Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 15-03-2011, n. 10459 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 aprile 2009 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha dichiarato non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste, nei confronti di A.I. in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p. perchè per colpa consistita in negligenza, imprudenza e violazione dell’art. 142 C.d.S. il quale impone al conducente, in atto di immettersi da passaggio privato sulla via pubblica, di dare la precedenza ai veicoli ivi circolanti, alla guida di una macchina operatrice semovente, immettendosi da passo carraio sulla via con svolta a sinistra, collideva con il ciclomotore condotto da R. S. proveniente dalla stessa sinistra, cagionandone così la morte, fatto avvenuto in (OMISSIS) con evento realizzatosi il successivo (OMISSIS).

Il G.I.P. del tribunale territoriale ha motivato tale decisione ritenendo che, sulla base delle dichiarazioni dell’imputato e dell’unico teste presente al fatto, l’imputato era fermo al momento dell’urto con il ciclomotore della vittima; ha inoltre escluso il nesso di causalità fra l’incidente in questione e la morte, sulla base dell’accertamento autoptico da cui è emerso che la vittima era affetta da cardiopatia miocardio sclerotica e che non è possibile affermare che l’incidente stesso abbia aggravato tale patologia che è stata probabilmente l’unica causa del decesso.

La parte civile S.L.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza per gli interessi civilistici lamentando mancanza di motivazione.

In particolare la ricorrente deduce che immotivatamente il G.I.P. avrebbe tenuto fede alle dichiarazioni dello stesso imputato e di un teste che, pur presente al fatto, per sua stessa ammissione non ha assistito all’impatto fra i due veicoli coinvolti nell’incidente, e non ha dato credito alle dichiarazioni della parte lesa.

Inoltre lo stesso G.I.P. non ha tenuto conto, come sarebbe stato suo obbligo fare, delle considerazioni svolte dal consulente tecnico di parte in merito alle critiche svolte all’accertamento autoptico, condividendo invece acriticamente le conclusioni di questo, pur in presenza di precise considerazioni critiche ritualmente svolte.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Va considerato il costante orientamento di questa corte secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8 mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (per tutte Cass. 25 settembre 2007 n. 39048).

E’ evidente che, nel caso in esame, la ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, propone una diversa valutazione delle prove. La motivazione del G.I.P. del Tribunale territoriale tiene in debito conto gli elementi di prova proposti, dando logica e congrua motivazione fondata su elementi istruttori, quali prove testimoniali e accertamento autoptico valutati in modo incensurabile in questa sede.

In particolare il G.I.P. ha considerato la deposizione del teste R. dalla quale ha tratto la convinzione che l’imputato non abbia violato alcuna norma del codice della strada e, in particolare, alcun obbligo di precedenza.

Il nesso di causalità è stato escluso sulla base dell’accertamento autoptico le cui conclusione il giudice ha ritenuto meritevoli di condivisioni nonostante le osservazioni critiche del consulente di parte civile.

La congruità e logicità della motivazione rende la sentenza impugnata immune da vizi di legittimità, potendosi pervenire a diversa conclusione solo attraverso una diversa valutazione del materiale probatorio, come detto, inammissibile in questa sede.

In tema di sindacato sul vizio della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, ma quello di stabilire se detti giudici abbiano fornito una corretta interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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