T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 236 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, già dipendente al servizio dell’Ente intimato, nel periodo 2005/2010, in qualità di responsabile amministrativo, ha chiesto la restituzione della somma trattenuta per mancato preavviso dalle dimissioni presentate nonché il riconoscimento delle mansioni superiori che ritiene di aver svolto.

Ha, quindi, inoltrato una richiesta di accesso chiedendo un enorme numero di atti al fine di procedere alla tutela giudiziaria.

L’Amministrazione gli ha consegnato quindici documenti e negato l’accesso per gli altri evidenziando la mancanza dei presupposti per concederne l’accesso.

L’interessato ha, pertanto, impugnato il parziale diniego deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata controdeducendo alle avverse doglianze e concludendo per la reiezione del ricorso.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. In linea di diritto va osservato, per quanto rilevante al fine di decidere la presente controversia, che l’articolo 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990 e s. m. dispone che " Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni" e che l’accesso prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto qualora la conoscenza dei documenti amministrativi sia effettivamente "necessaria" per curare o per difendere i propri interessi giuridici, come precisato dal settimo comma del citato articolo 24.

Conseguentemente nella motivata richiesta di accesso non basta indicare genericamente le esigenze difensive, comunque pienamente azionabili nel giudizio che sarà promosso, ma occorre che la conoscenza di detti documenti sia effettivamente funzionale alla difesa dei propri interessi (CONSIGLIO di STATO, SEZ. VI – sentenza 9 febbraio 2011 n. 895).

3. Nel caso concreto l’Amministrazione ha consentito l’accesso a ben quindici documenti richiesti e lo ha negato per gli altri perché la richiesta era palesemente sproporzionata alle esigenze prospettate.

In pratica il ricorrente pretende dall’Amministrazione una lunga e laboriosa attività di ricerca e di copia di tutti i verbali del consiglio direttivo nell’arco di due anni, tutti gli atti determinativi dal 2007 al 2010, tutti i documenti dell’interessato concernenti le malattie e le assenze, l’intero registro del protocollo dall’ottobre 2009 all’ottobre 2010, la propria corrispondenza interna spedita e le risposte ricevute, ogni atto concernente l’attività dallo stesso svolta ed ogni documento relativo alla situazione formale e sostanziale dell’incarico direttivo svolto dal 2007 al 2010 ed altre simile richieste.

4. Gran parte di dette richieste non attengono a documenti amministrativi ma ad atti propri del ricorrente quali ad esempio le certificazioni dello stesso presentate sulle assenze di malattia o la corrispondenza intercorsa, altre richieste appaiono del tutto generiche quale quella concernenti tutti gli atti determinativi dal 2007 al 2010, altre ancora richiedono una vera e propria attività di ricerca ed interpretazione di quanto richiesto.

5. L’enorme mole dei documenti richiesti, che rischierebbe di bloccare l’attività dell’Ente per un considerevole periodo di tempo, evidenzia che il risultato perseguito, ne sia o meno consapevole il richiedente, è quella di sottoporre l’Ente ad un controllo generalizzato, contrariamente a quanto consentito dal citato articolo 24, terzo comma della legge n. 241 del 1990.

6. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, l’accesso prevale sulla riservatezza soltanto in presenza di un’esigenza difensiva effettiva che si ha quanto ciascun documento richiesto sia funzionale alle esigenze difensive prospettate. Non basta enunciare genericamente le esigenze difensive per poter richiedere tutti gli atti, e non solo, di un Ente emanati nell’arco di tre anni, ma per ciascun documento occorre dimostrarne la necessità, come richiesto dal settimo comma del citato articolo 24.

In definitiva nel caso concreto non essendo stata allegata né emergendo altrimenti, allo stato dagli atti, la proficuità delle invocate acquisizioni documentali in vista della (miglior) difesa delle proprie ragioni, nel successivo eventuale giudizio davanti al G.O., appare legittimo il diniego di accesso (CONSIGLIO di STATO, SEZ. VI – sentenza 9 febbraio 2011 n. 895) che, va precisato, è soltanto parziale poiché ben quindici documenti sono stati consegnati all’interessato.

7. In conclusione il ricorso va respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’amministrazione intimata che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (due mila), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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