Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 15-03-2011, n. 10440 Reato continuato e concorso formale omicidio colposo

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G Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal GIP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 24.3.2010 con la quale, sull’accordo delle parti, veniva applicata a T.T. la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2 e artt. 186 e 187 C.d.S., deducendo l’errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 c.p., essendo stato ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, quanto meno con riferimento a quello di cui all’art. 589 c.p. che attesa la sua natura colposa sfugge alla riconducibilità al medesimo disegno criminoso non essendo voluto dall’agente.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui l’istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto.

In tali termini, nello specifico, si rinvengono pronunce in tema di esclusione del vincolo della continuazione tra il delitto di omicidio colposo e quello di cui all’art. 189 C.d.S. (Cass. pen. Sez. 4^, n. 35665 del 19.6.2007, Rv. 237454); e tra il delitto di omicidio colposo e la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (Sez. 4^, n. 16693 del 2.2.2005, Rv. 231541).

Nè può ritenersi che nel caso in esame sia configurabile, in via succedanea e ai fini rettificativi, un mero concorso formale tra reati, trattandosi di violazioni che non possono ricondursi ad una sola azione o omissione, palesandosi le rispettive condotte distinte e successive, benchè accertate in un unico contesto.

Trattandosi di pena applicata a seguito di accordo tra le parti e venendo meno perchè illegale, deve conseguire l’annullamento senza rinvio dell’intera sentenza impugnata e disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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