Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 15-03-2011, n. 10363 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 18 Febbraio 2010, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 8 Febbraio 2007 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellamare di Stabia, che lo ha condannato alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione perchè ritenuto responsabile del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1-bis per avere raccolto senza l’autorizzazione o licenza prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S.) scommesse su eventi sportivi in favore della concessionaria Coni, Gi.lu.pi Sas, e della concessionaria (OMISSIS) Star Price.

Avverso tale decisione il Sig. R. propone ricorso, lamentando, in sintesi:

a) la insussistenza del fatto reato per essere la normativa nazionale in contrasto con gli artt. 43 e 48 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea;

b) la illegittimità della sentenza per avere omesso di applicare la sospensione condizionale della pena avendo riguardo ai precedenti tra i quali figura una ipotesi depenalizzata ( art. 665 c.p.);

C) estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte osserva, in primo luogo, che la contestazione mossa al ricorrente e correttamente valutata dai giudici di merito non attiene, come invece prospettato mediante la richiesta di disapplicazione della normativa interna, esclusivamente ad un rapporto di mandato esercitato per conto di una società estera regolarmente autorizzata nel Paese membro.

Sussistono, infatti, due primi profili di illiceità che la sentenza impugnata ha specificamente esaminato. Il riferimento è alle violazioni delle modalità di gestione delle scommesse, puntualmente descritte dalla sentenza impugnata nell’ultima parte di pag. 3 nonchè nell’ultima parte di pag. 5 e nel primo capoverso di pag. 6, nonchè alle violazioni della disciplina delle scommesse operate per conto di una società concessionaria italiana (prima parte di pag.

4): condotte per le quali non possono avere alcuna rilevanza le regole che disciplinano i rapporti con società concessionarie estere.

Quanto all’esistenza di scommesse gestite per conto della soc. Star Price, avente sede in territorio austriaco, la sentenza impugnata motiva il rigetto dell’appello evidenziando che non esiste in atti alcun documento che dimostri l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’operatore estero, nè risulta che il ricorrente abbia richiesto l’autorizzazione ad operare per via telematica (iscrizione all’albo dei "provider"). L’assenza di un rapporto contrattuale con l’operatore estero priva il ricorrente della possibilità di far valere l’efficacia dell’eventuale concessione che detto operatore abbia ottenuto nel Paese membro e che potrebbe produrre effetti legittimanti in favore dell’agente delegato in territorio italiano.

Venendo, infine, al motivo di ricorso concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte rileva che i giudici di appello hanno ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole in quanto i "numerosi e specifici" precedenti penali costituiscono elemento che assume valore assorbente. I giudici di appello non hanno negato il beneficio operando una valutazione connessa all’entità complessiva delle pene, bensì all’esistenza di ripetute condotte illecite che denotano una propensione alla reiterazione del reato. Sotto tale profilo la depenalizzazione del reato ex art. 665 c.p. non fa venire meno i presupposti del ragionamento ora esposto.

Deve, infine, ritenersi manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, del resto proposto in modo del tutto generico. Si è in presenza di delitto accertato in data (OMISSIS). con conseguente maturazione del termine prescrizionale nel mese di (OMISSIS).

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 16 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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