Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 15-03-2011, n. 10412 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25.1.2010 il Gip dei Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da D.L. D., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a tutti i reati oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Milano.

In specie, il giudice dell’esecuzione rilevava che, pur non incombendo a carico dell’istante un onere di allegazione degli atti necessari ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della continuazione, tuttavia, è necessario che l’istante indichi i reati in relazione ai quali viene prospettata l’unitaria determinazione criminosa; mentre, nel caso di specie era stata avanzata una richiesta del tutto generica.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il D.L. il quale lamenta sostanzialmente l’erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all’art. 671 c.p.p., comma 1, deducendo che, con tutta evidenza, l’istanza si riferiva a reati del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti commessi nel medesimo arco temporale (2006); pertanto, il giudice dell’esecuzione era tenuto a motivare sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 671 cod. proc. pen..

Risulta allegata, altresì, una memoria a firma del ricorrente che si riferisce ad altro procedimento relativo ad istanza per la misura della detenzione domiciliare.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella ordinanza impugnata correttamente si richiama il principio secondo il quale, In tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., è necessario che l’istante indichi i reati in relazione ai quali viene prospettata l’unicità del disegno criminoso, rilevando che tale onere non poteva, nella specie, ritenersi soddisfatto avendo l’istante chiesto l’applicazione della continuazione in relazione a tutti i reati di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

Di contro, nel ricorso in esame il D.L. si è limitato a sostenere che l’istanza doveva ritenersi riferita al reati commessi nell’anno 2006, come desumibili dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Si tratta, quindi, di ricorso palesemente generico.

Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n. 25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586).

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 581 c.p.p., lett. c).

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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