Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 15-03-2011, n. 10464 Patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C. G. avverso la sentenza emessa in data 17.3.2010 dal GIP del Tribunale di Lucca ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che applicava al C. la pena di gg. 20 di arresto ed Euro 600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria in Euro 760 di ammenda, nonchè la sospensione della patente di guida per mesi sei, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., (comma 2, lett. b).

Assume che essendo stato il C. colto alla guida di un ciclomotore per il quale non era prevista la patente di guida, non poteva essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio della sentenza all’impugnata sentenza limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida che va eliminata, l’accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, come reiteratamente affermato da questa Corte, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta (come nella specie, trattandosi di ciclomotore di non oltre 50 cc.) alcuna abilitazione; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Cass. pen. Sez. 4, 18.9.2006 n. 36580, Rv.

235372; 6.5.2010, n. 27343, Rv. 247855 ed altre precedenti conformi, tra cui: Sez. Un. 30.1.2002 n. 12136, Rv. 221039).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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