Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 15-03-2011, n. 10454 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa, in data 7.4.2010, con la quale, a norma dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a R. I. la pena di anni tre e mesi due di reclusione oltre la multa per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.

Parte ricorrente considera che nella fattispecie il giudice del merito ha omesso di provvedere all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86; chiede l’annullamento con rinvio, così che il giudice della cognizione proceda alla verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità del prevenuto, al fine dell’eventuale applicazione della misura di sicurezza.

Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha evidenziato la fondatezza del ricorso; osserva che essendo stata applicata una pena superiore a due anni di reclusione non operano le limitazioni di cui all’art. 445 c.p.p., comma 1;

rileva la parte che nel caso di specie la Suprema Corte può precedere a correggere la sentenza, ai sensi dell’art. 619 c.p.p..

Il ricorso è fondato.

Il giudice ha applicato, su richiesta delle parti, una pena superiore ai due anni, sicchè non trova applicazione l’art. 445 c.p.p., comma 1 che per le condanne non superiori ai due anni esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e l’applicazione delle misure di sicurezza.

Nella specie, nei confronti dell’imputato il giudice avrebbe dovuto provvedere in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86; di converso, la sentenza impugnata omette ogni riferimento, sia in parte motiva che in parte dispositiva, alla pericolosita dell’imputato ed alla misura di sicurezza dell’espulsione.

Orbene, non si ignora che la giurisprudenza di legittimità ha pure affermato che, in casi di tal fatta, la sentenza impugnata può essere rettificata, ex art. 619 c.p.p., per quanto concerne l’omessa espulsione (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 21384 del 21/05/2010, dep. 04/06/2010, Rv. 247344).

Si ritiene, peraltro, maggiormente persuasivo il diverso orientamento, in base al quale la sentenza che abbia omesso di applicare la misura di sicurezza D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86, deve essere annullata con rinvio, limitatamente a tale omessa pronuncia, atteso che la decisione in ordine alla applicazione, o meno, della misura di sicurezza implica una valutazione sulla concreta pericolosità sociale dell’imputato, che è rimessa in via esclusiva al giudice di merito (Cass. Sez. 3^, sentenza n. 34805 in data 01/07/2009, dep. 08/09/2009, Rv. 244570; Cass. Sez. 3^ sentenza n. 7641 del 03/02/2010, dep. 25/02/2010, Rv. 246196).

Si dispone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della misura di sicurezza, con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Pisa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione circa la pericolosità e la coerente statuizione di applicazione o esclusione della espulsione con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Pisa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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