T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-03-2011, n. 2211 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO che:

– con sentenza n. 17808/2010 questa Sezione accoglieva il ricorso proposto dal sig. C.S., "nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.D.A.P., dichiarando l’obbligo dei suddetti Enti di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza", concernente la propria domanda di pensionamento e di totalizzazione;

– la suddetta sentenza veniva notificata all’I.N.P.S. e all’I.N.P.D.A.P in data 30.6/2.72010 e, non venendo appellata, passava in giudicato il 17.10.2010;

– nessuno dei due Enti, per la parte di propria competenza, provvedeva a dare esecuzione alla sentenza nel termine di trenta giorni dalla notificazione medesima;

– con il ricorso in epigrafe, notificato agli Enti intimati in data 30 novembre 2010, il C. ha chiesto a questo Tribunale che venga ordinato agli Enti intimati di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe rimasta inottemperata, nonché la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia ed inottemperanza degli stessi;

– con il medesimo ricorso, rappresentando i danni già subiti dal sig. C. per la mancata esecuzione della sentenza in epigrafe, l’interessato ha chiesto altresì, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del d.lgs 104/10, di fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

RITENUTO pertanto che, stante la perdurante inerzia delle Amministrazione intimate, occorra dichiarare l’inottemperanza delle medesime al giudicato formatosi sulla sentenza epigrafata e, per l’effetto:

– disporre l’esecuzione della stessa, ordinando ai suddetti Enti, ciascuna per la parte di propria competenza, di dare piena esecuzione alla sentenza TAR del Lazio n. 17808/10, rilasciando al ricorrente copia della documentazione richiesta, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al contempo onerando la parte ricorrente della notificazione della presente sentenza;

– fissare in euro 50,00 (=cinquanta) al giorno l’importo da corrispondersi da ciascun Ente intimato al ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, calcolato a partire dal giorno successivo a quello della notificazione della presente sentenza;

– procedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta, perché provveda a dare esecuzione alla sentenza nel caso di perdurante inerzia ed inottemperanza degli Enti intimati oltre il termine ad essi assegnato stessi;

Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

accoglie il ricorso in ottemperanza e, per l’effetto, ordina all’INPDAP e all’INPS di dare esecuzione, ciascuno per la parte di competenza, alla sentenza TAR del Lazio n. 17808/10, rilasciando al ricorrente copia della documentazione richiesta, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al contempo onerando la parte ricorrente della notificazione della presente sentenza;

– fissa in euro 50,00 (=cinquanta) l’importo giornaliero da corrispondere al ricorrente da parte di ciascun Ente intimato per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, calcolato a partire dal giorno successivo a quello della notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, fino alla integrale esecuzione della medesima;

– nomina sin d’ora Commissario ad acta la sig.ra G.S., Funzionario della III Sezione del Tar del Lazio, perché provveda a dare esecuzione alla sentenza nel caso di perdurante inerzia ed inottemperanza degli Enti intimati oltre il termine ad essi assegnato stessi;

Condanna in solido l’INPDAP e l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 (=tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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