T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 11-03-2011, n. 715 Patente

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nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorrente riferisce di essere titolare di patente di guida rilasciata il 12 luglio 1999 e di essere stato condannato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 1382 del 6 luglio 2006 a pena detentiva per il reato di cui all’art. 629, secondo comma, in relazione all’art. 628 terzo comma n. 1, c.p; con la sentenza di condanna è stata disposta la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e di custodia per la durata di due anni da eseguirsi dopo l’espiazione della pena principale.

Con ordinanza n. 89/06 del 26 ottobre 2006 il Tribunale di Milano ha disposto l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia, ai sensi dell’art. 206 c.p. In ragione di ciò, la Prefettura di Milano, con atto in data 4 dicembre 2006, ha disposto la revoca della patente di guida.

Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 e 219 D.Lgs. n. 282/95 sul rilievo che l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza, disposta a cautela del giudizio sino alla sentenza e non in ragione di una accertata pericolosità del soggetto, non legittima la revoca della patente; osserva, inoltre, di aver chiesto l’applicazione dell’indulto, la cui concessione farebbe venir meno la misura di sicurezza con efficacia ex tunc.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 422 del 15 marzo 2007 è stata respinta la domanda cautelare.

Con atto notificato in data 3 luglio 2007 il ricorrente ha chiesto la revoca di detta ordinanza; a sostegno ha documentato che, a seguito dell’applicazione dell’indulto disposta dal Tribunale di Milano in data 4 aprile 2007, il Magistrato di sorveglianza di Firenze con ordinanza n. 162 del 13 aprile 2007 ha dichiarato la non eseguibilità della misura di sicurezza a norma dell’art. 210 c.p. e disposto la dimissione dell’interessato dall’O.P.G. presso il quale lo stesso era ricoverato.

Con ordinanza n. 1208 del 26 luglio 2007 è stata accolta la domanda di revisione della pronuncia cautelare precedentemente emessa.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il Collegio, rimeditando l’orientamento assunto in sede (di revisione) cautelare, ritiene che ricorso sia infondato.

L’art. 120 del d.l.vo 1992 n. 285 disciplina i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, escludendo che la patente possa essere conseguita da chi sia sottoposto, tra l’altro, alle misure di sicurezza personali, con la precisazione, al comma secondo, che, qualora tale condizione soggettiva sopravvenga dopo il rilascio della patente, l’amministrazione provvede alla revoca.

La norma, quindi, impone all’amministrazione di revocare la patente di guida per il semplice fatto che il titolare sia attualmente sottoposto a misura di sicurezza, senza lasciare spazio per ulteriori valutazioni concernenti la pericolosità sociale dell’interessato o particolari esigenze di natura familiare o lavorativa.

La norma non distingue tra misure applicate a seguito dell’espiazione della pena o a titolo provvisorio in funzione cautelare e urgente; ciò ben si spiega ove si consideri che la sottoposizione a misura di sicurezza presuppone sempre l’accertamento in concreto della pericolosità sociale della persona, verifica che deve precedere l’adozione della misura, costituendo un indefettibile presupposto della sua applicazione anche in via provvisoria, ai sensi dell’art. 206 c.p.

Non ha quindi fondamento la tesi esposta nel ricorso, secondo cui la revoca della patente sarebbe possibile soltanto in caso di applicazione della misura di sicurezza dopo l’espiazione della pena principale e non anche in caso di misura di sicurezza provvisoriamente applicata in pendenza di giudizio.

La valutazione circa l’inconciliabilità del possesso della patente di guida con la condizione di soggetto sottoposto a misure di sicurezza personali è stata, infatti, compiuta a monte dal legislatore che ha ritenuto, in tal modo, di limitare le possibilità di movimento di tali categorie di soggetti sacrificando le loro esigenze di libertà in nome dell’interesse alla sicurezza pubblica. Tale interesse prevale, quindi, sempre e comunque su tutti quelli particolari dell’interessato, superflua essendo sul punto una valutazione comparativa della Autorità amministrativa.

Ne deriva che, in pendenza dell’esecuzione di una misura di sicurezza, la revoca della patente di guida integra un atto dovuto, sicché l’onere motivazionale è adeguatamente soddisfatto attraverso il mero richiamo alla misura in atto e alla normativa applicata, senza che residuino ulteriori spazi di discrezionalità in capo all’autorità amministrativa (cfr. in argomento, tra le tante, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 25 agosto 2009, n. 935; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 10 maggio 2006, n. 2012).

Nel caso di specie, a decorrere dal 26 ottobre 2006, il ricorrente è stato sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in O.P.G.; ne consegue che, quando il Prefetto ha disposto la revoca della patente (4 dicembre 2006), l’istante era attualmente sottoposto a misura di sicurezza, conformemente al dettato normativo fatto salvo dal Giudice delle Leggi.

Deve quindi osservarsi che il provvedimento di revoca è stato adottato quando ancora non era stato concesso il beneficio dell’indulto, né dichiarata la non proseguibilità della misura di sicurezza in corso di esecuzione e che la legittimità di un provvedimento va valutata alla stregua del quadro normativo e fattuale vigente alla data della sua adozione (salva la facoltà per l’istante di richiederne un riesame alla luce delle riferite sopravvenienze).

Ne discende che, imponendo il tenore letterale della norma al Prefetto di revocare la patente di guida a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza (appunto il caso del ricorrente) senza che residui alcun potere discrezionale, l’impugnato provvedimento è legittimo e sfugge alle censure dedotte.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto essendo il provvedimento impugnato rispettoso del quadro normativo e fattuale vigente al momento della sua adozione; resta salva la facoltà dell’istante di richiederne il riesame alla luce della sopravvenuta dichiarazione di non proseguibilità della misura di sicurezza applicata.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio avuto riguardo alla particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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