T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 242 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vengono impugnati: il decreto avente per oggetto il divieto di detenzione armi e munizioni, emesso dal Prefetto della Provincia di Bologna..

Va, anzitutto, rilevato che i diversi motivi di ricorso possono sostanzialmente ricondursi alla violazione degli art. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. e all’eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta.

Assume in particolare il ricorrente di essere stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dal Comando Stazione carabinieri di Monterenzio (Bo) per il reato di omessa custodia di armi, ma che a tale riguardo non può essergli contestata alcuna inosservanza circa la regolare conservazione delle armi poiché le stesse erano riposte presso la propria abitazione all’interno di due cassapanche, munite di chiusura a chiave le quali insieme ad altri mobili sono state sottratti a seguito di furto in appartamento, struttura dotata di apposito sistema di allarme e di robusti cancelli in ferro.

Soggiunge altresì il ricorrente medesimo che si tratterebbe di un episodio che per la sua effettiva portata sarebbe del tutto insufficiente, attesa la mancanza di una vera e approfondita istruttoria, a fondare i contestati provvedimenti ed a sorreggerne le motivazioni.

Le censure sono fondate.

Deve in primo luogo osservarsi che in materia di detenzione di armi è attribuita all’Autorità di Polizia un’ampia discrezionalità nel valutare il requisito dell’affidabilità del privato nell’uso corretto delle armi ai fini del mantenimento della relativa autorizzazione.

Ovviamente tale potere di apprezzamento non è illimitato in quanto sottoposto al controllo amministrativo e soprattutto al controllo giurisdizionale sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza delle determinazioni assunte dalla pubblica autorità.

Ora nel caso in esame non appaiono sussistenti i presupposti di diritto della revoca del titolo alla detenzione di armi e munizioni, a suo tempo rilasciato, poiché anche se l’impugnato provvedimento è stato adottato sulla base di un deferimento all’A.G. per il reato di omessa custodia di armi, tuttavia sul piano amministrativo e dunque della valutazione dei requisiti di affidabilità del privato, non può essere richiesto a quest’ultimo una cautela superiore a quella rientrante nella normale diligenza.

Al riguardo deve pure considerarsi che l’episodio di cui non sono note allo stato le conseguenze penali, sembra escludere per la sua oggettiva portata, consistente nell’aver subito un furto in appartamento dotato di sistema di allarme e nel quale le armi erano tenute smontate in cassapanche chiuse a chiave, il carattere di grave indizio di una condotta poco prudente ed equilibrata e quindi della capacità di poter abusare delle armi, in quanto non poteva essere obiettivamente richiesta una cautela ulteriore.

Si tratta di elementi che sotto il profilo della condotta del soggetto non fanno venir meno quel requisito di affidabilità che è condizione necessaria, ai sensi dell’art.39 del T.U.L.P.S., per il mantenimento o il rinnovo delle citate autorizzazione di polizia.

Per tutto quanto precede il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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