T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 234 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito dell’aggressione di alcuni avventori all’esterno della discoteca gestita dalla società ricorrente da parte di tre addetti alla sicurezza del locale, verso le ore 3,40 del giorno 6 febbraio 2009, il Questore disponeva al sospensione di tutte le autorizzazioni in possesso del pubblico esercizio, in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S..

Avverso detto provvedimento presentava ricorso al T.A.R. la società interessata deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 164/2009, limitatamente alla sospensione dell’esercizio dell’attività bar/ristorante, ferma restando la sospensione dell’attività di discoteca.

Le parti sviluppavano le rispettive difese e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Il ricorso è fondato nei soli limiti di seguito indicati, conformemente a quanto statuito dall’ordinanza cautelare n. 164/2009.

Va respinta la prima censura dedotta, concernente la violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 per omesso avviso di avvio del procedimento, avendo il provvedimento esplicitato le ragioni di urgenza dovute all’esigenza di celerità di conclusione del procedimento.

Del resto i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. hanno indubbiamente finalità cautelare e, pertanto, non richiedono gli adempimenti di cui al citato articolo 7 della legge n. 241 del 1990 ed inoltre, il titolare, presente all’intervento delle pattuglie del "113" era perfettamente in grado di rendersi conto che sarebbero stati adottati provvedimenti di P.S. a tutela della sicurezza pubblica.

3. Va altresì respinta la seconda censura dedotta in quanto la circostanza che l’intervento della polizia sia stato sollecitato anche dal titolare del locale non fanno venir meno le ragioni di sicurezza pubblica che ne hanno determinato l’emanazione.

4. Anche la terza censura va respinta.

In linea di diritto va osservato che l’art. 100 comma 1 del T.U.L.P.S. prevede testualmente che "Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini". In merito a tale disposizione la giurisprudenza ha puntualizzato in via generale che l’accertata presenza di una fonte di turbamento per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini giustifica il provvedimento repressivo da parte del Questore, che risponde all’esclusiva finalità di attuare misure di prevenzione in relazione alla possibilità di pericoli che possano minacciare i beni tutelati dalla legislazione di pubblica sicurezza: per questo la misura – che ha precipue finalità cautelari – è legittimamente adottata se la motivazione dia sufficientemente conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configura una situazione di rischio da prevenire (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 20 aprile 2006, n. 398; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 1/10/2003 n. 4491).

Nel caso concreto il provvedimento impugnato descrive perfettamente l’episodio che ha indotto il Questore a disporre la sospensione e la valutazione di gravità dello stesso appare del tutto congrua e non sindacabile in questa sede di legittimità.

5. Va, invece, accolta la quarta censura dedotta sussistendo la violazione del principio di proporzionalità e la contraddittorietà della determinazione assunta dedotta dalla difesa del ricorrente.

Infatti, l’episodio contestato è avvenuto all’esterno della discoteca gestita dalla società ricorrente verso le ore 3,40 di mattina ed il provvedimento impugnato fa chiaramente riferimento alla necessità di impedire il protrarsi dell’apertura della discoteca. Tuttavia, il dispositivo dell’atto in contestazione decreta la sospensione di tutte le licenze di P.S., ivi comprese, pertanto, sia pure senza menzionarle, quelle concernenti il bar/ristorante.

Ciò appare contraddittorio rispetto alle esigenze di prevenzione evidenziate dallo stesso provvedimento anche tenuto conto del diverso orario di svolgimento delle diverse attività.

Sul punto va, pertanto, confermata l’ordinanza cautelare e va disposto l’annullamento del provvedimento limitatamente alla sospensione dell’esercizio dell’attività bar/ristorante, ferma restando, ovviamente, la sospensione dell’attività di discoteca.

6. Va, infine, respinta la quinta ed ultima censura dedotta concernente l’asserita incompetenza del Questore.

Infatti, secondo diffusa e condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 20 marzo 2006, n. 620), l’art. 100 del RD 773/1931 (TULPS), che attribuisce al Questore il potere di sospensione della licenza di esercizi che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate, non è stato in alcun modo abrogato o modificato dalla legislazione successiva, quale ad esempio l’art. 19 del DPR 616/1977.L’attribuzione ai Comuni, da parte del citato art. 19, di talune funzioni in materia di polizia amministrativa già previste dal RD 773/1931, non esclude che permangano in capo agli organi dello Stato poteri repressivi attinenti ad esigenze di pubblica sicurezza, quale il potere di sospensione della licenza di cui all’art. 100 TULPS (sulla riserva allo Stato della funzione di pubblica sicurezza, anche dopo l’entrata in vigore del DPR 616/1977, si veda Corte Costituzionale, 24 marzo 1987, n. 77; si rammenta altresì che, a norma dell’art. 117, comma 2°, lett. h, della Costituzione, come modificato nel 2001, sono rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie di "ordine pubblico e sicurezza").

7. In definitiva il ricorso va accolto limitatamente a quanto evidenziato al punto 5 della presente decisione per quanto concerne la licenza di bar/ristorante, mentre va respinto per il resto.

8. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *