T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-03-2011, n. 2214 Bando del concorso Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la signora B.C. impugna, al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensiva, la delibera n. 185/08 del Consiglio di Amministrazione del CNR, con cui ad essa ricorrente non è stato assegnato l’incarico di Direttore dell’IBPM – Roma del CNR, mentre è stata disposta la ripetizione della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico in questione.

Nella delibera impugnata, preso atto che dei tre candidati dichiarati idonei dalla commissione (tra i quali la stessa ricorrente), una candidata, nominata Direttore, aveva rinunciato all’incarico, mentre l’altra non possedeva i requisiti anagrafici, si riteneva necessario ripetere la procedura selettiva, sul presupposto che le linee strategiche presentate dalla ricorrente "non risultano adeguate ad assicurare lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’Istituto".

La ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 del bando con cui era stata indetta la procedura selettiva, oltre che l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed illogicità della motivazione. In particolare, la presentazione delle "linee strategiche" sarebbe stata finalizzata solo al compimento della procedura di selezione, considerato, da un lato che la valutazione di idoneità effettuata dalla Commissione comportava ex se la nomina, mentre al Consiglio di amministrazione non era attribuito alcun potere interdittivo, essendo il suo ambito di operatività circoscritto alla scelta tra gli idonei; dall’altro, che il ruolo spettante al direttore nella definizione delle linee strategiche risultava in concreto marginale.

Si è costituito il CNR per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto siccome infondato.

Con ordinanza n. 5561/2008 la Sezione ha respinto la domanda cautelare spiegata con il ricorso; con ordinanza n. 663/2009, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello interposto dalla ricorrente avverso il suddetto provvedimento cautelare, "ritenuto che l’appello cautelare appare assistito dal prescritto fumus, avuto riguardo alla carenza motivazionale dell’azione amministrativa spiegata, in relazione alla valutazione di idoneità conseguita dall’appellante".

Con successiva ordinanza n. 6199/09, pronunciata nel giudizio di ottemperanza al giudicato cautelare successivamente instaurato dalla ricorrente, il giudice d’appello, "rilevato che il CNR, contrariamente a quanto disposto nella ordinanza della quale si chiede l’esecuzione, non ha reso motivazione alcuna in ordine alla delibazione di non procedere alla chiamata dell’appellante, già dichiarata idonea, e di indire nuova selezione concorsuale….", ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla ordinanza n. 663/09 provvedendo a motivatamente delibare in ordine alla eventuale omessa nomina dell’appellante (ed alla decisione di indire una nuova selezione)".

Il Consiglio di Amministrazione del CNR, in esecuzione della suindicata ordinanza, con delibera n.. 79/2010 ha esplicitato i motivi posti alla base della delibera n. 185/08 di mancata nomina della ricorrente a Direttore dell’IBPM, nonostante l’idoneità dalla stessa conseguita.

Avverso tale delibera la ricorrente si è gravata con atto di motivi aggiunti, notificato in data 15.6.2010, deducendo l’eccesso di potere sotto vari profili e la violazione di legge.

L’ente intimato si è difeso eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso avversario per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, in quanto la procedura selettiva in esame si inquadrerebbe nel sistema negoziale privatistico piuttosto che in quello dei concorsi pubblici; nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso nel merito.

Su tale eccezione la ricorrente ha controdedotto che la procedura prevista dal CNR per la scelta del Direttore avrebbe invece carattere sostanzialmente concorsuale, consistendo in un procedimento amministrativo per natura equiparabile a quello di evidenza pubblica e, pertanto, al caso di specie si renderebbe applicabile la giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione la quale, in ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento ad evidenza pubblica, devolve le relative controversie al G.A.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Secondo l’orientamento della Sezione, la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore di Istituto del CNR, disciplinata dall’art. 27 del Regolamento di organizzazione, non ha carattere concorsuale e pertanto esula dalla cognizione del Giudice amministrativo.

E, invero, la procedura de qua prevede due fasi: la prima è volta all’individuazione dei requisiti soggettivi attinenti all’esperienza scientifica dei candidati che è affidata ad esperti del settore; la seconda fase è affidata, invece, al Consiglio di Amministrazione, che esercita un potere ampiamente discrezionale, in quanto è chiamato a decidere, tra i candidati selezionati per il merito, a chi affidare un incarico di natura fiduciaria, avendo a disposizione anche la relazione programmatica dei candidati nella prima fase non esaminata. Il giudizio del Consiglio di Amministrazione, cui essenzialmente spetta la scelta del candidato al quale conferire l’incarico, è pertanto altamente discrezionale, e dunque tale scelta ha un indubbio carattere fiduciario che non appare conciliabile con i rigidi e impersonali criteri applicabili ai concorsi pubblici, inquadrandosi piuttosto nel sistema negoziale privatistico che non richiede specifica motivazione a sostegno della scelta finale (Tar Lazio, Sez. III ter, 12.2.2010, n. 2004; id., 10.12.2009, n. 69).

Contrariamente all’assunto di parte ricorrente, secondo cui le suddette pronunce non sarebbero invocabili dall’ente intimato nel caso di specie, ritiene il Collegio che il suindicato orientamento debba trovare applicazione anche al caso in esame.

E invero le suddette pronunce venivano adottate all’esito di giudizi di impugnazione della delibera di nomina a Direttore d’Istituto, instaurati da parte di uno dei candidati dichiarati idonei dalla Commissione ma risultato non prescelto per il conferimento dell’incarico.

Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiaratamente impugnato la decisione del Consiglio di Amministrazione di non provvedere alla sua nomina quale candidato dichiarato idoneo dalla Commissione, una volta verificatosi il venir meno delle altre due candidature, e di rinnovare la procedura di selezione.

A ben considerare, in entrambe le fattispecie considerate, oggetto di gravame è la valutazione che ha condotto il Consiglio di Amministrazione a non scegliere la persona del ricorrente a seguito e per effetto di un giudizio negativo latamente discrezionale.

E, infatti, nell’odierna controversia il programma di linea strategica presentato dalla ricorrente aveva ricevuto un giudizio negativo sotto il profilo dell’adeguatezza ad assicurare lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’Istituto. Pertanto, il petitum sostanziale del presente giudizio è lo stesso di quelli già definiti dalla Sezione declinando la propria giurisdizione, in quanto anche in questa sede si lamenta la lesione della posizione giuridica soggettiva determinata dalla mancata nomina.

Anzi, proprio in relazione a tale ultimo profilo -id est che oggetto di contestazione è la decisione dell’Amministrazione di non provvedere alla nomina della ricorrente quale candidata dichiarata idonea dalla Commissione – nella controversia in esame la giurisdizione di questo Tribunale deve escludersi anche sulla base del generale orientamento giurisprudenziale circa il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. E, invero, "rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti pubblici limitatamente a quelle attinenti alla fase del concorso, dell’adozione del bando, con il quale l’Amministrazione manifesta all’esterno la decisione di reclutare un certo numero di dipendenti, fino all’approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni, e ciò in quanto l’attività svolta dall’Amministrazione in queste fasi del procedimento ha ad oggetto la valutazione comparativa dei candidati, che è attività prettamente discrezionale incidente su posizioni di interesse legittimo degli aspiranti, mentre nelle fasi successive all’approvazione della graduatoria definitiva viene in considerazione il diritto soggettivo dei vincitori all’assunzione e, quindi, alla concreta instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A., che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio, Sez. III, 13.12.2010 n. 36231).

Analogamente hanno disposto le decisioni della Corte di Cassazione, basandosi anche sull’esistenza di una scelta, nella seconda fase del concorso, di carattere fiduciario di un professionista, ritenuto già idoneo dal punto di vista dei requisiti richiesti (SS.UU., 05/03/2008 n. 5920; SS.UU., 07/02/2007, n. 2698; SS.UU., 13/12/2007, n. 26113; Cons.St. Sez.V, 25/06/2010, n. 4072).

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, in favore del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 11 del DLgs 2 luglio 2010, n. 104.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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