Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 15-03-2011, n. 10378 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente:

S.F. veniva sottoposto a giudizio penale dinanzi al Tribunale di Messina, perchè imputato:

a)-del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per avere fatto parte di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti con il ruolo di acquirente e distributore dello stupefacente;

b)-del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con C.U., illegalmente detenuto kg. 2.7 di marijuana;

con la recidiva infraquinquennale, fatti accertati in (OMISSIS); al termine del giudizio, il Tribunale condannava il S. alla pena indicata nella sentenza del 08.07.2005;

La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 12.02.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo dei suoi difensori, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 avendo valorizzato illogicamente l’episodio del (OMISSIS), nel corso del quale la PG aveva sorpreso il S. a parlare con il C. che si trovava accanto alla sua moto sul cui predellino si rinveniva un quantitativo di kg. 2,7 di marjuana;

-a parere del ricorrente la decisione avrebbe illogicamente ricavato da tale episodio la responsabilità del S. in ordine alla detenzione di tale sostanza, responsabilità che, invece, andava supportata dalla dimostrazione dell’effettiva disponibilità dello stupefacente da parte del S.; non sarebbe stato provato, infatti, se l’imputato stesse comperando la droga o l’avesse detenuta in precedenza;

2)-la sentenza sarebbe da censurare anche in relazione all’imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 avendo illogicamente ricavato dall’episodio del (OMISSIS) anche la prova della partecipazione del S. all’associazione dedita al traffico di droga capeggiata da C.U.;

-mancherebbe la prova dell’esistenza di un’organizzazione e dell’apporto individuale fornito dal S.; nè, a tal riguardo, potrebbero ricavarsi elementi dalle intercettazioni telefoniche, aventi contenuto criptico ed equivoco ed idonee, al più, a dimostrare la ricorrenza di una serie di piccoli acquisti di droga ma non l’adesione al sodalizio criminale;

3)-la sentenza sarebbe inoltre da censurare per avere illogicamente negato la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. a)-Quanto al concorso nella detenzione dello stupefacente la Corte di appello ha adeguatamente motivato, osservando che la prova della detenzione, anche per il S., si ricavava dalla circostanza che l’intervento della PG sul posto non era stato occasionale ma indotto dalle intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali i due imputati si erano dati appuntamento proprio per lo scambio di stupefacente;

si tratta di una motivazione aderente ai principi dettati in materia da questa Corte che ha osservato come il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ha natura giuridica di norma a più fattispecie; ne consegue che va escluso il concorso formale di reati quanto un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere contestualmente dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente.

Cassazione penale. sez. 4, 26 giugno 2008. n. 36523.

Nella specie era contestato al S. il concorso con il C. nella detenzione della sostanza ed il ricorrente fonda la censura proprio su questo punto, lamentando che la sentenza non avrebbe chiarito quale fosse la posizione del S. riguardo alla sostanza rinvenuta sul predelino della moto del C. e se egli avesse avuto l’effettiva disponibilità della stessa, così da integrare l’ipotesi della detenzione, ovvero se fosse in procinto di acquistarla, così da prospettare l’ipotesi di una futura detenzione;

si tratta però di un motivo che non coglie nel segno, posto che nel caso in cui le condotte di detenzione o di acquisto abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso – come nella specie – si deve ritenere che la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave. Cassazione penale sez. 3, 26 novembre 2009 n. 8163.

Invero, la condotta di detenzione illecita, prevista in via alternativa e residuale dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, assorbe in sè quella di acquisto, atteso che ai fini della consumazione del reato di acquisto di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa.

Cassazione penale. sez. 6 24 aprile 2009. n. 20050.

La decisione impugnata si pone nell’ambito di tali principi sottolineando come dalle intercettazioni telefoniche, che avevano provocato l’intervento della polizia, si era chiaramente compreso come i due si fossero dati appuntamento in quel luogo proprio allo scopo di consentire al S. l’acquisto di droga dal C..

Del tutto correttamente, la Corte territoriale sottolinea poi, che l’avvenuto sequestro della droga dimostra l’infondatezza della deduzione difensiva con la quale si era sostenuto che le conversazioni telefoniche valorizzate nella sentenza di primo grado erano in realtà inutilizzabili per il loro significato criptico e poco chiaro; circostanza che, in tutta evidenza, non aveva impedito di comprendere il luogo e lo scopo dell’incontro tra i due imputati. b)-quanto alla partecipazione al sodalizio criminale la sentenza evidenzia che la prova si ricavava, oltre che dall’episodio del (OMISSIS) – sino ad ora analizzato – anche da numerose intercettazioni, dalle quali emergeva l’esistenza di altri sodali;

al riguardo, la Corte del merito sottolinea che:

1)-nella telefonata delle ore 14,33 del (OMISSIS), il S. chiede al C. di vedersi nel luogo ove si era già visti altra volta con il "collega" del C., soggetto che lo stesso S. definisce eloquentemente "socio" (pag. 5 motivaz.).

2)-nella successiva telefonata il C. dice al S. di mandargli "(OMISSIS)", cioè tale C.A., che la Corte evidenzia essere assai vicino all’organizzazione, come emerge dalla conversazione del (OMISSIS) tra il C. e tale Sc.;

(pag. 6).

3)-nella telefonata del (OMISSIS), il S. parla con il S. del "cliente" che quest’ultimo gli ha procurato e fa partecipe della cosa anche tale "(OMISSIS)" che è in macchina con lui, identificato nel predetto Sc.Fr..

La Corte evidenzia come dal tenore delle conversazioni si capisce che anche lo Sc. è conosciuto dal S., tanto da essere informato in diretta di quanto i due si dicono, (pag. 6) e che dal complesso delle telefonate emerge, per un verso, l’esistenza di un’organizzazione capeggiata dal C. e, per altro verso, l’adesione del C. all’organizzazione;

quest’ultimo invero: – conosce altri sodali; – individua quelli con il ruolo di socio; – svolge a sua volta il ruolo di acquirente e di venditore al minuto della sostanza fornita dal sodalizio; – procura all’occorrenza altri clienti; (pag. 6-7 motivaz.).

Si tratta di motivazione del tutto congrua perchè ancorata a precisi dati fattuali indicativi della partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti e pienamente conforme ai parametri fissati dalla Giurisprudenza di legittimità che ha affermato come il reato di partecipazione a un’associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti può ravvisarsi – come indicato nella motivazione impugnata – anche relativamente alla posizione dello stabile acquirente della sostanza stupefacente dall’associazione.

In tal caso, infatti, la contrapposizione tra i soggetti tipica dello schema contrattuale sinallagmatico resta superata e assorbita nel rapporto associativo, per l’interesse preminente dei protagonisti dello scambio alla stabilità del rapporto, che assicura la certezza del contraente – sia all’associazione, che trova la garanzia della disponibilità dell’acquirente della sostanza stupefacente commerciata, – sia all’acquirente, che deriva dal rapporto associativo la certezza della fornitura. Cassazione penale. sez. 6 25 novembre 2009, n. 5405.

Infondati risultano, infine, i motivi riguardo alla mancata considerazione dell’attenuante di cui all’art. 6, comma, art. 74 perchè del tutto generici, in quanto si sostiene in astratto tale possibilità ma non si indicano gli elementi in fatto e in diritto che potrebbero supportare tale ipotesi difensiva.

Consegue il rigetto del ricorso.

Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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