Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 15-03-2011, n. 10455 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova avverso l’ordinanza emessa in data 28.6.2010, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal GIP del Tribunale di Sanremo che applicava a B.V.D. la pena concordata di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, con circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 e art. 80 per detenzione e trasporto dalla Spagna in Italia di gr. 4736,38 di cocaina pura con concorso con altre tre persone (commesso il 31.8.2008).

Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di comparazione di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche che avrebbe dovuto essere al più di equivalenza.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

E’ vero che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse con criterio di prevalenza sulle aggravanti sulla base di plurimi elementi alcuni dei quali non sono di certo valutabili a tal fine, come la scelta del rito o il "disagio" manifestato nel corso delle dichiarazioni spontanee poichè alla prima il legislatore ha già ricondotto le opportune conseguenze in termini di pena, di per sè neutre, mentre il "disagio" non si è tradotto in un comportamento processualmente significativo, nè sono stati evidenziati al riguardo altri elementi di fatto utilmente valutabili come la motivazione a delinquere.

Ma è altresì vero che i residui elementi e cioè lo stato di incensuratezza (non da solo, poichè non più legittimamente valutabile ex se nella nuova formulazione dell’art. 62 bis c.p., comma 3, già vigente all’epoca del fatto) unitamente al comportamento processuale (confessione) e alla necessità di adeguare la pena al fatto (ciò evidentemente con riferimento al ruolo di corriere svolto dall’imputato) rappresentano parametri validi cui ancorare il più favorevole giudizio di comparazione della prevalenza, onde la motivazione adottata s’appalesa comunque idonea a dar conto del percorso decisorio e non può considerarsi viziata.

Peraltro, giova rammentare in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. sez. 3^, 16.6.2004 n. 26908, Rv.

229298).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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