ATP e dell’illegittimità del secondo motivo, posto a base dell’impugnato provvedimento di esclusione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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