T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 11-03-2011, n. 377 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente impugna le deliberazioni n. 421 in data 23 marzo 2005 e n. 643 in data 13 maggio 2005 dell’Azienda Sanitaria n. 4.

Nel ricorso si espone che: a) con la citata delibera n. 421 in data 23 marzo 2005 sono state istituite sette nuove posizioni organizzative; b) con delibera contrassegnata dalla stesso numero ed emanata in pari data sono state istituite otto nuove posizioni organizzative; c) con la citata delibera n. 643 del 13 maggio 2005 il controinteressato è stato indicato per la posizione organizzativa "Ruolo Amministrativo" nell’ambito della Gestione Medicina di Base.

Il ricorrente lamenta: a) "violazione di legge", in quanto esistono due delibere con numero 421 emanate in data 23 marzo 2005; b) "violazione dell’art. 20 del C.C.N.L. in data 7 aprile 1999", in quanto l’Azienda non ha indicato le funzioni di direzione e le attività con contenuti elevati di professionalità che devono essere svolte dai soggetti indicati per ricoprire le posizioni di cui si tratta; c) "violazione dell’art. 21, secondo comma, del C.C.N.L. in data 7 aprile 1999 ed eccesso di potere", non avendo l’Azienda indicato i criteri per il conferimento delle posizioni di cui si è detto e i necessari requisiti culturali e professionali dei candidati; d) "violazione dell’art. 21, quinto comma, del C.C.N.L. in data 7 aprile 1999", in quanto l’Azienda non ha definito le modalità di valutazione dei risultati; e) "eccesso di potere", avendo l’Azienda attribuito le posizioni organizzative in difetto di apposito regolamento che definisca l’istituzione delle posizioni organizzative, la graduazione delle funzioni, i criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative, i necessari requisiti culturali e professionali e i criteri per la valutazione dei risultati; f) "eccesso di potere per disparità di trattamento", avendo l’Azienda attribuito la posizione organizzativa al controinteressato sebbene lo stesso vantasse un minore numero di titoli accedemici, un minor numero di partecipazioni a corsi e non fosse stato segnalato, a differenza del ricorrente, dal Direttore di Distretto per la posizione di cui si tratta.

Il ricorrente ha anche formulato domanda di risarcimento del danno, quantificato in Euro 250.000,00.

L’Azienda Sanitaria e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.

Nella pubblica udienza del 10 marzo 2010, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, (sul punto cfr. Cass., Sez. Unite, n. 8836/2010) il conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l’attività dell’Amministrazione, nell’applicazione della disposizione contrattuale, si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella pronuncia indicata, si è, quindi, affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un dipendente comunale intesa ad ottenere la condanna del comune al risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all’interno dell’ente, con conseguente perdita della relativa indennità di posizione e di risultato, non essendo a ciò di ostacolo che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per l’attribuzione delle posizioni organizzative (nella specie, l’istituzione di un registro degli idonei al ruolo di posizione organizzativa responsabile di strutture complesse), i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi.

Nel fattispecie oggi in esame il ricorrente, oltre a chiedere il risarcimento del danno, contesta la delibera con cui la posizione organizzativa è stata conferita al controinteressato (su cui indubitabilmente è insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo) e la delibera con cui le posizioni organizzative sono state individuate.

Senonché anche l’individuazione delle posizioni organizzative (in base alle previsioni della contrattazione collettiva) è, come si desume dalla sopra citata decisione delle Sezioni Unite, un atto negoziale assunto dall’Amministrazione con i poteri del datore di lavoro, non trattandosi di provvedimento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 165/2001 ("linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi conferimento della titolarità dei medesimi, determinazione delle dotazioni organiche complessive").

Trova, quindi, applicazione, in relazione all’individuazione delle posizioni organizzative, l’art. 5, secondo comma, del citato decreto legislativo, secondo cui le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Va indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il processo dovrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..

Si autorizza sin d’ora il ricorrente al ritiro del fascicolo di parte per la riproposizione del giudizio innanzi al giudice ordinario.

Nulla deve disporsi in merito alle spese, in quanto l’Amministrazione e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il processo dovrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm;

2) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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