T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 11-03-2011, n. 2223 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria formale.

Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2011 – fissata per la trattazione della domanda cautelare -, il difensore della ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della causa atteso che la propria assistita è stata riammessa alla gara con atto del 1/3/2011, ma ha insistito per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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