Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe la società M. coop a r.l. ha impugnato il bando di gara per procedura aperta, pubblicato con avviso sulla stampa nazionale in data 28 maggio 1998, per l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, piccola manutenzione e posizionamento arredi della Stazione aeroportuale di Fiumicino e di tutti gli atti connessi e consequenziali, e in particolare degli atti di gara, del silenzio formatosi sull’atto di diffida notificato dalla ricorrente in data 9 luglio 1998, dell’atto con cui è stata disposta l’esclusione dell’offerta della società ricorrente dalla gara e di tutti gli atti con cui si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto ed alla eventuale stipulazione del contratto, nonché per la reintegrazione in forma specifica.
Osserva il Collegio che il proposto gravame si incentra sulla asserita illegittimità della previsione del bando, come interpretata alla luce dei successivi chiarimenti della stazione appaltante, secondo cui "non sono ammesse offerte in aumento rispetto a ciascuno degli importi indicativi biennali a base d’asta".
Va tuttavia rilevato che, come si evince dagli atti di causa, la Commissione di gara procedeva alla esclusione della impresa ricorrente, non già perché la stessa avesse presentato un’offerta economica in aumento (l’offerta economica di M., in realtà, non veniva nemmeno aperta, non essendo stata l’impresa ammessa alla gara), ma in quanto l’impresa non presentava i requisiti essenziali di qualificazione (non avendo prodotto documentazione idonea a certificare l’iscrizione alle fasce di classificazione prescritte dalla legge nonché i requisiti di cui all’art. 13, lett. B, nn. 2 e 3 del bando, tutti prescritti a pena di esclusione dalla gara).
Ne consegue che il difetto nella ricorrente dei requisiti di qualificazione e la conseguente impossibilità per la stessa di concorrere – nella gara contestata come in una eventuale riedizione della medesima – alla aggiudicazione dell’appalto in questione, rende pertanto inammissibile il ricorso proposto per difetto di interesse.
E’ noto infatti che l’interesse a ricorrere, intanto sussiste, in quanto il possibile accoglimento del ricorso può determinare una qualche utilità per il ricorrente, laddove, nel caso di specie, un eventuale accoglimento del gravame non potrebbe determinare alcun effetto positivo per la ricorrente, essendo risultata l’offerta inammissibile per mancanza dei requisiti di qualificazione dell’impresa.
Oltretutto, non può fare a meno di osservarsi che nell’odierno giudizio l’impresa esclusa, oltre a non articolare alcuna concreta censura riguardo alle effettive cause della propria esclusione, contesta, oltre tutto tardivamente, una clausola del bando che nessuna incidenza causale presenta sulla sua esclusione.
Per le considerazioni svolte il ricorso è inammissibile e pertanto il Collegio non può che darne atto.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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