Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 15-03-2011, n. 10452 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, F.W. avverso l’ordinanza emessa in data 25.1.2010 dalla Corte di Appello di Firenze che respingeva l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal medesimo F., ritenendo che l’istanza non potesse rientrare in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 314 c.p.p., commi 2.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, il ricorso risulta, oltre che articolato su censure manifestamente infondate, sottoscritto personalmente dalla parte richiedente.

Orbene, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1 che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione. (Sez. U, Ord. n. 34535 del 27.6.2001, Rv. 219613).

Più specificamente, è stato altresì affermato che in subiecta materia il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo (Sez. 4^, n. 13197 del 22.2.2008, Rv.

239602).

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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