T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 1454 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame – notificato il 1516.11.2010 e depositato il 16.11.2010 – L.M. – proprietaria nel Comune di Terzigno (NA) al Corso Leonardo Da Vinci, n. 501 di un immobile con destinazione d’uso residenziale composto di due piani fuori terra ed uno entro terra, nonché di un’area cortilizia antistante e laterale al detto fabbricato ed area a giardino retrostante, riportato in catasto al fl. 18, particella 483 – ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il decreto prot. n. 10962 dell’8.10.2010, notificato il 30.10.2010 (unitamente al successivo avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza con il quale la si diffidava a lasciare libero il predetto immobile per la data del 16.11.2010), con il quale il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio economico ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno aveva disposto in favore della "Ecoterzigno s.c. a r.l." l’occupazione anticipata di urgenza preordinata all’asservimento degli immobili necessari – tra cui era ri compreso l’immobile di sua proprietà – per la realizzazione della rete fognante nel Comune di Terzigno.

All’uopo l’interessata, evidenziato che antecedentemente alla notifica dell’impugnato decreto non le era stato notificato alcun provvedimento e, pertanto, unicamente in data 30.10.2010 aveva appreso che il Commissario predetto aveva autorizzato l’occupazione di urgenza preordinata all’asservimento di parte della sua proprietà in favore della "Ecoterzigno s.c. a r.l." per realizzare la condotta fognaria che da C. so Leonardo Da Vinci, che, attraversando gran parte dell’area cortilizia di accesso alla propria abitazione, prospiciente la via Ottantaquattromoggi (confine sud), perviene alla vasca di depurazione ubicata a valle della sede ferroviaria dismessa (come da stralcio planimetrico allegato al decreto), in fase di costruzione, ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione del principio di proporzionalità atteso che l’interesse pubblico alla realizzazione della rete fognante di Terzigno si sarebbe potuto perseguire senza l’attraversamento della condotta fognaria nella proprietà L. che non sarebbe affatto necessario.

Al riguardo sottolinea parte ricorrente che confinando la condotta in parola con la strada comunale Ottantaquattromoggi, attraverso quest’ultima, il tracciato fognario, con lieve spostamento, potrebbe agevolmente passare, non essendovi alcun ostacolo e risultando la suddetta strada comunale dotata, tra l’altro, di idonea pendenza verso la vasca di depurazione posta a valle; viceversa l’attraversamento della suddetta condotta nella sua proprietà creerebbe notevoli problemi quali il pericolo di cedimenti della fondazione del fabbricato a seguito di eventuali perdite della condotta, l’impossibilità di utilizzo dell’area cortilizia, a causa della realizzazione dell’opera, sia durante la costruzione della stessa, sia durante l’esercizio di eventuali opere manutentive, che rappresenterebbe l’unico accesso veicolare alla propria abitazione dalla Via Ottantaquattromoggi, già Via Vicinale San Felice.

2) Idem sub 1) per altro verso, unitamente alla violazione del giusto procedimento ed all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, per non essere stato, l’impugnato provvedimento, preceduto da adeguata istruttoria, sul punto sottolineando come sarebbe bastato un semplice sopralluogo per accertare che la P.A. avrebbe potuto usufruire comodamente del tracciato stradale già esistente e nel quale si riverserebbero le acque piovane da convogliare poi nella fogna comunale per poi pervenire agevolmente alla vasca di depurazione, anzicché menomare gravemente la sua proprietà in quanto la fascia da espropriare rappresenterebbe l’unico accesso alla sua abitazione.

3) Violazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990 e 97 Cost.) – Eccesso di potere per difetto di motivazione, non riuscendo a comprendersi quali sarebbero stati i criteri seguiti dall’Amministrazione nella scelta del sito da espropriare, soprattutto in considerazione dell’esistenza di altra, più agevole soluzione quale la strada pubblica per far passare la condotta fognaria.

4) Violazione di legge (artt. 7, 8, 10 e 10 bis L. n. 241/1990; art. 17 D.P.R. n. 327/2001) – Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere, non risultando attivate le garanzie partecipative previste dalla rubricata normativa precludendo all’interessato di partecipare al procedimento non solo in funzione difensiva delle proprie ragioni, ma anche per fornire all’amministrazione elementi di prova da doverosamente prendere in considerazione.

5) Violazione dell’art. 17 D.P.R. n. 327/2001 – Eccesso di potere – violazione del giusto procedimento sotto altro profilo, non avendo l’Autorità espropriante rispettato le fasi procedimentali previste dal D.P.R. n. 327/2001, con particolare riferimento all’art. 17, recante disposizioni in tema di "approvazione del progetto definitivo".

6) Violazione di legge (art. 22bis; D.P.R. n. 327/2001, art. 97 Cost.) – Eccesso di potere per vizio dei presupposti – Violazione del giusto procedimento di legge, atteso che l’Amministrazione avrebbe fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 22 bis rubricato con motivazioni incongrue ed incoerenti, adducendo motivazioni di urgenza che, dalla mera lettura del decreto di occupazione impugnato e dalla situazione di fatto, non emergerebbero a causa dell’inerzia della P.A.; in proposito dal predetto decreto si apprenderebbe che la procedura di urgenza sarebbe stata disposta con ordinanza del Commissario delegato n. 333 del 7.10.2005 sul presupposto che sarebbe avvenuta "la costruzione dell’impianto di depurazione e dei collettori comprensoriali entro la prima metà dell’anno 2006", con la conseguenza che l’urgenza per accedersi alla procedura semplificata di cui all’art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001, non potrebbe più ritenersi sussistente a distanza di ben cinque anni dall’emanazione della citata ordinanza 333 unicamente in virtù della quale si sarebbe potuto legittimare l’utilizzo di una procedura semplificata.

7) Violazione dell’art. 12 D.P.R. n. 327/2001, risultando scaduto il vincolo preordinato all’esproprio ed i termini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, essendo decorso ben otto anni dall’O.M.I. n. 3186 del 22.3.2002.

L’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione Straordinaria chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame.

Con memoria depositata in data 14 gennaio 2010 la difesa ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame deducendo l’ulteriore motivo di violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall’art. 1 D.L.vo n. 302 del 27.12.2002.

L’istanza cautelare è stata accolta dalla Sezione con l’ordinanza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Nella prima censura parte ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità atteso che, come emergerebbe dal medesimo impugnato decreto di occupazione di urgenza con allegato stralcio planimetrico e dalla perizia giurata di parte (corredata da stralcio planimetrico con tracciato alternativo e foto dello stato dei luoghi), l’interesse pubblico alla realizzazione della rete fognante del Comune di Terzigno si sarebbe potuto perseguire senza tagliare trasversalmente l’area cortilizia di sua proprietà, atteso che con un lieve spostamento, il tracciato fognario da realizzare potrebbe agevolmente passare per la confinante strada comunale Ottantaquattromoggi, risultando tale strada comunale dotata anche di idonea pendenza verso la vasca di depurazione posta a valle, evitandosi, in tal modo, anche il pericolo di cedimenti della fondazione del fabbricato, a seguito di eventuali perdite della condotta e l’impossibilità di utilizzo dell’area cortilizia, unica via di accesso alla propria abitazione.

2.1. La prospettazione di parte ricorrente non merita condivisione.

Contrariamente a quanto da lei ipotizzato, prospettando la possibilità di una scelta progettuale alternativa (tale da deviare l’esproprio e salvare la sua proprietà), individuata nella utilizzazione della rete fognaria preesistente costeggiante la Via Ottantaquattromoggi, dotata di idonea pendenza, dalla documentazione già trasmessa e dalle ulteriori relazioni del R.U.P. (prot. n. 13981 del 20.10.2010 e n. 14067/RFMS27 del 22.12.2010) e dell’Ufficio Espropri (prot. n. 14066/RFM del 22.12.2010), prodotte in giudizio, emerge con evidente chiarezza che "l’intervento cui è funzionale l’occupazione non comporterà alcun scavo a cielo aperto di trincee in quanto la conduttura verrà messa in opera con la tecnologia del microtunneling nel sottosuolo, ad almeno due metri di profondità.

L’area di proprietà della ricorrente non verrà interessata quindi da nessun lavoro in superficie e la ricorrente non patirà alcun impedimento all’accesso alla proprietà. Non si comprende, quindi, il carattere di gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente e ritenuto meritevole di tutela da parte del Tribunale.

Di contro la battuta di arresto dei lavori derivanti dall’ordinanza cautelare comporta gravissimi danni sia in termini ambientali, in quanto verrebbe perpetuata oltre il tempo strettamente necessario la situazione di crisi ambientale sanitaria per la risoluzione della quale il Commissario è stato delegato, sia in termini economici derivanti dalla sospensione dei lavori.

Quanto al fumus si richiamano i contenuti delle precedenti relazioni rilevandosi che la soluzione adottata dall’Amministrazione è l’unica concretamente ed utilmente praticabile ed è quella che comporta il minor disagio per le proprietà interessate dall’intervento, per tutte le ragioni tecniche esposte, e che se lo schema idraulico non dovesse essere concluso così come previsto, tutte le opere fognarie realizzate e confluenti verso via Ottantaquattromoggi sarebbero completamente inutilizzabili in quanto prive di recapito finale comportando il permanere della crisi ambientale e la perdita delle risorse economiche impiegate per la realizzazione del sistema".

Pertanto alcun dubbio può sussistere sulla circostanza che l’intervento progettato in attuazione del quale è stata emanato l’impugnato decreto prot. n. 10962 dell’8.10.2010 non appare affatto sproporzionato ma anzi rappresenta la soluzione meno invasiva per la proprietà della ricorrente che, in buona sostanza, non troverà alcun impedimento nell’utilizzazione superficiale dell’area cortilizia, prevedendosi il passaggio della conduttura con la tecnologia del microtunneling nel sottosuolo, ad almeno due metri di profondità.

2. La seconda e la terza censura, nelle quali sono stati dedotti i vizi di eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e travisamento dei fatti e di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (non riuscendo a comprendersi quali sarebbero stati i criteri seguiti dall’Amministrazione nella scelta del sito da espropriare soprattutto in considerazione dell’esistenza di altra più agevole soluzione, quale la strada pubblica per far passare la condotta fognaria, con conseguente irrazionalità delle scelte operate in punto di definizione del tracciato viario e maggiore idoneità di soluzioni progettuali alternative), possono trattarsi congiuntamente in quanto afferenti ad un’unica linea logicoargomentativa.

2.1. Entrambe le censure sono infondate.

2.2. Necessita premettere che, secondo giurisprudenza consolidata, nell’approvazione di un progetto di opera pubblica (nella specie relativo ad una rilevante infrastruttura di preminente interesse pubblico necessaria finalizzata a contribuire in maniera incisiva alla sanificazione del bacino idrografico del fiume Sarno) non è necessaria una motivazione specifica di tutte le scelte tecniche afferenti i singoli tratti o percorso con la conseguenza che la localizzazione dell’opera pubblica resta sottratta di massima al sindacato del giudice amministrativo, con le note eccezioni della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà (ex multis: T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 settembre 2008, n. 1875)

E’ ben vero che nel corso di un procedimento volto alla realizzazione di un’opera pubblica per la localizzazione di quest’ultima, il comune deve e ben può variare il progetto già approvato con altro progetto che prevede l’ubicazione dell’opera in zona diversa da quella già prescelta, ma, ciò, unicamente nel caso in cui detta modifica si renda necessaria a seguito di un giustificato riesame dei profili funzionali dell’opera in relazione alle esigenze socio urbanistiche palesatesi successivamente all’approvazione dell’originario progetto: e tale scelta può essere sindacata dal G.A. proprio in caso di omessa motivazione delle ragioni di pubblico interesse che la sottendono ovvero nell’ipotesi di una valutazione tecnica inficiata da errori di fatto o da vizi di illogicità o contraddittorietà (Cfr: T.A.R. Basilicata, 6.12.1982, n. 165).

2.3. Tuttavia non sembra che, nella fattispecie, una tale ipotesilimite possa dirsi avverata, atteso che la soluzione progettale del tracciato viario è riconducibile alle scelte discrezionali dell’Amministrazione Straordinaria in funzione delle specifiche esigenze da soddisfare ed è la risultante di un approfondito e puntuale esame istruttorio, avendo l’Amministrazione predetta (anche attraverso il rigetto delle osservazioni presentate e la conferma del progetto censurato), dato adeguatamente conto, dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti e, segnatamente, di quelli sacrificati, e, sotto il profilo dell’adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall’ubicazione dell’opera, le ordinanze che hanno approvato il progetto di localizzazione dell’opera pubblica de qua risultano sicuramente insindacabili nel merito (Cfr. C. di S., Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4849).

3. Nella quarta censura è stata dedotta la violazione di legge (artt. 7, 8, 10 E 10 bis L. n. 241/1990; art. 17 D.P.R. n. 327/2001) – Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere, non risultando attivate le garanzie partecipative previste dalla rubricata normativa e precludendosi, in tal modo, all’interessato di partecipare al procedimento non solo in funzione garantistica, ma anche per fornire all’amministrazione elementi di prova da doverosamente prendere in considerazione.

3.1. Per quanto attiene alla lamentata circostanza della omessa notifica di alcun provvedimento preordinato all’occupazione, valga quanto rilevato nella nota prot. 14066 del 22.10.2010 del Coordinatore dell’Ufficio Espropri del Commissariato delegato prodotta in giudizio dalla difesa erariale.

Se è pur vero che gli atti della procedura espropriativa devono essere notificati al proprietario con le forme degli atti processuali civili (sul punto l’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 al comma 7, in tema di avviso di avvio del procedimento – ma analogicamente estensibile ad ogni comunicazione di notifica – prevedendo una "comunicazione al proprietario risultante dai registri catastali" e la stessa definizione viene ripetuta al comma 8, mentre al comma 9 si stabilisce che " L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene "), nella fattispecie, titolare della particella de qua risultava essere la ditta Giuliano Teresa fu Michelangelo e la stessa ditta è risultata irreperibile, nonostante più ricerche attivate al fine di individuarne il recapito.

Per siffatte evenienze l’art. 16, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001 prevede che, se la comunicazione non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante nei registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato e, in analogia con quanto previsto dal comma 8 del citato articolo, all’uopo si è provveduto ad effettuare Avviso Pubblico di Avvio di procedimento presso il Comune di Terzigno dal 26.10 al 26.11.2009, dal quale si evince che la particella de quo sarebbe stato oggetto di procedure espropriative. Inoltre si è precisato che, nel termine fissato dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 era possibile presentare osservazioni, che, se ritenute giuridicamente o tecnicamente valide, avrebbero potuto comportare anche modifiche al progetto stesso, indicando, altresì, le modalità di consultazione degli atti tecnici relativi.

3.2. Ne consegue l’infondatezza della censura in quanto la procedura è stata attuata nel completo rispetto della normativa rubricata, dovendosi ascrivere unicamente ad incuria dell’interessata la mancata conoscenza del procedimento in corso; incuria dimostrata anche nel volturare tardivamente la particella catastale e, in ogni caso, solo dopo esser venuta a conoscenza del procedimento espropriativo in corso, considerato che tale voltura è avvenuta solo in data 31.5.2010, come si evince dalla visura storica allegata, cioè in data successiva all’approvazione delle ordinanze n. 1355 del 23.3.2010 e n. 1388 del 10.5.2010, e quindi successivamente all’avviso di avvio del procedimento.

4. Nella quinta censura è stata dedotta le violazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 recante disposizioni in tema di approvazione del "progetto definitivo".

4.1. Anche tale censura è infondata, atteso che, come si evince dall’art. 8 della citata ordinanza n. 1388 del 10.5.2010 del Commissario delegato per l’emergenza del fiume Sarno " La procedura espropriativa avviene in deroga agli artt. 10, 15, 16, 17 e 19 del D.P.R. n. 327 dell’8.6.2001 e s.m.i., ai sensi dell’Ordinanza Min. Int. n. 3186 del 22.3.2002 e dovrà compiersi nei tempi previsti dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con decorrenza dalla dichiarazione di pubblica utilità di cui all’art. 1 della presente ordinanza ".

5. Nella sesta censura è stata dedotta la violazione dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 per risultare la motivazione dell’impugnato decreto "incongrua ed incoerente" e per essersi fatto ricorso alla procedura di occupazione anticipata preordinata all’esproprio pur in mancanza dei necessari presupposti di urgenza qualificata richiesta dalla predetta norma atteso che, nella specie, la situazione sarebbe divenuta urgente a cagione dell’inerzia del Commissariato delegato; in particolare, preso atto che la procedura di urgenza sarebbe stata disposta con ordinanza del Commissario delegato n. 333 del 7.10.2005, sul presupposto che la costruzione dell’impianto di depurazione e dei collettori comprensoriali sarebbe dovuto avvenire "entro la prima metà dell’anno 2006", a distanza di ben cinque anni dell’emanazione della citata ordinanza n 333/2010, non potrebbe ritenersi più sussistente il presupposto della qualificata urgenza.

5.1. In contrario necessita evidenziare che, come risulta dal preambolo alla ordinanza n. 1388/2010 – richiamata nell’impugnato decreto – lo stato di emergenza socioeconomicoambientale per l’area del bacino idrografico del fiume Sarno è stato da ultimo prorogato con D.P.C.M. del 18.12.2009 fino al 31.3.2010, con la conseguenza che l’intervento in discussione deve ricondursi nell’ambito della Normazione dell’Emergenza – nella specie – al fine di dare un contributo rilevante al risanamento del fiume Sarno e, quindi, al superamento dell’emergenza ambientale.

In buona sostanza, nella fattispecie, l’urgenza della disposta occupazione, si qualifica e viene mutuata proprio dallo stato di emergenza notorio e permanente, nonché dalla natura straordinaria ed eccezionale dell’intervento in cui si trova ad operare il Commissario delegato per l’emergenza del fiume Sarno, a nulla rilevando la circostanza evidenziata nell’ordinanza commissariale n. 333 del 7.10.2005 per la quale "la costruzione degli impianti di depurazione e dei collettori comprensoriali è in fase avanzata realizzazione e si prevede il completamento degli stessi entro la prima metà dell’anno 2006", atteso che – come avvertito nelle medesima citata ordinanza n. 333 – l’insieme degli interventi in parola, oltre che subordinato al completamento delle procedure di appalto, deve essere completato ed attivato contestualmente in quanto è "necessariamente condizionato al coordinamento delle fasi temporali coordinate" dando "pronto inizio ai lavori e, procedendo ad attivare i tronchi di fognatura a mano a mano che vengano completati".

6. Infondata è infine anche l’ultima censura, per quanto attiene alla dedotta violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, risultando i termini per la validità della dichiarazione di pubblica utilità del progetto in esame scaduti.

Invero, tenuto conto dell’ordinanza n. 333 del 7.10.2005 – richiamata nell’impugnato decreto di occupazione di urgenza, notificato in data 30.10.2010 – in essa si specifica che l’ordinanza che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità è la n. 414 del 13.3.2006 e, successivamente, per la particella de qua, la n. 1388 del 10.5.2010, con la conseguente persistente attualità della dichiarazione di pubblica utilità.

7. Infine l’ulteriore censura di violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall’art. 1 D.L.vo n. 302 del 27.12.2002, in quanto contenuta nella memoria depositata in giudizio in data 14 gennaio 2010 e non nel ricorso è inammissibile, né (a prescindere dalla tardività) potrebbe considerarsi quale motivo aggiunto, atteso che, per valere come tale, avrebbe dovuto essere notificata al difensore costituito dell’Amministrazione.

8. Per questi motivi il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

9. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6135/2010 R.G.) proposto da L.M., lo respinge.

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *