Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-05-2011, n. 11199 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di B.D. di dichiarare la nullità del termine apposto all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 4.3-30.6.00 per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", ex art. 8 del ccnl 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97. 2.- Proposto appello da B., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 26.4.06 accoglieva l’impugnazione.

Per la Corte di merito il contratto – stipulato nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – intendeva fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda.

Considerato, tuttavia, che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, il giudice riteneva che il termine fosse illegittimamente apposto e, dichiarato che tra le parti intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava Poste Italiane a pagare a titolo di risarcimento un importo pari alle retribuzioni maturate dalla data della costituzione in mora, nei limiti del triennio decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione, cui B. risponde con controricorso, ricorso incidentale e memoria.
Motivi della decisione

4.- Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 5.- La ricorrente principale deduce:

a) violazione violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del ccnl 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonchè degli accordi successivi 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.98 e 18.1.01, in connessione con l’art. 1362 c.c.;

b) violazione dell’art. 425 c.p.c., sostenendo che nel giudizio di merito sono state richieste informazioni orali a rappresentanti di associazioni sindacali non firmatarie degli accordi collettivi in questione;

c) violazione delle normativa in materia di messa in mora e corrispettività delle prestazioni, nonchè omessa considerazione dell’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento.

6.- Con il ricorso incidentale B. denunzia violazione degli artt. 112, 114 e 432 c.p.c. e degli artt. 1218, 1219 e 1227 c.c., nonchè carenza di motivazione, contestando la sentenza di merito a proposito della quantificazione del risarcimento nei limiti del triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

7.- Essendo la sentenza impugnata pubblicata il 26.4.06, il procedimento in questione cade sotto il regime processuale del giudizio di legittimità introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di modo che deve verificarsi se sia adempiuto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1-2-3-4 deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, e la illustrazione dei motivi che denunziano vizi di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre a pena di inammissibilità, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali la motivazione – in ragione delle denunziate carenze – è inidonea a giustificare la decisione.

8.- Nella specie il ricorso non pone il quesito di diritto richiesto dalla norma processuale, nè, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, contiene un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti (Cass., S.u., 1.10.07 n. 20603) e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale è notificato dopo la scadenza del termine annuale per l’impugnazione e, quindi, essendo l’inammissibilità del ricorso principale pronunziata per inosservanza di adempimenti richiesti dalla legge processuale, va dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2. (Cass. 11.6.10 n. 14084).

9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico di Poste Italiane, essendo prevalente la sua soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale, condannando la ricorrente principale alle spese nella misura di Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

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