Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 15-03-2011, n. 10458 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 2 marzo 2010 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da S.M. con riferimento alla custodia cautelare in carcere sofferta dal 7 giugno al 12 ottobre 2007 nell’ambito del procedimento penale a suo carico per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, procedimento concluso con sentenza di assoluzione.

La Corte territoriale ha motivato tale decisione in considerazione della condotta gravemente colposa dell’istante, già pregiudicato con precedenti di reati in materia di stupefacenti, che aveva dato luogo alla detenzione stessa, consentendo ad uno spacciatore di frequentare la sua abitazione dandogli anche ospitalità in cambio di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, e custodendo anche la sostanza stupefacente in ambienti di utilizzo comune e quindi in piena consapevolezza.

Il S. propone ricorso avverso tale ordinanza lamentandone l’illegittimità per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine all’omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza dell’istante quale elemento decisivo dell’assoluzione dello stesso nel giudizio di primo grado e quale elemento fondante la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

L’ordinanza impugnata ha descritto dettagliatamente gli elementi di grave colpa dell’istante, ostativi alla concessione della richiesta riparazione.

Tale colpa è stata individuata nell’avere concesso ospitalità ad un noto spacciatore, nell’avere consegnato a questi le chiavi dell’alloggio e nell’avere consentito la detenzione di stupefacente in luoghi di uso comune, in tal modo mantenendo un contegno che avvalorava le accuse mosse nei suoi confronti e contribuendo a determinare le condizioni per l’adozione ed il mantenimento del provvedimento restrittivo per il quale si chiede il riconoscimento del diritto alla riparazione che non è concedibile ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 1.

Questa Corte ha stabilito che la nozione di colpa grave di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1 va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale Cass. 16 ottobre 2007 n. 42729).

L’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata in quanto nella stessa vengono specificati, con riferimento al caso concreto, i comportamenti del ricorrente caratterizzati da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza o evidente imprudenza tali che non sarebbero stati tenuti nemmeno dall’uomo non particolarmente avveduto o prudente.

Il provvedimento restrittivo era dunque stato emesso in un quadro gravemente indiziario cui aveva dato luogo anche il ricorrente con un comportamento gravemente colposo che aveva reso credibili le accuse mosse nei suoi confronti.

Anche lo stato di tossicodipendenza dedotto dal ricorrente non gli giova ai fini in questione, in quanto, se tale stato non può costituire di per sè colpa grave, è altrettanto vero che non costituisce neppure una esimente tale da giustificare il comportamento gravemente colposo sopra richiamato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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