T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 233 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente non è stato ammesso alla fase orale dell’esame di avvocato ed ha, pertanto, impugnato il relativo provvedimento deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, che ha controdedotto alle avverse doglianze ed ha concluso per la reiezione del ricorso.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Il ricorso è infondato.

Va respinta la prima censura dedotta con la quale si contesta che la sottocommissione designata per la correzione non è stata presieduta dall’unico Presidente ai sensi dell’articolo 22 del RDL 1578/1993.

Va, infatti, rilevato che l’uniformità dei giudizi deve essere garantita dalla unicità dei criteri di massima determinati per la correzione e che dal tenore letterale dell’art. 22 r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo, si desume che i componenti delle commissione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non intervengono in qualità di rappresentanti di interessi settoriali; ne deriva che, in caso di assenza o di impedimento, possono essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri (c.f.r. tra le tante T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 07 luglio 2010, n. 3011) e, pertanto, anche il Presidente non deve esser unico per tutte le sottocommissioni né deve intervenire in ogni seduta di ciascuna sottocommissione

3. E’ altresì infondata la seconda censura con la quale si contesta che la valutazione negativa è stata espressa con la sola votazione numerica.

La normativa di riferimento, per quanto concerne la valutazione delle prove dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, consente alla commissione giudicatrice di attribuire un mero punteggio per ciascuna prova scritta.

Infatti, l’articolo 23, quinto comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che "la commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell’articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, secondo le norme stabilite dall’articolo 17 bis".

L’articolo 24, primo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che "il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L’annotazione è sottoscritta dal presidente dal segretario".

L’articolo 17bis, secondo comma, del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D. L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione dispone che "……alla prova orale sono ammessi candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove".

Questo Tar ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa per quanto concernete la valutazione degli elaborati mediante l’attribuzione di un mero punteggio evidenziando un contrasto con l’art. 3 della Costituzione, evidenziando una disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina dettata per i concorsi pubblici dall’art. 9 del d. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi)e dall’art. 9, comma 3, del d. P. R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, e degli articoli artt. 24 e 113 della Costituzione, per la compressione del diritto di difesa del candidato che si ritenga ingiustamente valutato.

Tuttavia detta questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 28 del 27 gennaio 2006.

Il Tar, pertanto, ritiene di doversi adeguare all’orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa di secondo grado che ha riformato tutte le sentenze, anche di questo Tar, sul punto, rilevando che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, (ex multis, C. d. s. sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5157), a volte addirittura con sentenza in forma semplificata (C. d. s. sez. IV,17 settembre 2004, n. 6155). Tale orientamento della giurisprudenza è definito granitico dallo stesso Consiglio di Stato (Consiglio di stato, sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 186).

5. Quanto, infine, al vizio concernente la presunta incongruità delle operazioni di correzione in relazione al tempo dedicato a ciascun elaborato, è sufficiente osservare che la giurisprudenza amministrativa costantemente oppone che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati. Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. (Cfr., in tal senso, per tutte, Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182;T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 28 gennaio 2011, n. 572).

6. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa attesi i contrasti giurisprudenziali sulla questione esistenti in passato al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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