T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 1441 Sosta e parcheggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe emarginati, lamentando l’illegittimità dell’ammissione della concorrente T. S.r.l. alla procedura aperta – indetta dal Comune di Caserta per l’affidamento del servizio di riscossione delle entrate derivanti dalla occupazione di aree pubbliche destinate alla sosta di veicoli a pagamento nell’ambito del territorio comunale – e della conseguente aggiudicazione disposta in favore della stessa, per una serie di ragioni attinenti all’eccesso di potere sotto svariati profili, alla violazione del codice dei contratti pubblici e del disciplinare di gara, nonché all’illegittimità derivata.

Resistono sia il Comune di Caserta sia la T. in qualità di controinteressata, la quale propone altresì ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.

Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalle difese del Comune e della controinteressata, giacché il ricorso principale si presenta infondato nel merito.

1.1 Con una prima censura, parte ricorrente lamenta in sostanza l’irragionevolezza dell’art. 9, lett. C, del disciplinare di gara laddove, interpretato letteralmente, consentirebbe la partecipazione ad un operatore economico, come l’impresa aggiudicataria, privo dell’esperienza di gestione di un’area pubblica di sosta a pagamento, ma fornito di professionalità nel diverso ambito della riscossione delle entrate tributarie comunali.

Si premette, in punto di fatto, che con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 25 giugno 2009, non gravata in questa sede, l’amministrazione comunale di Caserta, nell’approvare il piano parcheggi, ha disposto testualmente "di individuare come soluzione organizzativa più idonea e conveniente per il Comune, l’affidamento in concessione ad un soggetto esterno qualificato, mediante gara ad evidenza pubblica, del servizio di riscossione dei proventi derivanti dalla sosta nelle aree e nei parcheggi pubblici e dei servizi connessi, quali il controllo della sosta e l’accertamento delle violazioni della sosta nelle aree suddette".

In attuazione di tale delibera, la tecnostruttura dell’ente ha indetto procedura aperta per la selezione del soggetto esterno, definendo, all’art. 2 del disciplinare di gara, l’oggetto dell’appalto nel modo seguente: "Affidamento del servizio di riscossione delle entrate derivanti dalla occupazione delle aree pubbliche destinate alla sosta di veicoli a pagamento nell’ambito del territorio del Comune di Caserta, individuate nell’articolo 3 del capitolato di gara. Nel servizio sono incluse le attività connesse e complementari necessarie per la riscossione: – attività di controllo e prevenzione della occupazione abusiva di aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento di veicoli; – attività di accertamento delle violazioni in materia di occupazione temporanea delle aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento di veicoli. Tali funzioni potranno essere svolte solo dal personale in possesso di tutti i requisiti richiesti indicati nel Capitolato di gara. La comminazione delle connesse sanzioni per le violazioni al codice della strada resta in carico al Comando di Polizia Municipale di Caserta. – organizzazione e gestione di servizi complementari e migliorativi che consentano l’implementazione ed incentivazione della sosta e la migliore fruizione della stessa;".

Sempre nel disciplinare, all’art. 8 si statuisce che "I servizi che il Comune individua come principali sono costituiti dalle attività di riscossione delle entrate del Comune derivanti dalla occupazione del suolo pubblico destinato alla sosta di veicoli, nonché le attività di controllo, prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di occupazione di aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento di veicoli", mentre vengono qualificati come secondari "gli altri servizi connessi e complementari necessari per l’espletamento del servizio oggetto della gara".

L’art. 9, lett. C, del disciplinare prescrive che il possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari per partecipare alla gara deve essere dimostrato per il tramite della seguente documentazione: "C1) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi completo di nulla osta antimafia e dicitura fallimentare. C2) Copia dello statuto societario dal quale si evinca che, alla data di pubblicazione del presente bando, l’oggetto sociale della Ditta partecipante comprende la possibilità di espletare i servizi principali o secondari, che saranno effettuati dalla Ditta medesima."

Inoltre, lo stesso art. 9 cit., ai punti E2 ed F2, richiede che i requisiti di capacità economicofinanziaria e quelli di capacità tecnica trovino (anche) fondamento rispettivamente nelle seguenti attestazioni: a) "dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia del suo documento d’identità non autenticato, dalla quale si evinca che il fatturato della Ditta partecipante negli ultimi tre esercizi non è stato complessivamente inferiore ad Euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) per attività di gestione e riscossione di proventi della sosta o di gestione e riscossione di entrate comunali. Alla dichiarazione dovranno essere allegate copie dei bilanci degli esercizi 2006, 2007, 2008."; b) "dichiarazione redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia del suo documento d’identità non autenticato, dalla quale si evinca che la impresa partecipante ha effettuato, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e per un periodo non inferiore a 30 mesi continuativi, il servizio di gestione e riscossione di proventi della sosta o di gestione e riscossione di entrate comunali, in almeno un Comune con classe demografica compresa tra 60.000 e 99.999 abitanti, come indicato dall’art. 156, comma 1 lett. i del D.Lgs. 267/2000 o di classe demografica superiore.".

Infine, l’art. 18 del disciplinare, nel regolamentare le modalità di rendicontazione e di riversamento dei proventi della sosta, specifica che "La Ditta Aggiudicataria rendiconterà al Comune le intere somme incassate in quanto esse costituiscono entrate comunali e fatturerà le proprie competenze già quietanzate.".

Ciò chiarito in ordine alla natura e tipologia del servizio oggetto di affidamento, come descritto dalla stessa lex specialis e dalla prodromica delibera di consiglio comunale, non si può prestare adesione alla doglianza di parte ricorrente.

Considerato l’assetto complessivo della procedura, non trova appiglio la tesi attorea volta ad inibire la partecipazione delle ditte aventi esperienze nel settore della riscossione delle entrate e dei tributi comunali, basata sull’assunto che nel caso di specie l’oggetto della gara consisterebbe nella gestione di spazi pubblici di sosta a pagamento.

Invero, è proprio quest’ultimo dato ad essere smentito dalla attenta disamina delle richiamate prescrizioni di gara, le quali, viceversa, configurano l’affidamento di un esteso servizio di riscossione di entrate comunali, rappresentate dalle tariffe per la occupazione dei parcheggi pubblici.

Si osserva, più in dettaglio, che la gestione di uno spazio pubblico di sosta implica, propriamente, che la ditta incaricata acquisti la disponibilità in uso dell’area mediante lo strumento della concessione di beni, che sia obbligata al pagamento di un canone a fronte dell’utilizzo della medesima, che sia tenuta all’assolvimento di essenziali obblighi manutentivi ed, infine, che tragga remuneratività dall’incasso, quali entrate proprie, dei corrispettivi versati dall’utenza per la fruizione della sosta (in tal senso la stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa attorea: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2008 n. 6531).

Ebbene, tali connotati non si rinvengono nel servizio oggetto del presente affidamento, come conformato dalla complessiva disciplina di gara, che viceversa mantiene nella disponibilità dell’amministrazione comunale gli spazi di parcheggio pubblico, che non prevede a carico della ditta affidataria alcuna forma di pagamento di canone, dovendo anzi essere corrisposto a quest’ultima un aggio sulle riscossioni, e che comporta che i ricavi della sosta, qualificati come entrate pubbliche, siano riversati nelle casse comunali (detratto, beninteso, l’aggio percentuale); infine, anche con riguardo agli obblighi manutentivi delle aree di sosta la posizione della ditta affidataria si presenta poco significativa, dovendo la stessa provvedere solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un parcheggio coperto (con esclusione, però, degli interventi derivanti da problemi strutturali).

Ne deriva che l’attività oggetto di affidamento ben può essere inquadrata nell’ambito di un servizio di riscossione di entrate pubbliche, anche se accompagnata da una serie di prestazioni accessorie tese a rendere più agevole l’esazione per conto dell’amministrazione, come la vigilanza sulle occupazioni abusive, l’accertamento delle violazioni commesse dall’utenza, la predisposizione di apposita segnaletica e la pulizia delle aree di sosta.

Non è in contraddizione con il disegno complessivo del servizio delineato nella disciplina di gara che possa partecipare alla procedura un’impresa priva di esperienza specifica nel settore della gestione dei parcheggi pubblici, purché già professionalizzata, come l’aggiudicataria, nella raccolta di entrate comunali, assumendo nel caso specifico tale natura i corrispettivi versati per la fruizione della sosta.

Pertanto, non si ammanta di alcuna irragionevolezza la clausola contenuta nell’art. 9, lett. C, del disciplinare, essendo viceversa l’interpretazione paventata dalla ricorrente perfettamente rispondente alle caratteristiche del servizio descritte nella lex specialis.

1.2 Né tale conclusione può essere sovvertita dal rilievo, contenuto nella memoria attorea depositata il 1° luglio 2010, che, a termini della lex specialis, gli addetti alla sosta avrebbero dovuto assumere il ruolo di ausiliari della sosta secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 132, della legge n. 127/1997, con la conseguenza che "se è previsto l’impiego di ausiliari della sosta, l’attività è certamente un’attività di gestione dei parcheggi".

Invero, è agevole replicare che, sebbene tale disposizione consenta il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta anche a dipendenti delle "società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione", non può inferirsi dalla stessa la qualificazione di un determinato modulo concessorio (concessione mista di beni e servizi) compatibile con la figura dell’ausiliario della sosta, ma semmai l’intenzione del legislatore di collegare l’espletamento di tali fondamentali funzioni al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti inerenti alla sosta (cfr. ultima parte della norma), indipendentemente dal modello organizzativo seguito nello specifico dall’amministrazione per trarre benefici economici dalle aree destinate a parcheggio pubblico, che può consistere indifferentemente nell’esternalizzazione dell’intera gestione di queste ultime oppure nel semplice affidamento del servizio di riscossione dei proventi della sosta, come è avvenuto nel caso di specie (cfr. in tal senso Cass. Civ., 13 gennaio 2009 n. 551).

2. Né, in tale ottica, si comprende quale interesse possa nutrire la ricorrente a contestare (anche) il requisito di ammissione consistente nell’aver svolto, nell’ultimo triennio, il servizio di riscossione delle entrate comunali in un certo numero di enti; contestazione che poggia sull’assunto, meglio precisato nella citata memoria, che "il possesso di tale requisito presuppone necessariamente il possesso dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati all’attività liquidatoria e di accertamento dei tributi e delle entrate dei comuni e delle province istituito presso il Ministero dell’Economia".

Infatti, la ricorrente non solo si è avvalsa del requisito alternativo dell’effettuazione del servizio di gestione e riscossione dei proventi della sosta, ma non è stata nemmeno esclusa dalla procedura riuscendo a classificarsi al secondo posto in graduatoria.

Ne consegue l’inammissibilità di tale doglianza.

3. Sotto altro profilo, parte ricorrente insiste nella censura di irragionevolezza dell’art. 9, lett. C, del disciplinare, atteso che, a suo avviso, consentirebbe la partecipazione ad imprese, come l’aggiudicataria, che non hanno mai gestito aree pubbliche di sosta a pagamento, richiedendo solo l’inclusione di tale tipologia di servizio nell’oggetto sociale e non la sua attivazione presso la Camera di Commercio.

Nemmeno tale argomento ha pregio, se solo si pone mente all’erroneità dell’impostazione, che trae sostegno dalla tesi, sopra sconfessata, che la gara in questione riguardi l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici, mentre concerne in realtà la concessione del servizio di riscossione delle entrate comunali da fruizione della sosta.

Ad ogni modo, la doglianza non si palesa convincente neanche se intesa a stigmatizzare la superfluità dell’attivazione dell’oggetto sociale quanto al servizio di riscossione delle entrate da sosta pubblica.

Infatti, la previsione dell’attivazione dell’oggetto sociale quale requisito di idoneità professionale rientra nella scelta discrezionale della stazione appaltante, insindacabile nel merito a meno che non emergano palesi profili di irragionevolezza, illogicità o erroneità nei presupposti di fatto (in tal senso la stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa attorea: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2009 n. 2380). Tali profili non si colgono nella presente fattispecie, dal momento che l’opzione dell’amministrazione di richiedere la semplice inclusione nell’oggetto sociale appare giustificata dall’esigenza di allargare l’ambito dei possibili concorrenti a tutte le imprese in possesso di esperienza nel più ampio settore, assimilabile a quello della gestione e riscossione delle entrate da sosta, della gestione e riscossione delle entrate comunali in genere (vedi punti E2 ed F2 del disciplinare).

4. Con una quarta censura, parte ricorrente denuncia lo sviamento di potere, atteso che l’avviamento della procedura in questione sarebbe stato preordinato, a fronte della necessità di individuare un operatore per la gestione dei parcheggi comunali, a rendere possibile la partecipazione e la vittoria della T. (la quale avrebbe aggiornato il suo oggetto sociale appena pochi mesi prima della pubblicazione del bando), come d’altronde emerso sulla stampa locale e nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 23 giugno 2009, relativa all’approvazione del piano parcheggi.

Anche tale doglianza deve essere disattesa.

4.1 Il Collegio non ravvisa, sulla base delle evidenze processuali, che la gara sia stata predisposta per consentire alla T. di concorrere utilmente all’affidamento del servizio, non solo perché alla procedura potevano partecipare altre società di riscossione delle entrate comunali, ma soprattutto perché la stessa era aperta a tutte le imprese che, come la ricorrente, avessero semplicemente gestito e riscosso i proventi della sosta, a prescindere dalla loro configurabilità o meno come entrate comunali.

Ne deriva che se la stazione appaltante avesse inteso effettivamente favorire la T., non si sarebbe rivolta ad una platea di candidati così ampia, ricomprendente ditte che hanno gestito i ricavi della sosta all’interno dello schema della concessione di area pubblica, ossia incamerandoli come propri corrispettivi e non come entrate pubbliche tout court.

4.2 Le notizie tratte dalla stampa locale e dal resoconto della seduta del Consiglio Comunale del 23 giugno 2009 si atteggiano, pertanto, ad illazioni prive di concreti riscontri fattuali, influenzate, tra l’altro, dall’acceso dibattito politico intervenuto tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione sulla necessità di esternalizzare il servizio di riscossione delle entrate da sosta mediante affidamento a ditta specializzata.

4.3 E’ erroneo, infine, quanto affermato dalla ricorrente in ordine al sospetto aggiornamento dell’oggetto sociale della T. nelle imminenze della pubblicazione del bando di gara, atteso che i "servizi di gestione delle aree di sosta e dei parcheggi dei comuni", i "servizi di riscossione delle entrate derivanti dalla gestione delle aree di sosta e dei parcheggi", nonché la "gestione di servizi di rilevazione ed accertamento delle violazioni al codice della strada connesse alla sosta" facevano già parte del precedente oggetto sociale, modificato il 5 maggio 2009 (cfr. certificato camerale allegato al ricorso introduttivo, pagg. 13 e 14).

5. Con altra censura, la ricorrente si duole che la certificazione di qualità prodotta dall’aggiudicataria copre solo una parte dei servizi principali contemplati dal disciplinare, non inglobando le "attività di controllo, prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di occupazione di aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento di veicoli".

Il rilievo non è pertinente in quanto, essendo incontestabile che anche in tali ipotesi si tratta di vigilare sul regolare introito di entrate pubbliche, la certificazione di qualità esibita dall’aggiudicataria in sede di gara si riferisce, oltre alla riscossione, ai servizi di gestione ed accertamento delle entrate delle province, dei comuni e degli enti pubblici in genere, fra cui possono ben a ragione ritenersi incluse le attività di controllo, prevenzione ed accertamento di cui sopra, attesa l’ampia portata semantica del termine "gestione". In questo senso depone anche il parere reso dall’Accredia in data 22 febbraio 2010, depositato agli atti dalla difesa della controinteressata.

6. Con una sesta censura, parte ricorrente stigmatizza la manifesta ingiustizia del punteggio attribuito alle offerte tecniche in lizza, ossia a quella dell’aggiudicataria ed a quella propria, separate da ben 35 punti di differenza, che, a suo avviso, avrebbero costituito "lo strumento utilizzato dalla commissione di gara per neutralizzare con certezza la componente economica e per garantire l’aggiudicazione in favore della controinteressata".

L’argomento non si presta ad essere condiviso per la sua scarsa plausibilità (oltre che per la sua palese ipoteticità), dal momento che, come emergerà dal prosieguo della trattazione, la differenza di punteggio tra le due offerte tecniche è pienamente giustificata dalla carenza della proposta progettuale della ricorrente quanto all’organico previsto per l’espletamento dei servizi.

7. Con ulteriore censura, la ricorrente deduce l’omessa comunicazione nei suoi confronti dell’aggiudicazione definitiva, in violazione dell’art. 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici, che rappresenterebbe, peraltro, anche sintomo di sviamento di potere attesa la possibile improcedibilità del ricorso a fronte della mancata impugnativa dell’esito (sconosciuto) della gara.

Anche tale doglianza non convince, se solo si nota, da un lato, che l’omissione dell’adempimento prescritto dalla citata disposizione, che impone di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato entro un termine non superiore a cinque giorni, non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione (giurisprudenza consolidata: cfr. TAR Abruzzo l’Aquila, Sez. I, 18 ottobre 2010 n. 705; TAR Lazio Latina, Sez. I, 19 aprile 2010 n. 539; TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1800) e, dall’altro lato, che proprio perciò è difficile individuare un’ipotesi di sviamento, giacché la ricorrente comunque conserverebbe la facoltà di proporre impugnativa, anche mediante apposito gravame, entro il termine decadenziale decorrente dall’effettiva conoscenza dell’aggiudicazione definitiva.

8. Con altra censura, parte ricorrente ritiene contraria alle prescrizioni del disciplinare e manifestamente ingiusta, con riguardo alla sua offerta tecnica, l’assegnazione del punteggio pari a zero all’elemento di valutazione inerente all’organico previsto per la gestione dei servizi, dal momento che l’inquadramento contrattuale del personale impiegato sarebbe stato agevolmente inferibile dalle mansioni attribuite ai vari addetti, individuati nell’offerta come precise figure professionali (ad es. controller, ausiliario della sosta e addetto al frontoffice).

La tesi non è condivisibile.

L’art. 15, punto 1, lett. T1, del disciplinare prevede testualmente quanto segue: "Dovrà essere indicato il tipo di contratto e l’inquadramento previsto per tutte le unità lavorative utilizzate per la realizzazione del servizio; nel caso in cui il tipo di contratto e l’inquadramento contrattuale previsto non è congruo con le mansioni attribuite, saranno attribuiti zero punti al punteggio T1.". Analogamente, l’art. 9 del capitolato prescrive che il progetto tecnico, nell’indicare l’organico previsto per l’esecuzione dell’appalto, deve precisare "il numero di persone complessivamente utilizzato per la realizzazione del servizio con sede lavorativa nel Comune di Caserta, la ripartizione del personale nelle differenti categorie contrattuali e le mansioni di tutto il personale utilizzato".

Orbene, alla luce delle suddette disposizioni, è agevole dedurre che ogni ditta concorrente avrebbe dovuto precisare, al fine di conseguire un punteggio utile, non solo le mansioni espletate, ma anche l’inquadramento contrattuale dei vari addetti, inteso come livello retributivo e corrispondente profilo professionale fissati nel CCNL di categoria. Tanto allo scopo, facilmente intuibile, di consentire alla commissione di gara la valutazione di congruità tra inquadramento contrattuale e mansioni attribuite.

Essendo pacifico (e suffragato dalle evidenze processuali) il mancato assolvimento di tale onere da parte della ricorrente, è pienamente giustificata l’assegnazione del punteggio pari a zero all’elemento in questione. Nella specie, infatti, non possono essere colte incrinature nel giudizio espresso dalla commissione, che ha dato motivatamente conto, nel verbale n. 20 del 19 gennaio 2010, che "il progetto di T.M. non riporta alcuna indicazione delle categorie contrattuali di inquadramento del personale e prende atto della impossibilità di valutare la congruità tra l’inquadramento contrattuale e le mansioni svolte dal personale".

Né la commissione poteva trarre autonomamente l’inquadramento contrattuale dalle mansioni ascritte alle singole figure professionali previste nel progetto tecnico della ricorrente, non solo perché era compito precipuo di quest’ultima individuare le categorie contrattuali di riferimento (proprio allo scopo di rendere possibile la verifica sulla correttezza delle operazioni di inquadramento del personale), ma anche perché tali figure non sono totalmente coincidenti con i profili professionali descritti nel CCNL di settore (si pensi al ruolo del controller ed a quello dell’addetto al frontoffice, ignoti alla classificazione del personale contenuta nella contrattazione collettiva).

9. Con una nona censura, parte ricorrente deduce che la rilevata mancata indicazione del dato dell’inquadramento contrattuale sarebbe stata superabile da parte della commissione di gara con l’acquisizione di chiarimenti in ordine all’offerta tecnica presentata.

Anche tale doglianza non riesce a cogliere nel segno, atteso che l’ambito applicativo dell’istituto della regolarizzazione postuma, previsto dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici, si riferisce al completamento ed al chiarimento del contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni prodotti dalle imprese concorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione, e non è estendibile ad altri atti richiesti per la partecipazione alla gara, comportanti un impegno negoziale, come l’offerta tecnica o quella economica (orientamento consolidato: cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1790 e 18 marzo 2008 n. 1379).

10. Con una decima censura, la ricorrente lamenta che la commissione di gara è stata animata dal desiderio di danneggiarla a favore della controinteressata in merito al punteggio da attribuire all’organico.

La censura non merita condivisione, non emergendo dalla disamina dei verbali di gara alcuna circostanza indicativa della dedotta preordinazione; anzi, la commissione ha compiuto una motivata ed approfondita valutazione comparativa di tutti gli aspetti salienti delle offerte tecniche di entrambe le concorrenti, incluso quello inerente alla consistenza dell’organico, con la conseguenza di rendere difficilmente rinvenibili in capo al seggio di gara i sintomi di un atteggiamento pregiudiziale.

11. Con le rimanenti censure, articolate nel secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente mira ad infirmare il punteggio attribuito alla propria offerta tecnica con riguardo agli elementi di valutazione di cui alle lettere T2 e T3 dell’art. 15, punto 1, del disciplinare.

Tali censure sono tutte inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza, in quanto, quand’anche la ricorrente riuscisse a raggiungere il massimo punteggio attribuibile agli elementi T2 e T3, pari complessivamente a 40 punti, comunque non riuscirebbe a superare il punteggio totale ottenuto dall’aggiudicataria; infatti, nella migliore delle ipotesi la T.M. potrebbe conseguire un punteggio totale di 66,231 (40 per l’offerta tecnica + 26,231 per l’offerta economica) a fronte del punteggio totale di 80,834 assegnato alla T. (55 per l’offerta tecnica + 25,834 per l’offerta economica).

12. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.

Viceversa, l’infondatezza del ricorso principale non può non comportare l’inammissibilità di quello incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, per carenza di interesse (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2006 n. 10460).

Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

– respinge il ricorso principale;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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