Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11318 Vendita forzata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. Nel corso dell’espropriazione immobiliare n. 492/02 r.g.e. del Tribunale di Cagliari, in danno di M.L. e ad istanza del Banco di Sardegna spa, uno dei beni staggiti fu aggiudicato per Euro 12.600,00 a O.G. in data 5.10.07 dinanzi al notaio delegato, con successiva pronuncia in data 20.1.08 del decreto di trasferimento, regolarmente trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari;

1.2. l’esecutato – dolendosi dell’omesso esame della sua precedente istanza di sospensione ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ. – impugnò peraltro, con ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato il 10.3.08, detto decreto, chiedendo tra l’altro la sospensione dell’efficacia esecutiva di quello: all’esito della relativa fase sommaria tale ultima richiesta fu accolta (ord. 22.5.08) e fu disposta la prosecuzione della trattazione della causa nel merito, nel cui corso fu rinnovata la perizia di stima del bene;

1.3. a seguito dell’incremento del valore stimato (Euro 137.000, rispetto al prezzo di aggiudicazione di Euro 12.600) e di altre difficoltà connesse all’identificazione catastale del bene, tanto il debitore che il creditore procedente chiesero la revoca del decreto di trasferimento ed il giudice dell’esecuzione accolse, con ordinanza dep. il 9.1.09, tale ultima istanza, al contempo revocando l’aggiudicazione, ma sospendendo l’efficacia del provvedimento stesso fino alla decorrenza dei termini per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi e disponendo per la successiva convocazione del C.T.U. a chiarimenti.

2. Avverso tale ordinanza, notif. il 23.1.09, propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, l’ O., mentre resiste con controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. il solo M..
Motivi della decisione

3. Il ricorrente formula due motivi e precisamente:

3.1. con un primo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 586 cod. proc. civ., argomenta per l’intangibilità del decreto di trasferimento e per l’illegittimità ed abnormità della sua revoca, concludendo con il seguente quesito di diritto:

"’emissione del decreto di trasferimento della proprietà in favore dell’aggiudicatario è atto conclusivo del procedimento di esecuzione immobiliare, che prelude sic, quindi, lo spoglio del giudice dalla causa della cui direzione era stato preposto?";

3.2. con un secondo motivo, rubricato "di violazione dell’art. 617 cod. proc. civ.", lamenta la tardività delle doglianze di controparte, per violazione del termine perentorio di cinque giorni (applicabile a suo dire per essere stata disposta per la prima volta la vendita in data 3 luglio 2003) e conclude con il seguente quesito di diritto: "il decreto di trasferimento della proprietà può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.?". 4. Dal canto suo, il controricorrente argomenta per l’inammissibilità del ricorso, sia per la natura non decisoria del provvedimento impugnato, sia per la violazione del principio di autosufficienza e per vizio di formulazione dei quesiti; ma non manca di contestare anche nel merito le avverse doglianze, sia sostenendo la piena revocabilità del decreto di trasferimento, sia escludendo che l’impugnata ordinanza di revoca, resa in autotutela dal giudice dell’esecuzione, costituisse l’epilogo di una opposizione agli atti esecutivi.

5. Il ricorso è inammissibile:

5.1. è impugnato infatti con ricorso straordinario per cassazione direttamente un provvedimento del giudice dell’esecuzione, con cui è stata disposta la revoca di una precedente aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento, pronunciata in concomitanza della fase di merito di una opposizione agli atti esecutivi ma, con tutta evidenza e stando al tenore letterale del provvedimento, in estrinsecazione del potere di revoca degli atti precedentemente adottati dal giudice, tanto che la stessa opposizione proseguiva con la chiamata del c.t.u. a chiarimenti: si tratta – in definitiva – di un atto della stessa natura di quello cui accede revocandolo e deve pertanto essere soggetto agli stessi rimedi per quest’ultimo previsti;

5.2. infatti, in primo luogo il potere del giudice dell’esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre sempre con la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi, pur essendo soggetti entrambi a limiti temporali loro propri (per tutte, v. Cass. 9 agosto 2007, n. 17460): la cui violazione va fatta valere coi rimedi ordinariamente previsti avverso gli atti del processo esecutivo;

5.3. in secondo luogo, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono normalmente privi di natura decisoria e revocabili o modificabili da parte dello stesso giudice, in quanto generalmente assunti, ai sensi dell’art. 487 cod. proc. civ., comma 1, con ordinanza: costituiscono anch’essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi (giurisprudenza consolidata; tra le ultime, v. Cass., ord. 15 maggio 2008, n. 12275 o Cass. 17 luglio 2009, n. 16731);

5.4. del resto, per insegnamento ormai consolidato, il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall’art. 586 cod. proc. civ., costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo la funzione di convertire in danaro l’immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall’art. 617 cod. proc. civ. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 dello stesso codice, nè a quello ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 14 luglio 1993, n. 7755; Cass. 12 novembre 1998, n. 11430; Cass., ord. 11 gennaio 2007, n. 371; Cass. 29 novembre 2010, n. 24142).

6. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, reso sotto forma di ordinanza benchè in concomitanza della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi, andava reso oggetto di una opposizione agli atti esecutivi e non del ricorso straordinario per cassazione; e tanto esime dal rilievo della manifesta inammissibilità dei quesiti, sia per gli evidenti vizi di formulazione in rapporto all’elaborazione sul punto operata dalla giurisprudenza di questa Corte (per la genericità delle tesi esposte e la conseguente inidoneità delle eventuali risposte a fornire una regula iuris valevole per una serie potenzialmente indeterminata di fattispecie successive), sia per la manifesta infondatezza della tesi dell’intangibilità sic et simpliciter del decreto di trasferimento.

7. In definitiva, il presente ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G. O. al pagamento, in favore di M.L., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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