Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 15-03-2011, n. 10457 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale dell’Aquila del 9 aprile 2010, pronunciata ex art. 444 c.p.p. con la quale è stata applicata a S.F. la pena di Euro 3.280,00 di ammenda di cui 2.280,00 quale sostituzione della pena detentiva di mesi due di arresto, per il reato di cui all’art. 187 C.d.S..

Con l’unico motivo si duole del fatto che il Giudice ha omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, derivante ope legis (art. 187 C.d.S., comma 1 e art. 222 C.d.S.) dalla consumazione del reato sopra indicato.

Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall’art. 240 c.p..

Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 C.d.S.; e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.

In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, v. Sez. 4^, 29 novembre 2006).

La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale dell’Aquila per l’eventuale applicazione di detta sanzione e la determinazione della sua durata.
P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e rinvia sul punto al Tribunale dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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