T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 11-03-2011, n. 1446 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente gravame può essere decisi con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato – con il quale è stata disposta nei loro confronti la demolizione delle opere abusive poste in essere alla via Madonna di Lourdes n. 37, consistenti nella realizzazione di due ampliamenti su preesistente manufatto oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985) – deducendo quatto distinti motivi di ricorso;

CONSIDERATO che il primo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato senza una preventiva valutazione della sanabilità delle opere abusive, risulta palesemente infondato. Infatti dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 27 settembre 2006, n. 8331; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617);

CONSIDERATO che destituito di ogni fondamento risulta anche il secondo motivo, incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987);

CONSIDERATO che anche il terzo motivo, incentrato sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di valutare se l’ordine di demolizione possa essere eseguito senza compromettere la statica del preesistente fabbricato risulta destituito di ogni fondamento. Infatti se è vero che l’art. 33, comma 2, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire (tra i quali rientra l’intervento di cui trattasi, avendo lo stesso determinato un aumento dei volumi e delle superfici del preesistente edificio), dispone che, qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio delle opere legittimamente realizzate, può essere applicata una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, ciò non varrebbe comunque a rendere illegittimo il provvedimento impugnato. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 5 giugno 2008, n. 5244; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 3327; T.A.R. Lombardia Brescia, 9 dicembre 2002, n. 2213), da una corretta interpretazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che nella fase della contestazione dell’abuso l’Amministrazione non può far altro che ordinarne la demolizione, mentre l’applicazione della sanzione pecuniaria (in luogo della demolizione) costituisce una misura destinata ad operare in un momento successivo all’adozione dell’ordine di demolizione, nel caso in cui risulti che non è possibile darvi esecuzione;

CONSIDERATO che anche l’ultimo motivo di ricorso, incentrato sul fatto che le opere abusive in questione sono oggetto di un provvedimento di sequestro adottato dall’Autorità giudiziaria, risulta palesemente infondato. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 30 ottobre 2006, n. 9243; Sez. IV, 14 giugno 2002, n. 3492; 4 febbraio 2003, n. 614), è legittimo l’ordine di demolizione emesso in pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo, perché è possibile motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile;

CONSIDERATO che, stante quanto precede:

– il ricorso in esame deve essere respinto perché infondato;

– le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1437/2010, lo respinge perché infondato.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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