T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-03-2011, n. 392 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.T., proprietario di un fondo con cascinale sito in Brescia al n°81 della via Valle di Mompiano, distinto al catasto di detto Comune al foglio 36, mappali 2,3,5,7,8,9,78 e 85 e classificato dal vigente piano regolatore come zona E3V1 (ambito collinare e pedecollinare di rilevante interesse paesistico, naturalistico e ambientale), presentava in data 16 giugno 2005 all’autorità comunale istanza per realizzare un ampliamento della costruzione, da destinare ad abitazione di propri congiunti; riceveva però in data 22 agosto 2005 un prediniego e successivamente il diniego meglio indicato in epigrafe, motivato in sintesi con il mancato rispetto dell’indice di edificabilità, che il vigente art. 89 delle NTA di piano fissava in 0,001 mc/mq, ovvero in misura inferiore a quanto previsto in generale per le zone agricole dagli artt. 5961 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n°12 (doc. ti ricorrente 1, copia istanza, ove gli estremi della proprietà; 4, copia prediniego; 5, estratto NTA e 7, copia provvedimento impugnato).

Avverso tale diniego, propone in questa sede impugnazione, con ricorso articolato in due motivi:

– con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 89 delle NTA del Comune di Brescia. In proposito, premette in fatto che l’intervento per il quale è stato espresso il diniego è di per sé rispettoso degli indici di edificabilità dei suoli agricoli di cui alla citata l.r. 12/2005 e riguarda in senso stretto una sola delle tipologie di intervento che la legge stessa prevede, ovvero le "abitazioni dell’imprenditore agricolo". Ciò premesso, afferma che l’art. 89 in esame, a rigore, nulla disporrebbe sul punto specifico, e quindi nel suo silenzio si applicherebbero le norme di legge;

– con il secondo di essi, deduce violazione del predetto art. 59 della l.r. 12/2005, nel senso che si tratterebbe di norma imperativa, prevalente anche su un eventuale difforme disposto delle NTA, sì che il citato art. 89 di essa sarebbe comunque da disapplicare.

Resiste il Comune di Brescia, con atto 1 febbraio 2006 e memoria 30 dicembre 2010, nei quali premette in fatto che il ricorrente, mediante successiva DIA (doc. ti da 8 a 9 Comune, copia atti relativi) ha comunque ottenuto di realizzare un recupero del proprio cascinale; afferma poi che le norme della l.r. 12/2005 stabilirebbero indici massimi di edificabilità sui suoli agricoli, che il Comune potrebbe in ogni caso disciplinare in modo più restrittivo, come fatto nella specie.

La Sezione all’udienza del giorno 9 febbraio 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo di ricorso, secondo il quale l’art. 89 delle N.T.A. comunali, relativo alla zona nella quale si localizza l’intervento, non riguarderebbe però la tipologia cui esso appartiene, è infondato in fatto: è sufficiente in proposito la lettura del testo della norma stessa (doc. 5 ricorrenti, cit.), che si riferisce, sin dal primo comma, a tutte le "nuove edificazioni" considerate in generale, e in particolare allo "ampliamento di edifici esistenti", senza distinzione alcuna all’interno delle relative categorie.

2. E’invece infondato in diritto il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta inderogabilità da parte dei Comuni degli indici edificatori nelle zone agricole determinati dalla l.r. 12/2005. La giurisprudenza della Sezione favorevole alla tesi del ricorrente – di cui è esempio la citata sentenza 15 maggio 2003 n°700- è stata infatti successivamente superata da altra di segno opposto, ribadita da ultimo da sez. I 8 gennaio 2009 n°1, per cui sono legittime previsioni urbanistiche locali che, nell’ambito della zona agricola, introducono una disciplina edificatoria differenziata, e più restrittiva, rispetto a quella della zona agricola tradizionale dove potrebbero trovare applicazione diretta le prescrizioni edificatorie di cui alla legge regionale. Il diniego opposto dal Comune è quindi legittimo, né si deve dar luogo a disapplicazione alcuna delle norme che lo giustificano.

3. Poiché il ricorso è stato proposto allorquando sulla questione decisa l’orientamento giurisprudenziale era non consolidato, vi è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese di lite; poiché peraltro la domanda del ricorrente non è stata accolta il contributo unificato da lui anticipato rimane a suo definitivo carico.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio, ponendo il contributo unificato a carico definitivo del ricorrente che lo ha anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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