T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-03-2011, n. 2213 Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la società C.T., allegando di essere titolare di due titoli concessori – il primo riferito all’emittente denominata T. (operante sul canale H1), il secondo all’emittente "Quarto Canale" (operante sul canale Ch 26) – impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione intimata ha disposto che "non si procederà ad assegnare alla predetta emittente alcuna frequenza in tecnologia digitale"; ciò in quanto, dalle verifiche effettuate dall’Ispettorato Territoriale della Campania, emergeva che l’impianto operante sul Ch 26 località Chiancolelle

era stato censito, concesso ed esercito da T.R.C., già Quarto Canale, e non essendo pervenuto all’Amministrazione alcun atto di compravendita avente per oggetto il predetto canale, l’esercizio dello stesso in capo alla società doveva ritenersi illegittimo.

La ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Dalla documentazione versata agli atti dalla ricorrente, sia spontaneamente che in esecuzione della ordinanza istruttoria della Sezione n. 4445/2010, risulta chiaramente che: per effetto di rogito notarile, l’impianto già appartenente alla società T.R.C. veniva ceduto alla ricorrente; in data 9.2.1999 la ricorrente comunicava all’Amministrazione l’avvenuta cessione del ramo d’azienda dall’emittente Quarto Canale a C.T., costituito da impianto di diffusione televisiva sito in Tramonti (operante sul Ch 26); in data 29.10.1999 l’odierna deducente, in relazione al nuovo impianto, presentava al Ministero delle Comunicazioni domanda di conferma della concessione mediante la procedura di assenso; con d.m. del 16.5.2001 il predetto Ministero autorizzava C.T., con denominazione "Quarto Canale", a proseguire nell’esercizio della radiodiffusione televisiva nel bacino provinciale di Salerno; infine, con determina ministeriale del 22.3.2005, la ricorrente, "titolare dell’emittente televisiva locale Quarto Canale", veniva autorizzata alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale a copertura locale.

Alla luce dei suddetti riscontri probatori, molteplici e concordanti, risulta con evidenza l’errore istruttorio in cui è incorsa l’Amministrazione allorquando ha ritenuto illegittimo l’esercizio dell’impianto in questione, operante sul Ch 26, da parte della Società C.T. e, conseguentemente, ha negato l’assegnazione di frequenze in tecnologia digitale.

L’evidente fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente già in sede cautelare determinava l’accoglimento della istanza incidentale di sospensione ai fini del riesame dei provvedimenti impugnati, affinché l’Amministrazione si rideterminasse alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione versata in atti dalla ricorrente.

Nella odierna sede di esame del merito del ricorso, stanti le suesposte considerazioni, e tenuto conto che l’Amministrazione intimata non ha dato esecuzione alla predetta ordinanza collegiale che imponeva il riesame degli atti gravati, il Collegio deve accogliere il ricorso siccome fondato e, per l’effetto, annullare in parte qua gli atti impugnati, demandando all’Amministrazione l’adozione degli atti necessari all’assegnazione, in favore della ricorrente, delle frequenze in tecnologia digitale relative all’esercizio dell’impianto in contestazione.

Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati, demandando all’Amministrazione l’adozione degli atti necessari all’assegnazione, in favore della ricorrente, delle frequenze in tecnologia digitale relative all’esercizio dell’impianto in contestazione.

Condanna il Ministero dello Sviluppo economico al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio che determina complessivamente in euro 2.000,00 (=duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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