T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 141 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti ricorrenti, effettivi della Polizia di Stato, con sede amministrativa presso la Questura di Trieste, venivano distaccati, con un formale provvedimento di assegnazione, presso la Procura della Repubblica di Trieste per l’espletamento di funzioni di P.G., dove svolgevano servizio in via continuativa, a partire da una data precedente al 1999, assicurando una presenza organizzata in turni funzionali alle esigenze dei Magistrati inquirenti.

Con ricorso notificato il 2.10.2008, i medesimi ricorrenti chiedevano al presente T.A.R. l’accertamento diritto al riconoscimento ed alla corresponsione del compenso giornaliero spettante ai sensi dell’art.42, comma 1, D.P.R. 31.7.1995, n. 395, dell’art.50 del D.P.R. 16.3..1999 n. 254 ed, infine, dell’ art. 9 del D.P.R. n. 164/2002, che disciplinano le indennità afferenti i servizi esterni.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 9 marzo 2011 e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso si palesa infondato.

I ricorrenti fondano la loro pretesa alla spettanza del suddetto giornaliero sul presupposto dell’esistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa richiamata, affermando, in particolare, che gli stessi: a) hanno svolto il servizio all’esterno; b) che i suddetti servizi erano organizzati in turni coincidenti con l’orario obbligatorio giornaliero; c) l’attività era stata espletata in base a formali ordini di servizio.

Nello specifico la natura "esterna" del servizio deriverebbe dal suo espletamento in funzione di P.G. presso la Procura della Repubblica, che si trova in un immobile diverso da quello della Questura, non essendo stato fatto alcun specifico e circoscritto riferimento in ordine ad eventuali occasionali compiti di servizio svolti all’esterno dell’edifico della Procura e prestati nell’ambito dell’attività di indagine e lotta alla criminalità.

Il Collegio rileva la mancanza, nella specie, dei presupposti per l’erogazione dell’indennità.

La ratio della normativa di settore è stata concordemente individuata dalla giurisprudenza nel senso che l’indennità va a compensare il personale che si trova ad operare in particolari situazioni di disagio (consistenti nell’assunzione di rischi connessi all’espletamento del servizio in ambienti "esterni"), fermo restando il limite che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o della unità di appartenenza assume carattere "esterno" (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, n. 7553/2010, Cons. Stato, Sez. IV, 5.7.2007 n. 3829 e Cons. Stato, Sez. IV, 19.12.2008 n. 6383; C.G.A.R.S. 27.12.2006 n. 827).

Con specifico riguardo alla fattispecie che ne occupa, va osservato che, ai fini del riconoscimento per cui è causa, non presenta dirimente rilievo l’organizzazione amministrativa delle varie articolazioni nelle quali viene svolto il servizio bensì la concreta situazione logistica del servizio stesso; la stessa nozione di servizio presso "enti e strutture di terzi" va correttamente intesa con riguardo ad organismi del tutto "estranei" alla organizzazione burocratica lato sensu delle Forze dell’ordine.

Nel caso all’odierno esame, in cui i dipendenti interessati prestano stabilmente e continuativamente la propria quotidiana attività lavorativa presso gli uffici della Procura della Repubblica, seppure diverso da quello da cui gerarchicamente dipendono, non appare configurabile una obiettiva situazione di particolare disagio, quale presupposto per la remunerabilità del servizio, trattandosi comunque sempre di uffici pubblici strutturati (in tal senso per analoghe fattispecie, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7553/2010, C.G.A.R.S. n. 827 del 2006 cit.).

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Considerata la complessità delle questioni trattate e l’esistenza di precedenti giurisdizionali difformi, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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